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Contratto affitto uliveto. 
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Iscritto il: 22/03/2017, 19:24
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Buonasera,
disturbo per chiedere la vostra preziosa assistenza.
Sono proprietario di un uliveto che mi hanno proposto di dare in affitto; nella bozza di contratto di affitto agrario che mi è stata sottoposta, però, viene indicata in termini di corrispettivo la seguente dicitura "corrispettivo pattuito annuo kg ___ di olio extravergine di oliva; in alternativa il corrispettivo è pattuito in euro annui _______".
L'agricoltore suggerisce di indicare la quantità di olio da stabilire insieme e di mettere invece una cifra simbolica quale alternativa in denaro tipo cento euro "così paghi meno tasse".
Sono ignorante in materia, ma mi sembra strano, tanto che non trovo indicazioni simili nei fac simile di contratti di affitto agrario online: gentilmente potete darmi una mano a capire se è la prassi o se c'è qualcosa che mi sfugge?
Grazie


22/03/2017, 19:35
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Buongiorno,
In ordine alle tassazioni derivanti dall'affitto di terreni agricoli, il reddito da dichiarare è sempre il reddito dominicale, a nulla rilevando il canone di locazione percepito.
L'unica ipotesi in cui deve essere dichiarato il canone effettivamente percepito si verifica quando il canone effettivo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale.
Il conduttore invece dovrà dichiarare il reddito agrario.

"corrispettivo pattuito annuo kg ___ di olio extravergine di oliva; in alternativa il corrispettivo è pattuito in euro annui _______.”
“L'agricoltore suggerisce di indicare la quantità di olio da stabilire insieme e di mettere invece una cifra simbolica quale alternativa in denaro tipo cento euro”

Questo “suggerimento” mi lascia perplesso, in quanto l’agricoltore potrebbe “in alternativa” corrisponderti il canone con le cento euro e non con l’olio.
Al limite potresti modificare la clausola in questi termini:
"corrispettivo pattuito annuo kg ___ di olio extravergine di oliva; in alternativa, A SCELTA DEL PROPRIETARO, il corrispettivo è pattuito in euro annui _______.”

Comunque non vedo la necessità di inserire questa clausola.

Saluti, Gianni


23/03/2017, 8:48
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Iscritto il: 22/03/2017, 19:24
Messaggi: 9
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Innanzitutto ti ringrazio per la celere riposta.
Perdonami l'ignoranza, ma, quando dici che non vedi necessità di inserire quella clausola, intendi dire che il corrispettivo potrebbe essere identificato esclusivamente in olio senza bisogno di indicare un valore in euro? L'agricoltore mi dice che in tal caso si configurerebbe un contratto di "mezzadria" vietato dalla legge.
Inoltre, premesso che trattasi di contratto a norma e non in deroga, avrebbe senso inserire un'ulteriore clausola per disciplinare un'eventuale vendita prima della scadenza del contratto (15 anni giusto?) o, seppur non citata questa eventualità, si rinvia alla normativa? E cosa dice la legge in proposito?
Grazie per la disponibilità


23/03/2017, 13:24
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Iscritto il: 04/03/2015, 13:56
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Per quanto riguarda il corrispettivo:
Da quando, con sentenza n. 318/2002, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'obbligatorietà dell'equo canone per zone agrarie omogenee, le parti possono liberamente accordarsi sopra un canone diverso che può anche essere pattuito in natura.

La mezzadria è un contratto agrario con il quale un proprietario di terreni e un coltivatore (mezzadro), si dividono, in percentuale, i prodotti e gli utili di un'azienda agricola. Il contratto ha, tra le altre, le seguenti caratteristiche: colui che concede il fondo partecipa in misura uguale al mezzadro alle spese di conduzione, comprese anche quelle relative ai contributi previdenziali a favore di quest'ultimo. (cc 2141)
Con la legge 756 15/9/1964 è stata vietata, a pena di nullità, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria ed è stata notevolmente modificata la disciplina del codice civile sul tema.

Per quanto riguarda la durata del contratto e l'eventuale diritto di ripresa:
Il diritto di ripresa è esercitabile secondo i casi previsti dall’art. 42 della legge 203/82 nel quale non è previsto tale diritto per la vendita del fondo.
Se non vengono rispettati i termini dell’art. 42, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.

Se quanto previsto dalla legge non soddisfa, se si vuole stabilire una durata diversa e inserire la clausola di ripresa in caso di vendita, bisogna necessariamente avvalersi dei cosiddetti "patti in deroga" cioè della facoltà di cui all'art. 45 della legge, che permette alle parti, purché assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, di determinare liberamente il contenuto del contratto.

Saluti, Gianni


23/03/2017, 15:22
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura

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La mezzadria è stata abrogata colla legge 203 del 1982.
Non ho capito bene quale sia la vostra intenzione circa la durata, il contenuto ed inoltre che tipo di affitto agrario

_________________
avv. Ivano Cimatti


27/03/2017, 22:40
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