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PAN - Fitofarmaci 
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Ponzio ha scritto:
Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 è un atto dotato di validità ed efficacia inferiori al decreto Legislativo n.150 del 2012, tale decreto ministeriale laddove interpretato nel senso di stabilire fattispecie di sanzioni amministrative in capo ai privati più stringenti di quelle stabilite dal D.LGs. n.150 del 2012


Il Decreto interministeriale (PAN) fissa solo i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni, così come previsto dal D.Lgs. 150 del 2012, art. 7, co. 2, lett. f). L'applicazione della sospensione e della revoca, da parte delle Autorità competenti, avviene in forza, per esempio, della L. 241/1990 (come previsto dalla Regione Sicilia da te citata).

Ponzio ha scritto:
non c'è espressa previsione sanzionatoria per il caso di chi in difetto del conseguimento dell'abilitazione da consulente renda consulenza sui metodi di difesa alternativi e sulle pratiche di difesa integrata e biologica.

Ponzio i metodi di difesa integrata e biologica comprendono già i metodi di difesa "alternativi" di cui parli. L'intera normativa ruota proprio sul fatto di preferire quelli all'impiego di fitofarmaci, ed è qui che interviene una figura formata quale è quella del consulente. Ragionare nel modo in cui ragioni tu significa che si verrebbero a creare due tipi di consulenti: quelli che consigliano, quando necessario, anche l'utilizzo di pp.ff. e quindi devono fare il corso, e quelli che, nel corso della loro carriera, faranno solo ed esclusivamente consulenza non consigliando mai l'utilizzo di pp.ff. per cui potranno stare tranquilli e non fare il corso perché nessuno mai li sanzionerà...capisci che è una situazione inverosimile (quante aziende agricole ci sono in Italia che producono non utilizzando pp.ff. -comprese le aziende in regime bio-).
Ponzio ha scritto:
si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN


Nessuna deroga al PAN, se mai hanno applicato quanto in esso previsto: "A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti
Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti: .....gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione fi nale positiva, riconosciuto dall’autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012."


Ora invece ti do io un esempio di chi ha provato realmente a derogare ed ha dovuto tornare sui suoi passi: la Regione Calabria aveva esonerato dal corso e anche dall'esame gli iscritti agli albi; dopo è dovuta tornare sui suoi passi chiarendo che "...sono esentati dalla frequenza del corso di formazione e dall'esame per l'ottenimento del certificato all'attività di consulente solo quei soggetti che presentano i requisiti richiesti al punto A.1.8 del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014" http://www.agroservizi.regione.calabria ... /guest/pan

Saluti


19/12/2017, 23:46
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Apprendo ha scritto:
Ponzio ha scritto:
Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 è un atto dotato di validità ed efficacia inferiori al decreto Legislativo n.150 del 2012, tale decreto ministeriale laddove interpretato nel senso di stabilire fattispecie di sanzioni amministrative in capo ai privati più stringenti di quelle stabilite dal D.LGs. n.150 del 2012


Il Decreto interministeriale (PAN) fissa solo i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni, così come previsto dal D.Lgs. 150 del 2012, art. 7, co. 2, lett. f). L'applicazione della sospensione e della revoca, da parte delle Autorità competenti, avviene in forza, per esempio, della L. 241/1990 (come previsto dalla Regione Sicilia da te citata).

Ponzio ha scritto:
non c'è espressa previsione sanzionatoria per il caso di chi in difetto del conseguimento dell'abilitazione da consulente renda consulenza sui metodi di difesa alternativi e sulle pratiche di difesa integrata e biologica.

Ponzio i metodi di difesa integrata e biologica comprendono già i metodi di difesa "alternativi" di cui parli. L'intera normativa ruota proprio sul fatto di preferire quelli all'impiego di fitofarmaci, ed è qui che interviene una figura formata quale è quella del consulente. Ragionare nel modo in cui ragioni tu significa che si verrebbero a creare due tipi di consulenti: quelli che consigliano, quando necessario, anche l'utilizzo di pp.ff. e quindi devono fare il corso, e quelli che, nel corso della loro carriera, faranno solo ed esclusivamente consulenza non consigliando mai l'utilizzo di pp.ff. per cui potranno stare tranquilli e non fare il corso perché nessuno mai li sanzionerà...capisci che è una situazione inverosimile (quante aziende agricole ci sono in Italia che producono non utilizzando pp.ff. -comprese le aziende in regime bio-).
Ponzio ha scritto:
si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN


Nessuna deroga al PAN, se mai hanno applicato quanto in esso previsto: "A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti
Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti: .....gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione fi nale positiva, riconosciuto dall’autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012."


