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Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 10 giugno 2011 
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Il VAM - valore agricolo medio, criterio indennitario per le aree non edificabili in materia di espropriazione per pubblica utilità - è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 (G.U. 26 del 15 giugno).

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come sostituiti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

- dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

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22/06/2011, 10:11
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E' una sentenza storica, che muterà profondamente la procedura di esproprio e che inciderà nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, così come nella sfera giuridica di destinatari come i coltivatori diretti.


Allegati:
2011_181_Espropri.pdf [483.4 KiB]
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22/06/2011, 10:14
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Dalla Legge di Napoli (1800) ai giorni nostri, l'evoluzione è stata lunga e sofferta, considerazioni economiche prima liberiste e garantiste e poi ... a salvaguardia delle casse dello Stato, a scapito dei Cittadini.

In tal senso la CEDU (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) si era più volte espressa negli ultimi anni condannando lo stato italiano e riconoscendo indennizzi milionari.

Infatti da poco, solo i terreni edificabili dovevano essere indennizzati a valore di mercato, da quì l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, e ora (finalmente) anche i terreni agricoli, notoriamente il VAM per gli stessi era cosiderato all'incirca circa la metà del valore di mercato.

A tal proposito l'argomento merita una sezione specifica.
W la giustizia GIUSTA !


22/06/2011, 23:37
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Quindi ora ci dovrà essere un provvedimento legislativo, come c'è stato con la finanziaria 2008 dopo la sentenza della CEDU?
Valore di mercato (e non VAM) anche per le aree non edificabili?
Ciao,
Marco

P.S.
Che intendi per "A tal proposito l'argomento merita una sezione specifica"?

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23/06/2011, 7:37
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Ovviamente il Legislatore dovrà ratificare il parere della Corte e porre modifiche ai disposti del T.U. sugli Espropri - ma non sarà solo così - oggi, per i Coltivatori Diretti/IAP l'esproprio veniva " valorizzato" moltiplicando x 3 il VAM e, benchè di valore inferiore rispetto alle quotazioni di mercato, l'indennizzo alla fine assumeva valori "oltre mercato". Ora dopo l'intervenuto parere (Zona Agricola: valore d'esproprio = valore di mercato) e con le note difficoltà economiche in cui versano gli Enti, sarà ancor più difficile reperire risorse per la realizzazione di un'opera pubblica, e conseguentemente improbabile il mantenimento di tale trattamento aggiuntivo e premiante.

Per la "sezione specifica" ritenevo una Sez. Espropri utile ai ns. Amici agricoltori, ma essendo questo un forum utilizzato prevalentemente dagli appassionati, forse questa specificità non è richiesta ed è sufficente trattare l'argomento in "Aspetti Legali".

Ciao


23/06/2011, 8:49
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Infatti, almeno per i proprietari coltivatori o imprenditori agricoli professionali, essendo privista l'indennità pari a 3 VAM (in caso di cessione volontaria) l'indennità era adeguata. Meno per i proprietari non coltivatori (1,5 VAM).
Chissà come verrà determinata l'indennità spettante all'affittuario coltivatore, ora pari al VAM...
Marco

P.S.
Per la sezione specifica mi sembra prematuro (in futuro ci potrebbe essere una sottosezione). Ora si potrebbe evidenziare meglio aggiungendo un sottotitolo. Grazie

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23/06/2011, 9:04
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28 febbraio 2012 - Sentenza della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2998 del 28 febbraio 2012, ricordando che la Corte Costituzionale con la sentenza 181/2011 ha dichiarato illegittima l’indennità di espropriazione relativa alle aree agricole ed a quelle non suscettibili di classificazione edificatoria, determinata con riferimento al valore agricolo medio in luogo del reale valore venale del bene da espropriare, dichiara applicabile a tale fattispecie l'indennità di esproprio calcolata con criteri speciali, come quello di cui all’art. 13 della legge 2892/1885 sul risanamento della città di Napoli (riferito alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio), richiamato dall’art. 80 della legge 219/1981 sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate del Mezzogiorno.

Contestualmente conferma che, anche in tale ipotesi, è applicabile quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata in materia di l'indennità di occupazione di immobili finalizzata alla espropriazione per pubblica utilità; indennità che deve essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per la espropriazione stessa.

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27/03/2012, 16:45
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... facendo uso di queste sentenze ho fatto avere ad un cliente ... espropriato per pubblica utilità ... Passaggio Eletrodotto coattivo ...ex medico a riposo... 5 euro a metro quadrato per la servitù ... il terreno interessato sottoposto a servitù coattiva era interessato solo dal passaggio fili ..... il tecnico dell'ENEL non ha fiatato .... nessun olivo tagliato ....solo poche centinaia di metri ...in generale i conti oggi si dovranno fare calcolando il valore del fondo prima dell'esproprio meno il valore del fondo dopo l'esproprio ed ai prezzi di mercato odierni ...niente più VAM


05/04/2012, 22:49
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c'era già una precedente sentenza in merito, infatti da almeno 5 anni ai miei clienti che sono sogetti a espropri vari contestiamo le determinazioni, calcolando il valore di mercato in base all'opera che si deve andare a realizzare e non alla tipologia di terreno in proprietà esempio: 1 Ha di seminativo irriguo espropriato per realizzare una piazza con annessi il valore dio mercato è quello della piazza con annessi e non del terreno agricolo
:D

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L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. (O. Wilde)


11/04/2012, 18:28
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