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EMAIL INVIATA DAL COLLEGG. NAZION. PERITI AGRARI 
Autore Messaggio

Iscritto il: 16/09/2011, 17:39
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SALVE QUALCUNO MI POTREBBE SPIEGARE COSA SIGNIFICA QUESTA EMAIL CHE MI HANNO INVIATO??
PER FAVORE CHE MAGARI è ANCHE URGENTE
GRAZIE E MILLE!!!!!!!



COMUNICATO

Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe “R”, e D/10.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 - Serie generale - del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili.

Con il presente comunicato, sono stabilite le modalità di presentazione, presso l’Agenzia del Territorio, della documentazione concernente l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 ai fabbricati rurali, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto.

In particolare, la predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6, classe “R”, e D/10 ai fabbricati rurali e l’autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

Tali atti devono essere presentati all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio territorialmente competente (di seguito “Ufficio”), entro la data del 30 settembre 2011.

La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

mediante consegna diretta all’Ufficio;

tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;

tramite fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito internet: http://www.agenziaterritorio.gov.it" target="_blank" target="_blank, nella sezione dedicata agli “Uffici territoriali”.

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l’Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.

L’Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet: http://www.agenziaterritorio.gov.it" target="_blank" target="_blank una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L’applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica entro la data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva, a condizione che venga presentata all’Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda, che dovrà essere, altresì, debitamente sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell’Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

Roma, 21 settembre 2011






















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Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel. 06 48906713 - Fax. 06 4882150
comunicazione@peritiagrari.it web: http://www.peritiagrari.it" target="_blank" target="_blank


22/09/2011, 12:38
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Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari
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Formazione: Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
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Premesso che la mail è copiata dal comunicato ufficiale dell'Agenzia dell'entrate:
http://www.agenziaterritorio.it/sites/t ... lita_5.pdf

In pratica la domanda (che può essere sottoscritta da uno qualunque dei titolari di diritti reali sull'immobile) va aggiunta un'autocertificazione (fatta dallo stesso presentatore della domanda) sul possesso dei requisiti già dal quinto anno precedente la domanda stessa, cioè almeno dal 2006 (a meno che non siano stati acquistati successivamente). I due moduli per domanda e autocertificazione sono allegati al Dm. Un comunicato direttoriale sempre di ieri precisava che la richiesta di variazione poteva essere consegnata direttamente all'ufficio del Territorio, oppure inviata per posta (con raccomandata con avviso di ricevimento) o, infine, via fax o posta elettronica certificata. La domanda potrà essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o dai soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione (quindi anche Periti Agrari, Agrotencici e Agronomi) degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le associazioni di categoria degli agricoltori.
Per i fabbricati di nuova costruzione va comunque presentata l'autocertificazione.
Il controllo dei requisiti di ruralità è affidato alle sedi provinciali dell'agenzia del Territorio. Secondo alcune stime, sono centinaia di migliaia i fabbricati rurali che sono stati regolarmente accatastati nei decenni, vedendosi attribuire categorie e classi al Catasto urbano con relativa rendita; erano (e sono esentasse) in quanto usate dall'agricoltore e per scopi legati alla sua attività. Una ventina di anni fa erano 5 milioni le costruzioni in mappa senza rendita né planimetria (perché la rendita del terreno assorbiva quella dell'immobile asservito) che di fatto rispecchiavano la situazione, già allora non più realistica, di un'Italia molto rurale. Di queste costruzioni si stima che un terzo sia ormai abbandonato o distrutto, un terzo sia stato accatastato perché destinato ad altri scopi (moltissime le seconde case) e un terzo, pur rimanendo rurale, sia stato accatastato in obbedienza alle regole del Dpr 139/98, rimanendo esentasse in sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al Dl 557/93. Per questo motivo, centinaia di migliaia di unità immobiliari abitative censite in A2, A3 o A4 ora dovranno tornare in A/6 ma soprattutto i cui requisiti di ruralità dovranno essere verificati una per una.
Buona giornata

_________________
Ero intelligente e volevo cambiare il mondo.
Ora sono saggio e sto cambiando me stesso. (Dalai Lama)
http://maurobertuzzi.jimdo.com/


22/09/2011, 15:33
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