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legge 626 
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nel messaggio con cui ho aperto la discussione ho precisato che l'acquirente è un privato, non un'azienda!!!!! nemmeno una ditta individuale!!! io non ho partita iva e non conduco proprio nessuna azienda... :mrgreen:

userei il trattore solo poche volte all'anno per l'orto.
Cmq al caf hanno detto che un trattore deve essere messo in regola se lo si vuol vendere a un privato, mentre non c'è quest'obbligo se lo si vende, ad es., a un commerciante (rivenditore). Sentendo però l'esperienza di Giorgio non ci capisco + niente! :mrgreen:

_________________
mi chiedo se...


18/11/2009, 23:51
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ely ha scritto:
io non ho partita iva e non conduco proprio nessuna azienda... :mrgreen:


:roll: :oops: :roll: :oops: :roll: :oops:
ho preso un granchio

mi sembra strano quanto ti hanno detto al caf,
non so se il paragone è valido, ma se vendo un'automobile senza cinture di sicurezza l'acquirente può non acquistarla, oppure può chiedere al venditore di installarle, oppure ancora, può comprarla (con uno sconto) e le cinture ce le mette lui. Poi al posto di blocco la multa la prende l'acquirente che sta guidando senza cinture.

Immagino sia la stessa cosa per un trattore. In questo caso è vero che nessuno viene a fare il controllo, ma se qualcuno si fa male risponde il nuovo proprietario

Boh, prova a sentire qualche rivenditore di macchine agricole usate

ciao


19/11/2009, 9:57
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...mi trovo perfettamente d'accordo con Michele, non sò dire di preciso come funzioni un passaggio di proprietà dei trattori ma mi sembra strano che il venditore debba mettere a posto il suo mezzo per poterlo vendere...cmq in Italia può succedere di tutto..
in rete ho trovato questo...http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti. ... ti_id=3224

e quest'altro http://www.forum-macchine.it/showthread ... 54&page=16

...anche rivolgerti ad un concessionario, come ti è già stato consigliato, è utile.

so long

p.s ..x Michele...piace la mtb?!si vede poco ma mi sembra un bel passaggio!complimenti


19/11/2009, 11:41
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giorgioo ha scritto:
p.s ..x Michele...piace la mtb?!si vede poco ma mi sembra un bel passaggio!complimenti


:lol: :lol: si, si vede moooooolto poco, in realtà si tratta del troppo pieno di un vecchio mulino ad acqua lungo il fiume Aniene....
mi ero ficcato lì solo per farmi scattare la foto :mrgreen: :mrgreen:
eh già mi piace la MTB e spero di ricominciare a pedalare dopo qualche anno di sosta
ciao

Per il moderatore: mi scuso per l'off topic :D :D


19/11/2009, 15:22
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. :shock: ..ah barone!! :mrgreen:


19/11/2009, 23:19
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Davvero divertenti alcune risposte, caro venditore se l'acquirente è un "semplice privato" ovvero non è un imprenditore agricolo (definizione civilistica), non entra in gioco il D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ma bensì la disciplina per il contratto di compravendita e nel dettaglio la garanzia per vizi della cosa venduta: la garanzia per i vizi è un effetto naturale della compravendita. Con tale tipo di garanzia il venditore garantisce l'assenza di vizi materiali del bene che non ne consentano l'uso per il quale è destinato. La garanzia opera quindi solo se i vizi sono tali da rendere la cosa inidonea, in tutto o in parte, all'uso cui è destinata o sono tali da diminuire sensibilmente il valore del bene. La mancanza delle qualità promesse o delle qualità necessarie per l'uso cui la cosa è destinata, può portare alla risoluzione contrattuale se la mancanza delle qualità eccede il limite di tollerabilità determinato dagli usi, ma non alla sostituzione o alla riparazione. La garanzia per i vizi può essere contrattualmente limitata, la limitazione non opera però per i vizi che sono stati in malafede taciuti dal venditore, né per i vizi che erano, al momento della stipulazione del contratto, conosciuti o conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio. I rimedi in caso di vizi sono: la riduzione del prezzo (azione estimatoria) e la risoluzione contrattuale (azione redibitoria).
La garanzia deve essere fatta valere dal compratore entro 8 giorni dal momento della scoperta dei vizi a pena di decadenza, dopodiché il diritto di far valere la garanzia si prescrive in 1 anno dalla data di consegna della cosa.

p.s. A mio avviso, vendere una cosa che se usata può provocare la lesione grave/gravissima o addirittura la morte dell'utilizzatore, è assolutamente sbagliato.

Per il ragazzo che ha iniziato il master........forse oggi l'ha finito..............se non conosci il diritto penale e la disciplina dell'articolo 2087 c.c. e tutta l'evoluzione giurisprudenziale che ne segue, sei in alto mare!!!!!!!


