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Info norme ritrovamento beni metal detector su mio terreno 
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Buonasera,
Vi inoltro il messaggio di un interessato a scandagliare col metal detector un mio terreno in vendita.
Che leggi ci sono al riguardo in relazione al ritrovamento di qualsiasi bene, a maggior ragione di valore? Ho diritto per legge ad una parte del bene ritrovato da quella persona? Che mi potete dire a riguardo?

"Buonasera sono Alessandro, ho la passione per il metal detector. Volevo chiederle se in attesa di vendita mi autorizza a ad accedere col metal detector precisando che non arreco danni e ricopro le buchette. Resta inteso che in caso di ritrovamenti di valore li consegno al proprietario, a me interessano solo monete e devozionali.

Grazie,

Alessandro ."


10/09/2020, 23:27
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Sez. Tartufi
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Ciao, credo che quello che si trova sotto terra sia proprietà dello stato e non del proprietario del terreno.

Ad ogni modo aspettiamo pareri più esperti in materia :)

_________________
Saluti,
Flavio.


11/09/2020, 6:34
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Problema nuovo, ricerca nuova: ecco il risultato (con beneficio di inventario).

Vademecum per "spazzolare", come dicono in gergo gli hobbisti del metal detector, e norme attigue:

1) per entrare su un terreno privato per ricerche col metal detector è opportuno chiedere permesso al proprietario, anche se il fondo non è chiuso trattandosi di una attività non di semplice transito o per caccia
2) bisogna assicurarsi che il terreno non sia soggetto a vincoli archeologici o paesaggistici
3) la Legge impone la denuncia di ciò che è stato ritrovato indipendentemente da fatto se il luogo del ritrovamento sia pubblico o privato
4) chi ritrova fortuitamente non può tenere per sé il ritrovato, ma consegnarli allo Stato se si tratta di oggetti di interesse storico-archeologico (al ritrovatore spetta un compenso di un quarto del valore secondo una norma anteguerra per beni dello Stato), al Sindaco se non si conosce il proprietario
5) dopo la denuncia il ritrovatore provvede alla custodia (o al proprietario del terreno se l'oggetto non è rimovibile senza danni al fondo)
6) trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore

....se trattasi di cianfrusaglia c'è sempre il cassonetto della spazzatura ;)


11/09/2020, 14:18
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Iscritto il: 14/09/2015, 18:21
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Alessandro1944 ha scritto:
Problema nuovo, ricerca nuova: ecco il risultato (con beneficio di inventario).

Vademecum per "spazzolare", come dicono in gergo gli hobbisti del metal detector, e norme attigue:

1) per entrare su un terreno privato per ricerche col metal detector è opportuno chiedere permesso al proprietario, anche se il fondo non è chiuso trattandosi di una attività non di semplice transito o per caccia
2) bisogna assicurarsi che il terreno non sia soggetto a vincoli archeologici o paesaggistici
3) la Legge impone la denuncia di ciò che è stato ritrovato indipendentemente da fatto se il luogo del ritrovamento sia pubblico o privato
4) chi ritrova fortuitamente non può tenere per sé il ritrovato, ma consegnarli allo Stato se si tratta di oggetti di interesse storico-archeologico (al ritrovatore spetta un compenso di un quarto del valore secondo una norma anteguerra per beni dello Stato), al Sindaco se non si conosce il proprietario
5) dopo la denuncia il ritrovatore provvede alla custodia (o al proprietario del terreno se l'oggetto non è rimovibile senza danni al fondo)
6) trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore

....se trattasi di cianfrusaglia c'è sempre il cassonetto della spazzatura ;)


Ma quindi a me spetterebbe una parte del ritrovato?


11/09/2020, 15:14
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Sez. Suini
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Monta, quando rispondi, clicca su "Rispondi", non su "Quota", a meno che tu non risponda a frasi molto indietro . Grazie.
(Nota di stile)

_________________
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori.(Niels Bohr)
Più la caduta di un Impero è vicina, più le sue leggi sono folli. Cicerone


11/09/2020, 17:13
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Se il bene è di tipo storico-archeologico si applica l'art 9 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, se invece è un oggetto di valore (il c.c. definisce "tesoro" qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario), si applica l'art. 932 del c.c.

A) Articolo 92 d.lgs 42/04

Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate *:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

* La negata attribuzione del premio o la sua determinazione (tiene conto di vari fattori come la messa in sicurezza, recupero etc.) operata dalla Sovrintendenza è ricorribile in sede giuridizionale; per la stima del valore del bene è prevista una apposita procedura regolata da norme precedenti.


B) Art. 932 c.c.

Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore


11/09/2020, 17:32
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Ti ringrazio molto Alessandro, esauriente e coinciso come sempre.


11/09/2020, 20:06
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