19/12/2017, 23:46
Ponzio ha scritto:Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 è un atto dotato di validità ed efficacia inferiori al decreto Legislativo n.150 del 2012, tale decreto ministeriale laddove interpretato nel senso di stabilire fattispecie di sanzioni amministrative in capo ai privati più stringenti di quelle stabilite dal D.LGs. n.150 del 2012
Ponzio ha scritto:non c'è espressa previsione sanzionatoria per il caso di chi in difetto del conseguimento dell'abilitazione da consulente renda consulenza sui metodi di difesa alternativi e sulle pratiche di difesa integrata e biologica.
Ponzio ha scritto: si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN
21/12/2017, 2:04
Apprendo ha scritto:Ponzio ha scritto:Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 è un atto dotato di validità ed efficacia inferiori al decreto Legislativo n.150 del 2012, tale decreto ministeriale laddove interpretato nel senso di stabilire fattispecie di sanzioni amministrative in capo ai privati più stringenti di quelle stabilite dal D.LGs. n.150 del 2012
Il Decreto interministeriale (PAN) fissa solo i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni, così come previsto dal D.Lgs. 150 del 2012, art. 7, co. 2, lett. f). L'applicazione della sospensione e della revoca, da parte delle Autorità competenti, avviene in forza, per esempio, della L. 241/1990 (come previsto dalla Regione Sicilia da te citata).Ponzio ha scritto:non c'è espressa previsione sanzionatoria per il caso di chi in difetto del conseguimento dell'abilitazione da consulente renda consulenza sui metodi di difesa alternativi e sulle pratiche di difesa integrata e biologica.
Ponzio i metodi di difesa integrata e biologica comprendono già i metodi di difesa "alternativi" di cui parli. L'intera normativa ruota proprio sul fatto di preferire quelli all'impiego di fitofarmaci, ed è qui che interviene una figura formata quale è quella del consulente. Ragionare nel modo in cui ragioni tu significa che si verrebbero a creare due tipi di consulenti: quelli che consigliano, quando necessario, anche l'utilizzo di pp.ff. e quindi devono fare il corso, e quelli che, nel corso della loro carriera, faranno solo ed esclusivamente consulenza non consigliando mai l'utilizzo di pp.ff. per cui potranno stare tranquilli e non fare il corso perché nessuno mai li sanzionerà...capisci che è una situazione inverosimile (quante aziende agricole ci sono in Italia che producono non utilizzando pp.ff. -comprese le aziende in regime bio-).Ponzio ha scritto: si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN
Nessuna deroga al PAN, se mai hanno applicato quanto in esso previsto: "A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti
Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti: .....gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione fi nale positiva, riconosciuto dall’autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012."
Ora invece ti do io un esempio di chi ha provato realmente a derogare ed ha dovuto tornare sui suoi passi: la Regione Calabria aveva esonerato dal corso e anche dall'esame gli iscritti agli albi; dopo è dovuta tornare sui suoi passi chiarendo che "...sono esentati dalla frequenza del corso di formazione e dall'esame per l'ottenimento del certificato all'attività di consulente solo quei soggetti che presentano i requisiti richiesti al punto A.1.8 del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014" http://www.agroservizi.regione.calabria ... /guest/pan" target="_blank
Saluti
21/12/2017, 2:57
Apprendo ha scritto:Ponzio ha scritto: si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN
Nessuna deroga al PAN, se mai hanno applicato quanto in esso previsto: "A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti
Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti: .....gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione fi nale positiva, riconosciuto dall’autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012."
Ora invece ti do io un esempio di chi ha provato realmente a derogare ed ha dovuto tornare sui suoi passi: la Regione Calabria aveva esonerato dal corso e anche dall'esame gli iscritti agli albi; dopo è dovuta tornare sui suoi passi chiarendo che "...sono esentati dalla frequenza del corso di formazione e dall'esame per l'ottenimento del certificato all'attività di consulente solo quei soggetti che presentano i requisiti richiesti al punto A.1.8 del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014" http://www.agroservizi.regione.calabria ... /guest/pan" target="_blank
Saluti
21/12/2017, 13:31
21/12/2017, 14:02
21/12/2017, 19:26
Alessandro1944 ha scritto:Mi permetto di aggiungere solo una considerazione sull'aspetto sanzionatorio, dacché mi sembra che questa discussione si stia sempre più incanalando in un contradditorio di sottile e irrisolta interpretazione giurisprudenziale.
A me pare che in assenza di ricettazione dei PF e assodato che la decisione finale spetta all'utilizzatore, la sanzionabilità per consulenze inadeguate o prestata da personale non abilitato sia alquanto teorica se non velleitaria.
