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Info etichettatura prodotti alimentari estero. 
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Iscritto il: 28/02/2011, 20:35
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Maurob ha scritto:
Ciao Simone,
Oltre al regolamento comunitario che ti hanno correttamente indicato, ti posso dire lavorando per una multinazionale della GDO che la vendita di un prodotto proveniente dall'estero rispetto al paese nel quale viene commercializzato, deve sempre avere etichettatura in lingua della nazione che commercializza il prodotto. Si può avere poi una parte in lingua originale, però è obbligatorio avere la descrizione principale in lingua del paese che commercializza il prodotto. Per farti un esempio concreto l'azienda per cui lavoro, vende molti prodotti provenienti dall'estero a ristoratori stranieri, però anche se parte di questa merce arriva dal loro paese di origine (es.riso basmati dall'India, tonno pescato nell'Oceano Indiano carne proveniente dall'Irlanda, ecc..), l'etichetta principale che accompagna il prodotto poi consegnato sui punti vendita e quindi venduta, è e dev'essere in Italiano. Questa regola vale anche per merce che attraverso le piattaforme che utilizziamo, viene prodotta in Italia e commercializzata poi all'estero per ristoratori italiani, esempio prosciutto crudo, gnocchi di patate, pesto, ecc…
Buona giornata


Ti ringrazio infinitamente.

Quindi, sempre se ho capito bene,
nonostante le mille sfaccettature della normativa europea,
nonostante i differenti modi di affrontare la materia da parte dei vari Stati membri,
se vendo un prodotto a un ristorante italiano, ad esempio, in Germania,
devo apporre etichette in italiano..
O c'è bisogno anche della traduzione in tedesco?

Incredibile come sia difficile reperire dati simili per una semplice ricerca....

Grazie ancora
Simone


01/03/2011, 16:08
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Maurob ha scritto:
Ciao Simone,
Oltre al regolamento comunitario che ti hanno correttamente indicato, ti posso dire lavorando per una multinazionale della GDO che la vendita di un prodotto proveniente dall'estero rispetto al paese nel quale viene commercializzato, deve sempre avere etichettatura in lingua della nazione che commercializza il prodotto. Si può avere poi una parte in lingua originale, però è obbligatorio avere la descrizione principale in lingua del paese che commercializza il prodotto. Per farti un esempio concreto l'azienda per cui lavoro, vende molti prodotti provenienti dall'estero a ristoratori stranieri, però anche se parte di questa merce arriva dal loro paese di origine (es.riso basmati dall'India, tonno pescato nell'Oceano Indiano carne proveniente dall'Irlanda, ecc..), l'etichetta principale che accompagna il prodotto poi consegnato sui punti vendita e quindi venduta, è e dev'essere in Italiano. Questa regola vale anche per merce che attraverso le piattaforme che utilizziamo, viene prodotta in Italia e commercializzata poi all'estero per ristoratori italiani, esempio prosciutto crudo, gnocchi di patate, pesto, ecc…
Buona giornata


Ho capito adesso.
Scusa la confusione, ma vado veloce e ho letto con scarsa attenzione.
La lingua è quella del Paese in cui esporto il prodotto:
nell'esempio che ho scritto prima, quindi, l'etichetta dev'essere in tedesco.

Ciao!
s


01/03/2011, 16:11
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Esatto, infatti occorre sempre etichettare il prodotto in lingua del paese dove si commercializza esempio Germania, in quanto in un pdv della GDO, potrebbe comunque acquistare il prodotto anche un ristoratore esempio tedesco che quindi, potrebbe non conoscere la lingua italiana.
Ad ogni modo la linea è quella che ti ho indicato.
Saluti

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01/03/2011, 23:08
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Grazie ai vostri consigli,
ho potuto contattare l'ice e alcuni suoi uffici europei.

Vorrei sottoporvi questa risposta dell'Ice della Romania,
per tentare di comprendere meglio un particolare:

La normativa romena stabilisce che le etichette degli alimenti debbano essere redatte in lingua romena ed includere obbligatoriamente:
1) la denominazione con cui l’alimento verra’ commercializzato;
2) la lista degli ingredienti;
3) la quantita’, espressa in percentuale, di alcuni ingredienti o categorie di questi, per i seguenti casi:
a. quando l’ingrediente appare con la denominazione con la quale l’alimento viene venduto;
b. quando l’ingrediente e’ indicato in evidenza nell’etichetta tramite parole, disegni o grafici;
c. quando l’ingrediente conferisce caratteristiche specifiche all’alimento e lo differenzia da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto;
4) la quantita’ netta per gli alimenti pre-imballati;
5) La data limite di consumo oppure la data di scadenza (nel caso degli alimenti alterabili dal punto di vista microbiologico);
6) le condizioni di conservazione o di utilizzo, quando necessitano di indicazioni speciali;
7) la ragione sociale e la sede del produttore, dell’imballatore o del distributore registrato nell’UE; nel caso dei prodotti importati da Paesi terzi si devono riportare la ragione sociale e la sede dell’importatore e del distributore registrato in Romania;
8) luogo di origine o di provenienza dell’alimento, se l’omissione di esso potrebbe creare confusioni nei consumatori relativamente all’origine o la provenienza reale dell’alimento;
9) le istruzioni di utilizzo, quando l’omissione delle stesse possa determinare un utilizzo non conforme degli alimenti stessi;
10) la concentrazione alcolica per le bevande, se essa supera l’1,2% in volume;
11) l’indicazione che permetta l’identificazione del lotto;
12) le indicazioni supplementari di etichettatura previste per alcuni prodotti specifici (per es.: prodotti lattiero-caseari, preparati di carne, vini, caffe’, ecc.)

