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vincolo di inedificabilità 
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
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innanzitutto, caro utente del forum,
devesi stimare che la legislazione urbanistica, dalla riforma del 2001, è demandata alle singole regioni e quindi non esiste una univoca normativa e pertanto le sentenze che Ella ritiene sussistano, a conforto della Sua tesi, non possono essere e valere per tutti, quanto caso per caso, regione per regione o meglio comune per comune.
per sua comodità, infine, le allego una recentee sentenza della cassazione penale
Cass. Sez. III Sen. 46085 del 15 dicembre 2008 (Cc 29 ott. 2008)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Monetti e altro.
Urbanistica. Costruzioni in zona agricola e qualifica d'imprenditore agricolo

In tema di reati edilizi, non è sufficiente il possesso temporaneo di fatto della qualifica d'imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma quinto ter, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) ai fini del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, in quanto i requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - (est.) Consigliere - N. 1121
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22432/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Monetti Monica, nata a Nocera Inferiore il 23 febbraio 1975, e da Battipaglia Carmine, nato a Nocera Inferiore l'8 novembre 1975;
avverso l'ordinanza emessa il 29 febbraio 2008 dal tribunale del riesame di Salerno;
udita nella udienza in camera di consiglio del 29 ottobre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Salerno respinse l'istanza di riesame proposta da Monetti Monica avverso il decreto emesso il 8 gennaio 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo, in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), di un fabbricato perché realizzato in assenza di valido titolo concessorio. Osservò il tribunale che il permesso di costruire ed il successivo permesso in variante dovevano ritenersi invalidi perché rilasciati sulla base di una falsa dichiarazione della Monetti di avere la qualità di piccolo imprenditore agricolo coltivatore diretto. Mancavano quindi i requisiti per poter autorizzare la costruzione di quel fabbricato in quella zona agricola.
Monetti Monica e Battipaglia Carmine propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità della ordinanza impugnata per violazione degli artt. 324, 127, 322 e 325 cod. proc. pen. perché l'avviso della udienza camerale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. deve essere fatto ad ogni interessato al procedimento risultante dagli atti e non ai soli soggetti indicati dall'art. 324 c.p.p., comma 6. Nella specie, quindi, l'avviso doveva essere notificato anche a Battipaglia Carmine, proprietario del fondo ed indagato per il reato di cui al capo B);
2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e dell'art. 48 cod. pen. nonché della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 come sostituito dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1. Osserva che nella specie il rilascio della concessione edilizia non è frutto di collusione tra privato e pubblico funzionario ne' l'illegittimità della concessione può derivare dall'idoneità dell'azione dell'autore mediato in relazione alle qualità e capacità dell'autore immediato. L'iscrizione presso i competenti uffici non attribuisce al soggetto la qualifica di imprenditore agricolo, ma ha solo effetto dichiarativo. La Monetti possiede di fatto tale qualifica ed ha depositato l'iscrizione presso l'Inps e presso la Camera di commercio e quindi, in base alle norme citate, ha diritto agli stessi benefici dell'imprenditore agricolo inquadrato ed iscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato perché il Battipaglia non aveva proposto istanza di riesame e quindi non vi era alcun obbligo di inviare anche a lui l'avviso dell'udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame.
Il Collegio, invero, condivide e conferma il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando ha sottoscritto la relativa istanza e non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l'impugnazione, come nell'ipotesi in cui l'imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame (cfr. Sez. Un., 25 ottobre 2000, Scarlino, m. 216960; Sez. Un., 30 gennaio 2002, Munerato Carlino, m. 220842; Sez. 2, 31 ottobre 2003, Blasi, m. 227779; Sez. 3, 6 dicembre 2002, Crulli, m. 223605; Sez. 1, 6 maggio 2004, Perna, m. 228116).
Quanto al secondo motivo va rilevato, da un lato, che, trattandosi di misura cautelare reale, è sufficiente il solo fumus del reato ipotizzato e, dall'altro, che con il ricorso per cassazione può essere dedotto solo il vizio di violazione di legge, ivi compresa la mancanza di motivazione, e non anche quello di manifesta illogicità della motivazione stessa. Ora, nella specie, il tribunale del riesame ha fornito una adeguata motivazione sulla ritenuta sussistenza, in questa fase, del fumus del reato, in considerazione del fatto che la Monetti non era iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti; che non aveva mai presentato richiesta per la qualifica di imprenditore agricolo professionale; che non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi; che quindi non aveva, contrariamente a quanto dichiarato, i requisiti per ottenere il rilascio di concessione edilizia agricola; che inoltre l'intervento era stato realizzato su un terreno che non era di sua proprietà e sulla scorta di preliminari di asservimento non registrati e neanche in forma notarile.
Col secondo motivo la ricorrente ha anche dedotto una violazione di legge consistente nel fatto che, con l'iscrizione presso l'Inps e presso la camera di commercio essa avrebbe acquisito il possesso di fatto del requisito di imprenditore agricolo e che, in base al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5 ter, avrebbe gli stessi diritti dell'imprenditore agricolo inquadrato e iscritto. Ritiene il Collegio che anche questo assunto sia infondato. È vero che il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5 ter, introdotto dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 1, comma 4, prescrive che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato alla regione istanza di riconoscimento della qualifica e si siano iscritti all'apposita gestione Inps. È tuttavia anche vero che la medesima disposizione prescrive anche che tali soggetti entro 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento devono risultare in possesso dei prescritti requisiti, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti; e nella specie è pacifico che la ricorrente non ha mai conseguito il possesso di detti requisiti. Inoltre, la previsione della decadenza dai benefici provvisoriamente attribuiti conferma che la disposizione in questione non può applicarsi anche al rilascio (che non può essere provvisorio) a soggetti aventi le richieste qualifiche del permesso di costruire in zone agricole, dal quale non deriva soltanto il beneficio (che potrebbe pure successivamente decadere) dell'esonero dagli oneri concessori ma soprattutto la possibilità di edificare in zone per le quali vigono anche particolari indici di fabbricabilità e di volumetria e che impongono lotti minimi su cui costruire, sicché è evidente, come esattamente messo in rilievo dalla corte d'appello, che i requisiti soggettivi fondamentali per il legittimo rilascio di un permesso di costruire in zona agricola devono esistere al momento della richiesta ed al momento di rilascio dell'atto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008

