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Importante per gli Agrotecnici 
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La Corte Costituzionale, con Decisione del 24/06/2015 depositata il 15/07/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 che era stato interpretato come abilitante l'agrotecnico alle pratiche catastali di aggiornamento del catasto terreni.

Gli Agrotecnici, a questo punto, sarebbero fuori anche dalla attività estimativa nel settore immobiliare (come leggo su uno stralcio di un noto giornale nazionale http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio ... di%20pochi" target="_blank) ? Sul secondo punto non sono convintissimo.


Saluti


17/07/2015, 12:11
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Qui mi pare di capire che l'incostituzionalità non è legata solo al fatto che la norma era inserita in un decreto Milleproroghe...

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17/07/2015, 13:34
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Qui trovate la circolare pubblica: http://www.agrotecnici.it/news.asp?numero=228
Qui la sentenza: http://www.agrotecnici.it/news/1681-15% ... 4-2015.pdf
Per quanto riguarda la parte estimativa, nulla è stato toccato.
Buona serata

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17/07/2015, 21:29
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Dall'articolo sembra di capire che catasto ed estimo non sono competenze degli agrotecnici, mi chiedo ma tutti gli atti predisposti sino ad ora...per i committenti devono farli rifare da un tecnico abilitato?sarebbe grave sopratutto penso alle perizie di rivalutazione terreni dove si pagano soldoni subito supportati da perizia asseverata per beneficiarne successivamente in caso di vendita......rischieranno l'invalidazione?...vedremo


17/07/2015, 21:41
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Occhio perché sul Sole24ore, sbagliando, vi è un trafiletto di qualche giorno fa in cui si afferma l'esatto contrario e cioè che con tale sentenza gli agrotecnici sarebbero stati definitivamente abilitati ad estimo e Catasto :lol:

Saluti


21/07/2015, 12:14
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Questa è l'affidabilità dei giornali italiani.... D'altra parte a livello mondiale siamo classificati come paese semi libero :o :x

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21/07/2015, 12:43
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Per la parte estimativa credo si faccia riferimento alla risoluzione n. 10 D/F del MEF del 3 aprile 2008, citata nella sentenza ed il cui oggetto recita: "Articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Garanzie ipotecarie per rateazione di somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali. Perizie giurate rese da agrotecnici."

Questa risoluzione estendeva agli agrotecnici, sulla scorta della norma censurata, la possibilità di svolgere, entro le competenze loro riconosciute in materia immobiliare, le attività estimative finalizzate alla predisposizione delle perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria di cui all'articolo 3-bis del decreto n. 462 del 1997.

Come scritto nella Risoluzione del MEF e nella Sentenza, presupposto per l'aggiornamento degli atti catastali è il "compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare". Per cui, credo, che alcuni giornalisti abbiano esteso il "divieto" di aggiornamento degli atti catastali derivante dalla Sentenza anche al loro presupposto e cioè alle competenze estimative degli agrotecnici (in questo caso). Ora, se tale "estensione" valga anche per la Legge non mi è chiaro.

Saluti


21/07/2015, 13:21
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In pratica è stato annullato l’art. 26 comma 7- ter della legge 28.2.2008 n. 81 con cui la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aveva visto confermata l’abilitazione allo svolgimento delle pratiche catastali.
L’effetto è che, dalla pubblicazione della Sentenza n. 154/2015, gli iscritti al nostro Albo non dovranno più presentare pratiche catastali (nemmeno se il sistema, per un ritardo nella chiusura delle password di accesso, consentisse ancora di farlo); per quanto riguarda la validità delle pratiche già presentate.
Il motivo dell’annullamento della legge: la Corte Costituzionale lo motiva con il fatto che la “disposizione interpretativa” del 2008 (il comma 7-ter dell’art. 26) era contenuta in un decreto-legge “omnibus”, aggiunto in corso di approvazione del decreto stesso, mentre -sempre secondo la Corte- quel comma doveva essere presente fin dall’inizio od essere inserito in un decreto-legge autonomo.
Solo per questo motivo, e per nessun altro la legge è stata annullata. Dunque non è stata annullata, ad esempio, per incapacità professionale degli Agrotecnici, per errori negli atti catastali, ecc.; nulla del genere.
Premesso quanto sopra, è stato annullato solo il comma che riguarda legge professionale della legge 28 febbraio 2008 n. 31 (all’interno della quale il comma era contenuto), mentre tutti i commi e gli articoli aggiunti nel dibattito parlamentare di quella legge durante il loro dibattito parlamentare che ha portato alla sua conversione (sono stati inseriti 221 nuovi articoli e commi), rispetto al testo iniziale, non risulta che la Corte Costituzionale li abbia annullati.
Pertanto al momento solo le pratiche catastali sono state inibite, null'altro.
Saluti

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21/07/2015, 15:26
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