Ora invece ti do io un esempio di chi ha provato realmente a derogare ed ha dovuto tornare sui suoi passi: la Regione Calabria aveva esonerato dal corso e anche dall'esame gli iscritti agli albi; dopo è dovuta tornare sui suoi passi chiarendo che "...sono esentati dalla frequenza del corso di formazione e dall'esame per l'ottenimento del certificato all'attività di consulente solo quei soggetti che presentano i requisiti richiesti al punto A.1.8 del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014" http://www.agroservizi.regione.calabria ... /guest/pan" target="_blank

Saluti


In tutto il tuo discorso c'è una lacuna. In materia di sanzioni amministrative le "interpretazioni in analogia" per consentire la sanzione anche a casi non espressamente contemplati dalla norma di legge sono vietate dal D.Lgs. n.689 del 1981 art. 1 ; e questo non cambia anche citando tutte le finalità politiche e le migliori intenzioni ecologiste


21/12/2017, 2:04
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Apprendo ha scritto:
Ponzio ha scritto:
si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN


Nessuna deroga al PAN, se mai hanno applicato quanto in esso previsto: "A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti
Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti: .....gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione fi nale positiva, riconosciuto dall’autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012."


Ora invece ti do io un esempio di chi ha provato realmente a derogare ed ha dovuto tornare sui suoi passi: la Regione Calabria aveva esonerato dal corso e anche dall'esame gli iscritti agli albi; dopo è dovuta tornare sui suoi passi chiarendo che "...sono esentati dalla frequenza del corso di formazione e dall'esame per l'ottenimento del certificato all'attività di consulente solo quei soggetti che presentano i requisiti richiesti al punto A.1.8 del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014" http://www.agroservizi.regione.calabria ... /guest/pan" target="_blank

Saluti


Bene "Apprendo", vai avanti... vai avanti nel ragionamento ....

Nell'Azione A.1.8 del PAN allegato al D.M 22 gennaio 2014 tra i casi elencati di esenzione dall'esame e dal corso per consulenti fitosanitari non è testualmente ed "espressamente" compreso il sostenimento di un esame di corso di laurea magistrale in discipline della difesa delle produzioni vegetali. La scelta operata dalla Regione Sicilia (col Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016) di comprendere il sostenimento e il superamento di un tale tipo esame universitario tra i casi di esenzione dal corso e dall'esame per consulente fitosanitario e' appunto una "interpretazione" del PAN inteso come atto di indirizzo e precisamente un interpretazione estensiva del penultimo comma dell' azione A.1.8 del PAN laddove parla di "corso di formazione" riconosciuto; e non è chi non veda che questa interpretazione svuota di rilevanza selettiva e pratica l'abilitazione da consulente fitosanitario prevista dall'art. 8 del D.Lgs.n.150 del 2012, perché per lo più tutti gli Agronomi e tutti gli Agrotecnici muniti di laurea magistrale o di vecchio ordinamento hanno sostenuto nel loro corso di laurea un esame in materia di difesa delle colture, cosa che ciascuno di loro può agevolmente documentare con un certificato di laurea con menzione degli esami, (tranne casi minoritari come ad.es. quelli di chi si è abilitato Forestale senior valendosi della laurea in Architettura). Non solo, questa interpretazione estensiva può apparire quanto meno "fastidiosa" agli Agronomi e agli Agrotecnici con laurea magistrale o di vecchio ordinamento che invece esercitano in una regione dove i "corsi di formazione " riconosciuti per il fine in argomento, sono solo quelli erogati da enti di formazione privati.

Riferimento
testo dell'azione A.1.8 del PAN allegato al D.M 22 gennaio 2014 visibile al link http://www.minambiente.it/sites/default ... 1_2014.pdf

"A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di
formazione per consulenti
.
Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza
al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti:
gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo
n. 214/2005 e successive modifi cazioni ed integrazioni;
i docenti universitari che operano nell’ambito di insegnamenti
riguardanti le avversità delle piante e la difesa fi tosanitaria;
i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca
che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa
fitosanitaria;
i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito
una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore
dell’assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria
applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche
nell’ambito di piani o misure riconosciute dall’autorità regionale o provinciale
competente o in servizi pubblici;
gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all’art. 8,
comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre
2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione,
con valutazione finale positiva, riconosciuto dall’autorità regionale o
provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’allegato
I del decreto legislativo n. 150/2012.
Per i soggetti sopra elencati, le regioni e le province autonome,
determinano idonei requisiti oggettivi ai fini dell’accertamento delle
conoscenze delle materie di cui all’allegato I del decreto legislativo
n. 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato art. 8,
comma 3. "


21/12/2017, 2:57
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Forse non sembra abbastanza chiaro il testo, ma il citato Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 della Regione Sicilia appare disporre, anche per il futuro, che il sostenimento di qualsiasi esame di corso di laurea magistrale in area fitoiatrica e di difesa delle produzioni vegetali rientra tra i casi di esenzione dall'apposito corso con esame finale per abilitarsi consulente fito-sanitaro ex art 8 D.Lgs 150 del 2012.