_________________
avv. Ivano Cimatti


22/02/2010, 13:15
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invito, inoltre, a verificare quanto opinato dalla Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/binary/web/ ... 695379.pdf

_________________
avv. Ivano Cimatti


22/02/2010, 13:23
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Caro avvocato, premesso che non parlo per far polemica,
si precisa che una cosa è il reato edilizio (per aver realizzato un'opera particolare che solo gli imprenditori agricoli possono realizzare), altra cosa è ottenere una Concessione Edilizia conforme alle prescrizioni urbanistiche dettate dai Comuni, che a loro volta hanno redatto un P.R.G. in conformità a quanto dettato dalle Leggi Regionali, che aloro volta hanno dettato Leggi in conformità alle Leggi Nazionali.
Ciò premesso se legge il mio intervento specifico che nel 90% dei casi la concessione edilizia è solo vincolata al possesso del terreno e alla condizione del fondo. Ci sono casi particolari (parchi nazionali, aree protette ecc... ) su cui non è così!
Relativamente alla Regione lazio, nella circolare del 5 Marzo 2007 si dice:
"Orbene, sono considerate agricole “ex lege” - e conseguentemente è da ritenere imprenditore agricolo chi le esercita - quelle attività dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione ed alienazione del prodotto agricolo ovvero alla fornitura di beni e servizi, che accompagnano, in termini strumentali e complementari, nell’ambito di un unico contesto aziendale, le attività fondamentali e qualificatrici dell’impresa agricola di cui al comma 1 dell’ ’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento degli animali, silvicoltura), da cui proviene, quanto meno prevalentemente, lo stesso prodotto agricolo" e bla ... bla. bla bla.
Per rigor di loggica se uno ha un fondo e lo coltiva ai sensi dell'art. 2135 del c.c. è un imprenditore agricolo.
Tralasciando tutto questo ognuno ha la liberta di pensarla come vuole, ma secondo il mio modestissimo parere di professionista che ha già ampiamente sperimentato in vari comuni di varie regioni (senza incappare in reati di violazione edilizie), SU DI UN FONDO, SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEL 90% DEI COMUNI ITALIANI, CHIUNQUE PUO' REALIZZARE ENTRO I LIMITI DETTATI DALLE NORME VIGENTI FABBRICATI DESTINATI A SERVITU' DEL TERRENO AGRICOLO, SIANO ESSE ABITAZIONI PER I CONDUCENTI DEL FONDO, SIA FABBRICATI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI.
A scanso di equivoci preciso che il sottoscritto è contro le speculazioni edilizie, ma a favore del miglioramento delle condizioni delle zone agricole!
Mi devo preparare per un giudizio in tribunale? :D :D :D


