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Re: proprietà possesso

19/02/2012, 8:21

MARCHETTO ha scritto:Per quanto riguarda la prelazione, ne beneficia sia l'affittuario del fondo se coltivatore diretto o in mancanza il confinante coltivatore diretto. Si tratta di una prelazione legala ossia il beneficiario (coltivatore diretto confinante) può pagando il prezzo pattuito acquistare il terreno (retratto). Onde evitare ciò al momento della vendita l'alienante invia mezzo raccomandata una lettera al beneficiari dicendogli se vuole acquistare lui il terreno a quelle condizioni. Se le lettere non sono state mandatee e il confinante decidesse di esercitare la prelazione egli acquista il terreno allo stesso prezzo che l'hai pagato tu. Tu acquirente avrai diritto sia alla restituzione del prezzo pagatoe sia al risarcimento danni. Tu acquirente non devi pagare nessuna bonuscita!


Infatti mi sembrava assurdo che si dovesse pagare un riscatto per una cosa che si è pagata.

Re: proprietà possesso

11/04/2012, 12:50

se nell'atto di vendita giudiziario è scritto libero da cose e pesi, ecc..., ti comnsiglio di andare dall'avvocato e di entrare nel terreno accompaghanto da un ufficiale giudiziario che notifichi a chi si presenti di vantare diritti la vendita eseguita a mezzo di sentenza (poichè tale è) giudiziaria a seguito di partecipazione a regolare asta pubblica di vendita. con la presenza dell'ufficiale giudiziario puoi imporre lo sgombero del terreno ed esigere l'esecuzione della vendita nei confronti di terzi.
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