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prelazione e rinuncia 
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Iscritto il: 19/11/2009, 17:39
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ciao a tutti
cercando nel forum non trovo nulla per questo argomento importante :la prelazione !
Sappiamo che i confinanti anno il diritto di prelazione in un terreno in vendita ,va comunicato con raccomandata ,ma se il confinante non tiene intenzione di comperare?
Anche lui è tenuto per legge a scriverlo ufficialmente?
oppure basta la non risposta alla raccomandata di avviso?
Ma se poi la raccomandata non arriva ? :shock: ed il vicino interessato risulta non rintracciabile ? :shock:


10/02/2019, 11:08
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La prelazione vale solo per terreni agricoli e confinanti agricoltori.


Ciao

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Nella vita non esistono sfide, ma solo una sfida, quella con te stesso...
"Gli esseri umani nascono con capacità diverse. Se sono liberi, non sono uguali. E se sono uguali, non sono liberi."
Aleksandr Solženicyn


10/02/2019, 15:58
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JeanGabin ha scritto:
La prelazione vale solo per terreni agricoli e confinanti agricoltori.


Ciao

...............................ma i confinanti sono pure quelli da altro lato di strada? (se uno tiene confini stradali?)
oppure solo quelli a confine con il proprio terreno? :?


10/02/2019, 17:53
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Iscritto il: 27/07/2011, 13:09
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Dipende dalla strada, se una strada privata, vicinale, comunale...

Ciao

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10/02/2019, 21:06
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Buongiorno,
nel forum l'argomento è stato trattato moltissime volte così come le più varie problematiche inerenti.
Basta andare su "Cerca", scrivere "prelazione" e inviare.

Comunque ai confinanti, che hanno i requisiti per potersi avvalere del diritto di prelazione, si può inviare una lettera con raccomandata con ricevuta di ritorno, meglio ancora se notificata con il messo comunale, indicando precisamente i dati catastali, i nominativi, il prezzo che poi sarà quello riportato nel futuro atto di vendita e qualunque altra informazione necessaria.

Se trascorsi trenta giorni non si riceve risposta, il silenzio vale come rinuncia.

E' consigliabile far eseguire la suddetta procedura al notaio che poi dovrà redigere l'atto di compravendita.

Le strade interrompono la contiguità dei fondi, con esclusione di quelle private che appartengono solo al proprietario del fondo su cui ricadono e che non impediscano la possibilità di estensione dei fondi (Cassazione, sentenza n.19235, del 29/09/2015).

Saluti, Gianni


11/02/2019, 12:24
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