22/02/2010, 17:20
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Dimenticavo, pur essendo ingegnere per la legge italiana sono un imprenditore agricolo (non a titolo principale) e posso edificare su tutti i miei fondi entro i limiti dettati dal P.R.G.!
Ho già 3 fabbricati miei e regolarmente autorizzati!
P.S. no :ugeek:


22/02/2010, 17:24
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Salvatore78 ha scritto:
Caro avvocato, premesso che non parlo per far polemica,
si precisa che una cosa è il reato edilizio (per aver realizzato un'opera particolare che solo gli imprenditori agricoli possono realizzare), altra cosa è ottenere una Concessione Edilizia conforme alle prescrizioni urbanistiche dettate dai Comuni, che a loro volta hanno redatto un P.R.G. in conformità a quanto dettato dalle Leggi Regionali, che aloro volta hanno dettato Leggi in conformità alle Leggi Nazionali.
Ciò premesso se legge il mio intervento specifico che nel 90% dei casi la concessione edilizia è solo vincolata al possesso del terreno e alla condizione del fondo. Ci sono casi particolari (parchi nazionali, aree protette ecc... ) su cui non è così!
Relativamente alla Regione lazio, nella circolare del 5 Marzo 2007 si dice:
"Orbene, sono considerate agricole “ex lege” - e conseguentemente è da ritenere imprenditore agricolo chi le esercita - quelle attività dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione ed alienazione del prodotto agricolo ovvero alla fornitura di beni e servizi, che accompagnano, in termini strumentali e complementari, nell’ambito di un unico contesto aziendale, le attività fondamentali e qualificatrici dell’impresa agricola di cui al comma 1 dell’ ’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento degli animali, silvicoltura), da cui proviene, quanto meno prevalentemente, lo stesso prodotto agricolo" e bla ... bla. bla bla.
Per rigor di loggica se uno ha un fondo e lo coltiva ai sensi dell'art. 2135 del c.c. è un imprenditore agricolo.
Tralasciando tutto questo ognuno ha la liberta di pensarla come vuole, ma secondo il mio modestissimo parere di professionista che ha già ampiamente sperimentato in vari comuni di varie regioni (senza incappare in reati di violazione edilizie), SU DI UN FONDO, SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEL 90% DEI COMUNI ITALIANI, CHIUNQUE PUO' REALIZZARE ENTRO I LIMITI DETTATI DALLE NORME VIGENTI FABBRICATI DESTINATI A SERVITU' DEL TERRENO AGRICOLO, SIANO ESSE ABITAZIONI PER I CONDUCENTI DEL FONDO, SIA FABBRICATI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI.
A scanso di equivoci preciso che il sottoscritto è contro le speculazioni edilizie, ma a favore del miglioramento delle condizioni delle zone agricole!
Mi devo preparare per un giudizio in tribunale? :D :D :D