Per i prodotti alimentari confezionati, le menzioni sopraindicate devono essere scritte sull’imballaggio oppure sulle etichette.

Cosa significa quest'ultima precisazione?
Che vi sono dei prodotti che non necessariamente devono essere etichettati singolarmente in romeno, e per cui basta la descrizione sull'imballaggio?


04/03/2011, 16:20
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Questa indicazione ti viene richiesta perché i prodotti possono essere venduti a seconda della tipologia di prodotto o catena commerciale,
come imballo vendita singolo oppure come collo intero.
Mi spiego: se i prodotti vengono commercializzati da grossisti o cash & carry, la merce può essere venduta come collo unitario all'interno del quale vi sono più prodotti, in questo caso l'unità di vendita è il collo, pertanto le indicazioni devono essere scritte sull'imballo. Se invece i prodotti vengono venduti come singole unità di vendita, per esempio nei negozi o catene commerciali non cash & carry o grossisti, è l'etichetta del singolo imballo che deve contenere quanto richiesto.
Tale distinzione è internazionale, pertanto vale come regola generale e per questo motivo ti è stata indicata.
Buona domenica

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05/03/2011, 20:15
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Quindi non c'è proprio niente da fare.
Se voglio esportare un prodotto tipico italiano a un ristoratore italiano che ha la sua attività all'estero,
devo etichettare uno ad uno i prodotti nella lingua del Paese di commercializzazione,
nonostante il consumatore finale non vedrà mai quel prodotto confezionato (vino escluso).

Pensavo che un ristoratore italiano all'estero avrebbe potuto garantire il consumatore,
e che la lingua inglese sarebbe stata sufficiente a garantire un prodotto che non è destinato a mercati o supermercati.

In tal senso noto ad esempio come il Belgio esiga fiammingo o francese a seconda della zona in cui si esporta...

mi pare un grosso limite al rifornimento dei ristoranti italiani all'estero che vogliono importare prodotti tipici della loro terra nei nuovi Paesi in cui vivono..cioè, capisco il prodotto che va in scaffale per la vendita diretta, ma, a mio modo di vedere, sarebbe stato più logico poter commerciare in certi canali (come quello della ristorazione) con etichettature bilingue inglese/italiano.

Voi cosa ne pensate?
Ciao ragazzi,
s


07/03/2011, 18:15
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Ancora dalla direttiva 2000/13:

Articolo 13
1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo.
b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:...
— destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,
le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.
c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 5) e 7), nonché eventualmente quella prevista all'articolo 10 figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercilizzazione.


Nel termine "collettività" sono compresi anche i ristoranti.


07/03/2011, 18:59
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Questi regolamenti vengono applicati oltre che per regole commerciali, anche e soprattutto per garantire una certa sicurezza sanitaria.
Per farti un esempio se un organo di vigilanza come i NAS o l'ASL in Italia dovesse andare in un ristorante, deve poter leggere attraverso le etichette se le normative in termini di sicurezza alimentare, sono rispettate negli ingredienti e, nel caso vi fosse un richiamo massimo da parte del paese di origine o dello stesso paese importatore, poter rintracciare in toto il prodotto.
Su questo aspetto potrei farti mille esempi, spero però che con quanto ti ho indicato, ti siano pò più chiare le procedure.
Buona serata

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07/03/2011, 20:28
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Ma allora la situazione si ribalta!!!
Ciò significa che il documento commerciale che accompagna la merce dev'essere in lingua e contenere le informazioni relative ai prodotti, e che le etichette dei singoli prodotti possono rimanere in italiano!

Sempre se non ho capito male,
sarebbe una soluzione molto più razionale e comunque tracciata per favorire lo scambio fra produttori italiani e ristoratori all'estero!!

Grazie
s


07/03/2011, 20:37
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alfclerici ha scritto:
Ancora dalla direttiva 2000/13:

[i]Articolo 13
b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:...
— destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,
le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.



Cosa significa tecinicamente?
Che le informazioni che andrebbero apposte sulle etichette dei singoli prodotti nella lingua del Paese di commercializzazione possono, nel caso di esportazione diretta ai ristoranti, essere apposte in detta lingua soltanto sul documento commerciale che accompagna il prodotto?
E che i singoli prodotti possono mantenere le etichette d'origine?

Se mi spiegate quest'ultimo particolare,
giuro che non scoccio più per.....una settimana...? :D

Ciao!
Simone


08/03/2011, 14:53
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