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Competenze forestali esclusiva dei Dottori Forestali 
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A stabilirlo la sentenza n. 3816-2015 del Consiglio di Stato che si è espressa per la riforma di una sentenza del TAR Sardegna
COMPETENZE IN MATERIA FORESTALE SONO ESCLUSIVE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
Gli interventi boschivi «spettano in via esclusiva al dottore agronomo e al dottore forestale se intesi “a tutelare l’ambiente” nei suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la “conservazione della natura”».

Le competenze in materia forestale sono esclusive dei dottori agronomi e dei dottori forestali. A confermarlo una sentenza del Consiglio di Stato n. 3816-2015 che si è espressa per la riforma di una sentenza del TAR Sardegna con cui era stata dichiarata l’illegittimità di revoca di un incarico ad un perito agrario per la progettazione di lavori di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla lotta contro gli incendi boschivi previsti PSR 2007/2013 Misura 226 – Azione 1, su una superfice boschiva di circa 180 ettari di proprietà comunale, ed in opposizione alla quale è intervenuto il CONAF, Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali.

“Questa ultima sentenza del Consiglio di Stato ribadisce quanto già espresso da questo Consiglio Nazionale” sottolinea il presidente CONAF Andrea Sisti “A chiarimento delle attribuzioni delle competenze in campo forestale e stante le asserite rivendicazioni in questa materia da parte di altre categorie professionali, con circolare CONAF n. 63-2014, abbiamo già ampliamente argomentato come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarificare, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze in materia ambientale e paesaggistica o territoriale, unicamente i dottori agronomi e dottori forestali annoverano la competenza nel settore selvicolturale (ovvero in materia boschiva e forestale) la quale, pertanto, come confermato da questa sentenza del CdS, è di natura esclusiva”.

Elemento di fondamentale importanza è la conferma in toto del dettato già contenuto in una precedente sentenza del CdS, la n. 915-1996. Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto, ha quindi riformato la sentenza del TAR Sardegna aderendo pienamente alla difesa del Conaf. L’intervento di miglioramento boschivo oggetto di causa non si inserisce nel contesto di un’organizzazione di un complesso di beni finalizzata alla produzione, vale a dire in una attività “aziendale” che possa coinvolgere le attribuzioni del perito agrario ed agrotecnico. La competenza in materia boschiva per i periti agrari ed agrotecnici rimane limitata alla gestione, stima e consulenza dei boschi, purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un’azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie in funzione NON ambientale, ma SOLO produttiva e nei limiti in cui la coltivazione non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti agrari (agrotecnici) stessi. “Quindi in materia di interventi boschivi” spiega Mattia Busti, coordinatore CONAF del dipartimento professione “il discrimine tra le competenze del perito agrario (agrotecnico) e quelle del dottore agronomo o del dottore forestale sta, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalle finalità degli interventi stessi, potendo il perito agrario (agrotecnico) occuparsene se l’intervento ha finalità solamente produttive e spettando in via esclusiva al dottore agronomo o del dottore forestale gli interventi se intesi a tutelare l’ambiente in tutti i suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la conservazione della natura.”

Roma, 14 agosto 2015

Cs 2


14/08/2015, 12:24
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Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari
Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari

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Località: Provincia di Milano
Formazione: Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
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La sentenza qui indicata, la n. 3816/2015 del Consiglio di Stato, pubblicata oggi, relativa ad una lite fra l’Ordine nazionale degli Agronomi e Forestali ed il Collegio nazionale dei Periti agrari, accoglie il ricorso presentato dagli Agronomi e Forestali contro una pratica di forestazione attribuita ad un Perito agrario, stabilendo che la
competenza dei Periti agrari in materia è limitata ai soli “aspetti produttivi” mentre quella degli Agronomi si estende anche alla “tutela dell’ambiente” ed alla “conservazione della natura”.
Premesso quanto sopra, questa sentenza nulla toglie e nulla aggiunge a quanto già era noto, pertanto è bene ribadire che anche gli Agrotecnici hanno competenze forestali:
come recentemente chiarito dall’art.1-bis della legge n. 116 del 11 agosto 2014 (di conversione del decreto-legge n. 91/2015) le competenze in materia forestale appartengono agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati; questo il testo integrale della disposizione:
“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo
degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”
anche se gli Agrotecnici non sono gli unici professionisti a poter svolgere questa attività, essendo altresì consentita ad altri soggetti identicamente preparati.
Sono pertanto prive di fondamento le rivendicazioni di “esclusive” professionali in materia di forestazione avanzate dall’Ordine degli Agronomi in questi giorni, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 3816/2015 che ha sancito l’incompetenza in materia di forestazione dei Periti agrari, confermando invece quella degli Agronomi: ma si è trattato di una sentenza ovvia, posto che i Periti agrari non hanno specifiche competenze “forestali” declinate nel loro ordinamento professionale.
Non così gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che ne hanno di solide, come sopra indicato; va peraltro ribadito come l’ordinamento professionale
degli Agronomi, così come quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, non prevede competenze esclusive ma unicamente l’esercizio delle
competenze che la legge assegna a ciascuna delle categorie professionali.
Sotto questo profilo, pertanto, non vi sono dubbi che le attuali leggi professionali attribuiscano puntuali competenze forestali tanto all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati quanto a quello degli Agronomi e Forestali, ma non in via esclusiva, ben potendo il legislatore attribuire in futuro, ad altri soggetti identicamente preparati -anche in nome di una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi professionali- le medesime competenze, mentre la sentenza del Consiglio di Stato n. 3816/2015 si limita a prendere atto che, in base al loro attuale ordinamento, i Periti agrari hanno competenze forestali assolutamente minime e limitate ai soli aspetti
produttivi.
Allego apposito comunicato stampa.


Allegati:
Comunicato Stampa del 14-8-2015.pdf [387.86 KiB]
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14/08/2015, 13:53
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Iscritto il: 12/09/2010, 18:47
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Formazione: Dott.Agronomo
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Giusta precisazione, il comunicato stampa pubblicato dagli agrotecnici.
Mi sono limitato a pubblicare il comunicato CONAF, e mi era sfuggito quest'altro pubblicato da MauroB, che ringrazio.


16/08/2015, 10:00
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Località: prov Palermo
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...e quindi per concludere le competenze come detto spesso ...sono di chi le possiede ,,,e non sono esclusiva di uno o dell'altro albo ...CVD :D


21/08/2015, 23:17
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