gentile utente del forum,
preliminarmente, Le ribadisco che la materia urbanistica, dalla riforma del 2001, è demandata esclusivamente alle regioni e quindi non è possibile che una legislazione nazionale sia sovrastrutturata rispetto ad una regionale.
Nel merito, sono costretto a rilevare che Ella abbia mutato intendimento, pur senza dirlo ed esplicitarlo.
Nel punto centrale Ella dice che "per rigor di logica se uno ha un fondo e lo coltiva ai sensi dell'art. 2135 c.c. è un imprenditore agricolo..." Orbene, appuntto, Lei da per scontato ed assodato proprio quel che deve dimostrare; nel diritto non esiste nulla peer logica o di fatto, o è o non è.
Ecco perché, saltando questo passaggio essenziale, nella sostanza Ella ha mutato intendimento, pur senza darlo a dire. Il nodo è questo, non è affatto, come intende Ella che tuttti possono costruire in zona agricola, salvo che la legge regionale, in tal senso, deponga. Ella da peer scontato ciò che non lo è.
Per sua comodità, Le allego alcuni articoli della legge regionale n. 38/1999 della Regione Lazio

CAPO II
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Art. 54
(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, 10 novembre 1997, n. 36 e 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili; (1o)
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo.
Art. 55 (2)
(Edificazione in zona agricola)
1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56.
2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.
3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.
5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.
6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.
7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.
9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.
10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.
Art. 56 (2a)
(Insediamenti residenziali estensivi)
1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possono comunque eccedere:
a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti;
c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.
2. L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;
b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;
c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.
3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l’ottanta per cento della superficie totale.
Art. 57(2b)
(Piani di utilizzazione aziendale)
1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55.
2. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare: (2c)
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.
3. Il PUA contiene:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.
4. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all’articolo 55.
5. Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:
a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.
6. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 5, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 58
(Vincolo di inedificabilità)
1. All’atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell’articolo 55. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

p.s.
il riferimento al fatto reato è improprio proprio perchè strettamente connesso alla possibilità di richiedere il permesso a costruire in zona agricola

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avv. Ivano Cimatti


22/02/2010, 19:56
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Credo che in questo articolo sia ben chiaro! Lo ha riportato lei.
1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56..
Continuo a dire "non speculazione edilizia!", ma [color=#FF0040]l'abitazione per i conduttori del fondo [/color]è classificata quale attività pertinente all'attività agricola.
Cordiali Saluti


24/02/2010, 12:35
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In relazione alla potesta delle Regioni all'art. 2 del T.U. 380/2001 si riporta:
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico..

Non sò nelle questioni legali, ma nel settore dell'edilizia ciò vuol dire che le leggi nazionali debbono essere conformi alle Leggi Nazionali.
;) ;) ;)


24/02/2010, 12:40
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Volevo scrivere le leggi regionali debbono essere conformi alle leggi nazionali! Ho commesso un errore!


24/02/2010, 12:41
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Salvatore78 ha scritto:
In relazione alla potesta delle Regioni all'art. 2 del T.U. 380/2001 si riporta:
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico..

Non sò nelle questioni legali, ma nel settore dell'edilizia ciò vuol dire che le leggi nazionali debbono essere conformi alle Leggi Nazionali.
;) ;) ;)

gentile utente del forum,
presumo che Ella non conosca la nostra comune costituzione e quindi, mi perdoni, ma Le riporto uno stralcio ed in particolare l'art. 117
Art. 117 [23]

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

vorrei capire (e presumo come me anche gli altri utenti del forum, che cosa Ella stia ricercando in questo forum

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avv. Ivano Cimatti


24/02/2010, 16:50
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura

Iscritto il: 22/05/2008, 15:13
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Realmente caro utente del forum,
gradirei sapere e comprendere che cosa stia cercando, perché mi sfugge e credo, questa è la mia impressione almeno, la sua aspettativa sia quanto meno pretenziosa, o perlomeno appare quanto tale

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avv. Ivano Cimatti


24/02/2010, 16:54
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