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Usucapione 
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Iscritto il: 25/05/2008, 15:16
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Salve. Sfogliando qualche libro di agricoltura mi è venuta fuori l'usucapione ma non penso di aver capito molto sull'argomento. Non mi è chiaro se un immobile può diventare di un'altra persona dopo l'occupazione oppure prima bisogna contattare il propierario.. Grazie a tutti ;)


28/08/2008, 15:37
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Iscritto il: 13/03/2008, 19:23
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Formazione: Laurea in Scienze agrarie
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L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà, o di altro diritto reale (servitu' prediale - es. servitu' di passo, ecc.), basato sul possesso o uso per un determinato periodo di tempo (in genere 20 anni) di una determinata cosa. E' necessario che il possesso sia alla luce del sole (cioè non di nascosto). Saluti,
Marco

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28/08/2008, 21:22
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Iscritto il: 25/05/2008, 15:16
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Grazie mille ;)


04/09/2008, 14:26
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
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Iscritto il: 22/05/2008, 15:13
Messaggi: 1149
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salve fagiano,
la risposta dell'altro moderatore è sostanzialmente corretta, quantunque debba essere integrata.
L'usucapione è un modo con il quale si acquista la proprietà di qualsivoglia diritto reale e quindi del diritto di proprietà in primis e dappoi degli altri diritti reali minori (ad esempio della servitù di passaggio ecc).
La legge condiziona l'acquisto ad una serie di condizioni:
a) il possesso di fatto e di diritto del bene anche per interposta persona, ad esempio di un familiare oppure di un amico che possiede il bene in nome e per conto dei un altro soggetto;
b) il possesso deve essere continuo e durare venti anni salvo che abbia ad oggetto la piccola proprietà rurale oppure se in buona fede da chi apparisce esser proprietà chè altrimenti son sufficienti dieci anni;
c) non è necessario che il possesso sia conclamato, essendo bastevole invero che il possesso si concretizzi in atti formali.
in generale, quindi,
Il possesso ad usucapionem deve avere determinate caratteristiche:
deve essere continuato e non interrotto: è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno;
deve essere pacifico e pubblico: non acquistato cioè in modo violento o clandestino;
deve essere inequivoco: deve cioè consistere in modo né dubbio né incerto nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

_________________
avv. Ivano Cimatti


05/09/2008, 13:03
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