E questo caso di estensione appare andare ben al di là del disposto transitorio, riferito solo a situazioni ante 26 novembre 2015, di cui al penultimo comma dell'azione A.1.8 del PAN.

All'art. 1 quel decreto dirigenziale n.3957 della Regione sicilia, emanato il 13 giugno 2016, recita "Vengono riconosciuti da questo servizio fitosanitario regionale i corsi di insegnamento in fitoiatria e in difesa delle produzioni vegetali, per il conseguimento di lauree magistrali, frequentati e superati con esito positivo, presso le Università pubbliche degli studi, in quanto rispondenti ai requisiti previsti dal par A.1.8 del PAN, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e del relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria. Il suddetto riconoscimento è riferito esclusivamente alle materie inerenti alla difesa fitosanitaria"

Questi esami universitari di area fitosanitaria e di difesa appaiono riconosciuti da quel decreto dirigenziale siciliano preventivamente e in generale, senza nessuna specificazione di un accreditamento regionale, o di singoli programmi di esami, senza previsione di un intervento agli esami di funzionari regionali, e con norma che dispone anche per il futuro. Quindi se così stanno le cose, parrebbe che dal giugno 2016 in avanti tutti gli agronomi e Agrotecnici in possesso di laurea magistrale in cui vi sia nel curriculum almeno un esame di patologia vegetale o affini possono chiedere alla Regione Sicilia, se non addirittura una esenzione totale, quantomeno un forte sconto nel numero delle ore per sostenere il corso abilitante alla consulenza fitosanitaria ex D.Lgs n.150 del 2012 semplicemente producendo un certificato di laurea con esami.


21/12/2017, 13:31
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Mi permetto di aggiungere solo una considerazione sull'aspetto sanzionatorio, dacché mi sembra che questa discussione si stia sempre più incanalando in un contradditorio di sottile e irrisolta interpretazione giurisprudenziale.

A me pare che in assenza di ricettazione dei PF e assodato che la decisione finale spetta all'utilizzatore, la sanzionabilità per consulenze inadeguate o prestata da personale non abilitato sia alquanto teorica se non velleitaria.
Anzi penso che il mio rivenditore di PF continuerà senza alcun rischio a "consigliare" per rapporto fiduciario il piccolo agricoltore (magari senza più riportare col pennarello sulla confezione la dose di impiego così da non lasciare traccia alcuna), e che i rappresentanti di PF continueranno a fare quello che hanno sempre fatto (come si coglie e da chi può essere contestata la differenza tra presentare un prodotto e suggerirne l'impiego?).
Con ciò penso che codesta figura di consulente di PF, per stare nel lessico di tipo giuridico, sia da considerarsi nei fatti piuttosto ancora de jure condendo che de jure condito.

Saluti a tutti


21/12/2017, 14:02
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Alessandro1944 ha scritto:
Mi permetto di aggiungere solo una considerazione sull'aspetto sanzionatorio, dacché mi sembra che questa discussione si stia sempre più incanalando in un contradditorio di sottile e irrisolta interpretazione giurisprudenziale.

A me pare che in assenza di ricettazione dei PF e assodato che la decisione finale spetta all'utilizzatore, la sanzionabilità per consulenze inadeguate o prestata da personale non abilitato sia alquanto teorica se non velleitaria.
Anzi penso che il mio rivenditore di PF continuerà senza alcun rischio a "consigliare" per rapporto fiduciario il piccolo agricoltore (magari senza più riportare col pennarello sulla confezione la dose di impiego così da non lasciare traccia alcuna), e che i rappresentanti di PF continueranno a fare quello che hanno sempre fatto (come si coglie e da chi può essere contestata la differenza tra presentare un prodotto e suggerirne l'impiego?).
Con ciò penso che codesta figura di consulente di PF, per stare nel lessico di tipo giuridico, sia da considerarsi nei fatti piuttosto ancora de jure condendo che de jure condito.