Anzi penso che il mio rivenditore di PF continuerà senza alcun rischio a "consigliare" per rapporto fiduciario il piccolo agricoltore (magari senza più riportare col pennarello sulla confezione la dose di impiego così da non lasciare traccia alcuna), e che i rappresentanti di PF continueranno a fare quello che hanno sempre fatto (come si coglie e da chi può essere contestata la differenza tra presentare un prodotto e suggerirne l'impiego?).
Con ciò penso che codesta figura di consulente di PF, per stare nel lessico di tipo giuridico, sia da considerarsi nei fatti piuttosto ancora de jure condendo che de jure condito.
Saluti a tutti
06/02/2018, 21:45
Alessandro1944 ha scritto:A me pare che in assenza di ricettazione dei PF e assodato che la decisione finale spetta all'utilizzatore, la sanzionabilità per consulenze inadeguate o prestata da personale non abilitato sia alquanto teorica se non velleitaria.
Ponzio ha scritto:Io intuisco almeno i seguenti casi (tutti ipotetici e molto teorici per carità e non riferiti a nessuno in particolare) il cui l'Agronomo o l'Agrotecnico o il Perito agrario rischiano di essere quantomeno "attenzionati" per le loro consulenze fitosanitarie (in sintesi quando le cose vanno male):
- caso di chi, tra i professionisti, faccia consulenze tecniche scritte in materia fitosanitaria nell'interesse di imprese agricole, ad esempio da allegare a ricorsi amministrativi in opposizione contro sanzioni inflitte ad un agricoltore: qui giocoforza è il professionista che ammette per iscritto ad un ente pubblico di aver reso una consulenza fitosanitaria;
- caso del professionista che sia chiamato a rispondere dall'agricoltore per responsabilità professionale, laddove l'agricoltore lamenti un danno alla sua coltura asseritamente causato da una consulenza fitosanitaria imperita: e in questo caso il professionista se chiama in garanzia la sua assicurazione potrebbe essere richiesto di documentare all'assicurazione i suoi titoli ;
- caso in cui a seguito di indagini amministrative della polizia giudiziaria o degli uffici regionali competenti (es. carabinieri forestali, polizia provinciale, servizi fitosanitari) nei confronti di un'impresa agricola emergano profili di responsabilità, ad es. in merito alla tenuta del "quaderno di campagna" ..e l'impresa per difendersi tenti di scaricare la colpa sul consulente (caso non frequentissimo, ma può anche capitare che un "consulente" sia delegato per iscritto alla corretta tenuta del quaderno di campagna")
- caso in cui a seguito di accertamenti tributari nei confronti di una impresa agricola siano vagliate fatture rese da consulente che menzionino per iscritto come causale la consulenza fitosanitaria.
12/02/2018, 19:54
Apprendo ha scritto:Ponzio ha scritto:Io intuisco almeno i seguenti casi (tutti ipotetici e molto teorici per carità e non riferiti a nessuno in particolare) il cui l'Agronomo o l'Agrotecnico o il Perito agrario rischiano di essere quantomeno "attenzionati" per le loro consulenze fitosanitarie (in sintesi quando le cose vanno male):
- caso di chi, tra i professionisti, faccia consulenze tecniche scritte in materia fitosanitaria nell'interesse di imprese agricole, ad esempio da allegare a ricorsi amministrativi in opposizione contro sanzioni inflitte ad un agricoltore: qui giocoforza è il professionista che ammette per iscritto ad un ente pubblico di aver reso una consulenza fitosanitaria;
- caso del professionista che sia chiamato a rispondere dall'agricoltore per responsabilità professionale, laddove l'agricoltore lamenti un danno alla sua coltura asseritamente causato da una consulenza fitosanitaria imperita: e in questo caso il professionista se chiama in garanzia la sua assicurazione potrebbe essere richiesto di documentare all'assicurazione i suoi titoli ;
- caso in cui a seguito di indagini amministrative della polizia giudiziaria o degli uffici regionali competenti (es. carabinieri forestali, polizia provinciale, servizi fitosanitari) nei confronti di un'impresa agricola emergano profili di responsabilità, ad es. in merito alla tenuta del "quaderno di campagna" ..e l'impresa per difendersi tenti di scaricare la colpa sul consulente (caso non frequentissimo, ma può anche capitare che un "consulente" sia delegato per iscritto alla corretta tenuta del quaderno di campagna")
- caso in cui a seguito di accertamenti tributari nei confronti di una impresa agricola siano vagliate fatture rese da consulente che menzionino per iscritto come causale la consulenza fitosanitaria.
Ponzio e di che ti preoccupi: seguendo il tuo ragionamentoin questi casi, avendo effettuato una consulenza fitosanitaria senza consigliare l'utilizzo di pp.ff. il consulente sarà in una botte di ferro!!
Gli basterà dire che mai, nella sua carriera, ha consigliato, consiglia e consiglierà l'uso di pp.ff..
Saluti
12/02/2018, 20:09
Ponzio ha scritto:Mi preoccupo del pensiero acritico.
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