10/04/2010, 0:29
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Mupo ha scritto:
...se l'acquirente è un "semplice privato" ovvero non è un imprenditore agricolo (definizione civilistica), non entra in gioco il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.

e pare che fin qui c'eravamo arrivati ;)

Mupo ha scritto:
Per il ragazzo che ha iniziato il master........forse oggi l'ha finito..............se non conosci il diritto penale e la disciplina dell'articolo 2087 c.c. e tutta l'evoluzione giurisprudenziale che ne segue, sei in alto mare!!!!!!!


Egregio dott. Mupo non mi vergogno affatto di essere alle prime esperienze sulla sicurezza. Io non sono abituato a vantarmi delle mie conoscenze e competenze.... nemmeno con i miei allievi, perché per imparare qualcosa bisogna necessariamente passare per un punto "conoscenza zero... o quasi". A chi sta imparando, anzicché dire "sei in alto mare", preferisco incoraggiare.... ma non pretendo che tutti abbiano la mia stessa sensibilità ;)
Il diritto penale (spero che tu faccia riferimento solo alla parte collegata alla sicurezza.... non tutto :D :D ) è solo una parte della sicurezza... per compilare i documenti di valutazione dei rischi bisogna conoscere molte altre cose, le tue discipline sono una parte moooolto limitata rispetto all'intera materia. Non penso che gli avvocati si mettano a fare i i documenti di valutazione dei rischi :lol: .........in fondo un corso da RSPP non ti abilita alla professione di avvocato, ne a scrivere contratti di compravendita tra privati :lol: :lol: :lol:
saluti
Michele


12/04/2010, 11:09
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a differenza di molti interventi di un moderatore che di solito dice:" ti dovresti rivolgere ad un avv.......un avv ti saprebbe dire che........" e poi lui stesso è un avvocato.................ho sentito il dovere di intervenire, spiegare perchè non si applica il D.Lgs. n 81/08 s.m. e fornire la soluzione. dire che non si applica il testo sulla sicurezza e non fornire la risposta e la motivazione, io non lo trovo equo.

Per te mio caro masterino: dici benissimo, il corso nè ti abilita alla professione di avvocato nè però ti spiega cosa è il dolo, la colpa, il rapporto di causalità e gli elementi che interrompono il nesso causale, nè ti spiega che esiste il D.LGS. n 231/01;
nè che esiste il DURC; nè che che la tua professione si basa su Decreti Legge, Decreti legislativi; Decreti ministeriali; Regio decreto; Direttive europee; sentenze di cassazione penale sez IV; dottrina; T.unici..........codice penale; codice civile; e ovviamente Costituzione;
Il D.Lgs. 81/08 e s.m. (successeve modifiche) in nessun caso ti spiega come si fa.....inoltre ti dice solo alcuni rischi cosiddetti tcodicizzati, ma in ogni tipo di lavorazione ci sono rischi non codicizzati e se non li valuti.........(ovvero se non ti inventi la valutazione, solo un avvocato o un laureato in giurisprudenza saprà dirti se sei in regola e se puoi contrastare gli organi di vigilanza, i RLS; potrei anticiparti tutti i problemi che affliggeranno il mestiere che stai per intraprendere o che hai intrapreso..................ma non mi va di farlo......oggi.

Ricordati di non cullarti sul fatto che sei RSPP e nessuna norma del D.Lgs. n. 81/08 sanziona il RSPP...............ricordati che la responsabilità penale del RSPP è di tipo PROFESSIONALE.........lo so che non te l'hanno detto al master....................buona nuotata nell'alto mare......


13/04/2010, 23:36
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura

Iscritto il: 22/05/2008, 15:13
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miche75 ha scritto:
ely ha scritto:
tutte le responsabilità ricadono sull'acquirente...

eh già, non tanto perché acquirente piuttosto perché sei responsabile della tua azienda, in questo caso per la sicurezza

giorgioo ha scritto:
...ma siete sicuri che un privato debba attenersi alle regole di un azienda?
anche perchè chi dovrebbe controllare i privati?


no, il privato non è tenuto all'osservanza della ex626, però Ely userà il trattore nella sua azienda.... o forse ho capito male?
In tal caso, e se è un'azienda a conduzione familiare, non è tenuta a stilare il piano della sicurezza, ma comunque deve fare un'accurata analisi del rischio.

Ciao
Michele

Gentili utentee del forum,
le vostre risposte mi spaventano e dimostrano che, per motivi ignoti, tutti noi pensiamo di esser più furbi della legge, ddei giudici e degli avvocati.
Se io che so che un bene è fallace, pericoloso, lo vendo ad un terzo, senza esplicitare chiaramente lo stato del bene, da una parte commetto una possibile ttruffa ee dall'altra mi espongo ad una possibile azione di successiva risoluzione del contratto e, ladddoove il terzo, in conseguenza ddel vizio, si faccia male, anche ad una azione per danni.
La moralee è: esiste una categoria professsionale che serve a consigliare e risolvere le problematiche conneesse al viver civile e quotidiano... afffidiamoci a loro e non pensiamo di far da soli...

_________________
avv. Ivano Cimatti


15/04/2010, 9:40
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