Saluti a tutti


Io intuisco almeno i seguenti casi (tutti ipotetici e molto teorici per carità e non riferiti a nessuno in particolare) il cui l'Agronomo o l'Agrotecnico o il Perito agrario rischiano di essere quantomeno "attenzionati" per le loro consulenze fitosanitarie (in sintesi quando le cose vanno male):

- caso di chi, tra i professionisti, faccia consulenze tecniche scritte in materia fitosanitaria nell'interesse di imprese agricole, ad esempio da allegare a ricorsi amministrativi in opposizione contro sanzioni inflitte ad un agricoltore: qui giocoforza è il professionista che ammette per iscritto ad un ente pubblico di aver reso una consulenza fitosanitaria;

- caso del professionista che sia chiamato a rispondere dall'agricoltore per responsabilità professionale, laddove l'agricoltore lamenti un danno alla sua coltura asseritamente causato da una consulenza fitosanitaria imperita: e in questo caso il professionista se chiama in garanzia la sua assicurazione potrebbe essere richiesto di documentare all'assicurazione i suoi titoli ;

- caso in cui a seguito di indagini amministrative della polizia giudiziaria o degli uffici regionali competenti (es. carabinieri forestali, polizia provinciale, servizi fitosanitari) nei confronti di un'impresa agricola emergano profili di responsabilità, ad es. in merito alla tenuta del "quaderno di campagna" ..e l'impresa per difendersi tenti di scaricare la colpa sul consulente (caso non frequentissimo, ma può anche capitare che un "consulente" sia delegato per iscritto alla corretta tenuta del quaderno di campagna")

- caso in cui a seguito di accertamenti tributari nei confronti di una impresa agricola siano vagliate fatture rese da consulente che menzionino per iscritto come causale la consulenza fitosanitaria.


21/12/2017, 19:26
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Buona sera Signori,
chiedo scusa per la risposta eccessivamente tardiva ma fra feste natalizie, scadenze di lavoro ed un bellissimo evento nella mia vita :) ho abbandonato la discussione che merita tempo e risposte quanto meno ragionate.
Sulla questione sicula :D ci sarebbe da dire qualcosina ma il brodo si allungherebbe: naturalmente quella esenzione non vale per chiunque abbia seguito quei corsi universitari ma solo per quelli che li hanno seguiti da una certa data in poi, se non sbaglio (la cosa l'ho letta di sfuggita quindi potrei sbagliare, cmq dovrebbe essere dal 2009 in poi); gli agronomi ed i tecnici delle altre Regioni se la devono prendere con la propria Regione che non ha sfruttato la possibilità offerta dal PAN. L'esenzione, cmq, vale solo per la parte fitosanitaria (giustamente) visto che poi mi risulta che anche gli esentati debbano comunque frequentare un corso sulla sicurezza sul lavoro (materia prevista nei corsi di formazione per consulente ed assente, invece, nei corsi universitari evidentemente). Tra l'altro, poi, l'esenzione vale solo per il corso base mentre il corso di aggiornamento mi sembra se lo debbano fare tutti (vado a memoria perché queste cose le avevo viste un po' di tempo fa).

Ora, a parte la questione siciliana (le Regioni fanno un po' quello che vogliono, spesso, e non solo in questa materia; ne è un esempio quello citato da me in precedenza della Regione Calabria, tranne poi dover ritornare sui propri passi) vorrei rispondere ad Alessandro44
Alessandro1944 ha scritto:
A me pare che in assenza di ricettazione dei PF e assodato che la decisione finale spetta all'utilizzatore, la sanzionabilità per consulenze inadeguate o prestata da personale non abilitato sia alquanto teorica se non velleitaria.

Questo ragionamento lo aveva fatto anche l'utente Tecmn, se non sbaglio, ma questo non sposta di una virgola l'obbligo in capo al consulente del possesso di specifica abilitazione; l'obbligo del rivenditore di non fare consulenza fitosanitaria (interessata, naturalmente :twisted: );l'obbligo del rappresentante di non fare consulenza fitosanitaria (consigliando, naturalmente, i suoi prodotti, ça va sans dire :twisted: ).

