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cardellini,verdoni o cardinalini nel lazio 
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sapete dirmi se c'è un allevatore in provincia di frosinone o nelle zone vicine che alleva queste specie?oppure altre di uccelli indigeni?perchè vorrei una coppia,preferibilmente dei primi elencati per iniziare ad allevarli,pero' non so a chi rivolgermi...


10/07/2012, 20:29
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Visto che vuoi allevarli ed essendo specie silvane devi anellare ed iscriverti alla foi puoi chiedere direttamente all' ufficio FOI a te più vicino, ti do il link delle associazioni laziali http://www.foi.it/index.php?option=com_ ... &Itemid=80


10/07/2012, 20:47
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se non ricordo male nel lazio è vietato da una legge regionale l'allevamento di avifauna indigena. comunque se ti può interessare io sarò a rimini a fringillia alla fine di ottobre e salirò un pò di roba da vendere, a tè cosa serve?


11/07/2012, 9:31
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Se è l' attuale puoi leggere qui la legge.

Cita:
Legge regionale n. 17 del 02-05-1995

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell' esercizio venatorio.

Fonte: Bollettino ufficiale della regione Lazio n.15 del 30 maggio 1995

Supplemento ordinario n. 4 del 30-05-1995

Omessi gli artt.non interessanti l'allevamento amatoriale
Titolo I

Finalità, principi, disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi.

Art. 2 (Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244)

Art. 3 (Fauna selvatica e specie protette)

Art. 4 (Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi)

Art. 5 (Disciplina attività catture ed inanellamento)

Art. 6 (Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat)

Art. 7 (Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81.)

Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale)

Art. 9 ( Funzioni amministrative)
Titolo II

Pianificazione del territorio istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale

Art. 10 (Piano faunistico-venatorio regionale)

Art. 11 (Pianificazione territorio, destinazioni)

Art. 12 (Piani faunistico-venatori provinciali)

Art. 13 (Piani di miglioramento ambientale)

Art. 14 (Oasi di protezione)

Art. 15 (Zone di ripopolamento e cattura)

Art. 16 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)

Art. 17 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile)

Art. 18 (Osservatorio faunistico venatorio regionale)

Art. 19 (Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare)

Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in matura;
allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, punto 1) e 3), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia nello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.
Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.
Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:

una coppia di starne;
una coppia di coturnici;
una coppia di pernici rosse;
un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.

I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.

I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè gli animali non possano disperdersi in natura.
Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, punto 2), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:

fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.
I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura "ripopolamento", "alimentare" o "ornamentale" e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.
I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.
Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.
Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.
Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

Disciplina attività venatoria, mezzi di caccia, gestione programmata ed aziende venatorie.

Art. 20 (Esercizio dell'attività venatoria)

Art. 21 (Mezzi di caccia consentiti)

Art. 22 (Disciplina per l'uso dei falchi)

Art. 23 (Appostamenti di caccia fissi e temporanei)

Art. 24 (Detenzione ed uso dei richiami)

Art. 25 (Gestione programmata della caccia)

Art. 26 (Omissis)

Art. 27 (Province, attività operative e funzioni)

Art. 28 (Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC)

Art. 29 (Compiti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia)

Art. 30 (Forme esclusive di caccia)

Art. 31 (Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi)

Art. 32 (Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie)

Art. 33 (Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie)
Titolo IV

Esercizio dell'attività venatoria asse di concessione

Art. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Strepto pelia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della virginia (Colinus Virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Orjctolagus cuniculus);
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuli gula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica) volpe (Vulpes vulpes);
specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon);
specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) (5).

Art. 35 (Controllo della fauna selvatica)

Art. 35 bis (5c) (Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)

Art. 36 (Importazione di fauna selvatica dall'estero)

Art. 37 (Divieti)

Art. 38 (Divieto bruciatura stoppie)

Art. 39 (Custodia dei cani)

Art. 40 (Commissione esami e materie per abilitazione venatoria)

Art. 41 (Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali)

Art. 42 (Risarcimento dei danni alle produzioni agricole)

Art. 43 (Vigilanza venatoria)

Art. 44 (Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie)

Art. 45 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
Titolo V

Procedimenti sanzionatori

Art.46 (Sanzioni penali)

Art. 47 (Sanzioni amministrative)

Art. 48 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio)

Art. 49 (Rapporti sull'attività di vigilanza)
Titolo VI

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 50 (Disposizioni finanziarie)

Art. 51 (Utilizzazione dei proventi regionali)

Art. 52 (Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Art. 53 (Norma transitoria)

Art. 54 (Servizi tecnici)


11/07/2012, 11:31
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