Ponzio ha scritto:
Io intuisco almeno i seguenti casi (tutti ipotetici e molto teorici per carità e non riferiti a nessuno in particolare) il cui l'Agronomo o l'Agrotecnico o il Perito agrario rischiano di essere quantomeno "attenzionati" per le loro consulenze fitosanitarie (in sintesi quando le cose vanno male):

- caso di chi, tra i professionisti, faccia consulenze tecniche scritte in materia fitosanitaria nell'interesse di imprese agricole, ad esempio da allegare a ricorsi amministrativi in opposizione contro sanzioni inflitte ad un agricoltore: qui giocoforza è il professionista che ammette per iscritto ad un ente pubblico di aver reso una consulenza fitosanitaria;

- caso del professionista che sia chiamato a rispondere dall'agricoltore per responsabilità professionale, laddove l'agricoltore lamenti un danno alla sua coltura asseritamente causato da una consulenza fitosanitaria imperita: e in questo caso il professionista se chiama in garanzia la sua assicurazione potrebbe essere richiesto di documentare all'assicurazione i suoi titoli ;

- caso in cui a seguito di indagini amministrative della polizia giudiziaria o degli uffici regionali competenti (es. carabinieri forestali, polizia provinciale, servizi fitosanitari) nei confronti di un'impresa agricola emergano profili di responsabilità, ad es. in merito alla tenuta del "quaderno di campagna" ..e l'impresa per difendersi tenti di scaricare la colpa sul consulente (caso non frequentissimo, ma può anche capitare che un "consulente" sia delegato per iscritto alla corretta tenuta del quaderno di campagna")

- caso in cui a seguito di accertamenti tributari nei confronti di una impresa agricola siano vagliate fatture rese da consulente che menzionino per iscritto come causale la consulenza fitosanitaria.


Ponzio e di che ti preoccupi: seguendo il tuo ragionamentoin questi casi, avendo effettuato una consulenza fitosanitaria senza consigliare l'utilizzo di pp.ff. il consulente sarà in una botte di ferro!! :lol:
Gli basterà dire che mai, nella sua carriera, ha consigliato, consiglia e consiglierà l'uso di pp.ff..

Comunque, per togliervi ogni dubbio, vi basta chiamare l'Ordine territoriale competente nella vostra zona di una qualsiasi categoria professionale coinvolta nella consulenza e chiedere se facendo consulenza fitosanitaria solo ed esclusivamente consigliando "metodi alternativi" si possa evitare l'abilitazione.....fatemi sapere. In Italia tutto è possibile, ci mancherebbe.

Saluti


06/02/2018, 21:45
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Apprendo ha scritto:

Ponzio ha scritto:
Io intuisco almeno i seguenti casi (tutti ipotetici e molto teorici per carità e non riferiti a nessuno in particolare) il cui l'Agronomo o l'Agrotecnico o il Perito agrario rischiano di essere quantomeno "attenzionati" per le loro consulenze fitosanitarie (in sintesi quando le cose vanno male):

- caso di chi, tra i professionisti, faccia consulenze tecniche scritte in materia fitosanitaria nell'interesse di imprese agricole, ad esempio da allegare a ricorsi amministrativi in opposizione contro sanzioni inflitte ad un agricoltore: qui giocoforza è il professionista che ammette per iscritto ad un ente pubblico di aver reso una consulenza fitosanitaria;

- caso del professionista che sia chiamato a rispondere dall'agricoltore per responsabilità professionale, laddove l'agricoltore lamenti un danno alla sua coltura asseritamente causato da una consulenza fitosanitaria imperita: e in questo caso il professionista se chiama in garanzia la sua assicurazione potrebbe essere richiesto di documentare all'assicurazione i suoi titoli ;

- caso in cui a seguito di indagini amministrative della polizia giudiziaria o degli uffici regionali competenti (es. carabinieri forestali, polizia provinciale, servizi fitosanitari) nei confronti di un'impresa agricola emergano profili di responsabilità, ad es. in merito alla tenuta del "quaderno di campagna" ..e l'impresa per difendersi tenti di scaricare la colpa sul consulente (caso non frequentissimo, ma può anche capitare che un "consulente" sia delegato per iscritto alla corretta tenuta del quaderno di campagna")

- caso in cui a seguito di accertamenti tributari nei confronti di una impresa agricola siano vagliate fatture rese da consulente che menzionino per iscritto come causale la consulenza fitosanitaria.


Ponzio e di che ti preoccupi: seguendo il tuo ragionamentoin questi casi, avendo effettuato una consulenza fitosanitaria senza consigliare l'utilizzo di pp.ff. il consulente sarà in una botte di ferro!! :lol:
Gli basterà dire che mai, nella sua carriera, ha consigliato, consiglia e consiglierà l'uso di pp.ff..
Saluti


Mi preoccupo del pensiero acritico.


12/02/2018, 19:54
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Ponzio ha scritto:
Mi preoccupo del pensiero acritico.


Idem. E' per questo che siamo arrivati a sette pagine di discussione ;)

Saluti


12/02/2018, 20:09
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