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Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 9:57

per regime agricolo intendi regime fiscale agricolo?

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 11:45

Premetto che questo sarà probabilmente il mio ultimo intervento perché operando in questi termini si rischia di banalizzare l’argomento e la materia al contrario meriterebbe di essere approfondita

Bisogna considerare che si tratta di argomenti di portata generale ed applicabili a molti altri ambiti ( si pensi agli altri allevamenti di specie non catalogate, alle coltivazioni idroponiche e fuori terra, alle coltivazioni in serre altamente specializzate, alla funghicoltura ecc…)

Inoltre scusate ma ho l’impressione che da qualche tempo a questa parte si tenda a ripetere gli stessi concetti; Premetto che non ho alcuna pretesa di convincere gli altri ad inquadrare la questione dal mio punto di vista (ognuno può operare nel modo che ritiene più opportuno) ma esprimo solo la mia opinione sull’argomento.

Avevo chiesto ad Alessandro di far redigere preventivamente un parere motivato sull’inquadramento normativo e fiscale della lombricoltura nell’ambito di un’impresa agricola e se possibile pubblicarlo sul forum.

Questo evidentemente non è stato fatto .

Art.32 TUIR

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.



In questa sede confermo e richiamo entrambi i miei due interventi precedenti.

Come è stato fatto giustamente notare dal moderatore si tende ancora a confondere l’inquadramento normativo di un’attività non già con il suo trattamento fiscale ( che è e rimane agricolo ) bensì con una delle tante modalità di dichiarazioni del reddito.

L’articolo 2135 c.c. ( legge ordinaria statale nella gerarchia delle fonti ) rappresenta la norma madre da cui prendere avvio per qualsiasi discussione.

Esso elenca (per categorie generali) quali sono le attività agricole principali e quali siano le connesse; tra le prime è sicuramente compresa la lombricoltura.

L’art. 32 del TUIR comma 2 lettera b stabilisce quali siano i criteri di proporzionalità affinché un’attività possa considerarsi agricola stabilendo dei limiti di densità colturale ed allevatoriale. Tali limiti sono fissati per l’allevamento di animali nella possibilità di produrre in via potenziale sui propri terreni almeno un quarto dei MANGIMI somministrabili agli animali allevati ( apro una parentesi per molte specie animali i mangimi rappresentano solo una frazione della razione giornaliera ad altre specie animali i mangimi non si somministrano per nulla, a questo punto la domanda che mi pongo e vi pongo è: quali mangimi si somministrano ai lombrichi?).

Rispettando tali parametri il reddito prodotto dall’azienda è e rimane agricolo e l’impresa deve essere considerata come tale continuando a mantenere tutti i privilegi che spettano a questa particolare categoria d’imprese (accesso a contributi comunitari,infallibilità ecc..).

Laddove questo limite del quadruplo della capacità produttiva dei terreni venga superato e solo ed esclusivamente con riferimento alla parte di reddito prodotta in eccesso quest’ultimo viene considerato come proveniente da attività d’impresa (commerciale).

A questo punto il contribuente potrà determinare il suo reddito:

1) FORFETTARIAMENTE (l’eccesso di reddito è considerato sempre come proveniente da attività commerciale ma viene determinato in base ad un calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati moltiplicato con degli indici contenuti nel quadro RD dell’UNICO) (DM 10/05/2010 del ministero delle finanze)
2) IN VIA ANALITICA ( rapporto costi/ricavi effettivi).

Questo non significa assolutamente che l’azienda possa essere considerata commerciale ma unicamente che una parte del suo reddito verrà tassato come tale.

PROBLEMATICA FISCALE

L’art. 32 del TUIR (legge ordinaria statale) al comma 3 opera un rinvio ad una norma secondaria ( nello specifico al Decreto Ministeriale 10//05/2010 ossia ad un atto amministrativo che ai sensi dell’art.56 del TUIR doveva essere rinnovato con cadenza biennale) per quanto riguarda la fissazione dei parametri di proporzionalità di cui al comma 2 lettera b dello stesso articolo (anche l’art.56 del TUIR opera e un rinvio alla suddetta normativa per quanto riguarda la determinazione degli indici utilizzati per calcolare la redditività dei predetti allevamenti in caso di sforamento del tetto . In ogni caso la fissazione di entrambi gli indici è contenuta nel medesimo decreto che contiene due tabelle: la prima necessaria per calcolare il numero di capi allevabili per ettaro, la seconda per calcolare l’ammontare forfettizato del reddito d’impresa qualora di cui al punto 1 ).

In tale decreto al momento non sono inseriti i lombrichi.

Ciò non toglie che l’attività di lombricoltura essendo classificata come attività primaria di allevamento possa essere comunque svolta come attività agricola nell’ambito e nei limiti generali stabiliti dal coordinato disposto degli artt. 2135 c.c. e 32 comma 2 lettera b del TUIR.

A ciò aggiungo che il nostro è un sistema di diritto positivo quindi laddove una norma non dispone non vieta.

Considerando inoltre il fatto che tale attività risulta essere sicuramente consentita e regolamentata dalla legge come agricola il problema si riduce solo all’individuazione dei criteri di proporzionalità affinché essa possa essere qualificata come tale nell’ambito dei LIMITI GENERALI fissati dalla legge.

Alla luce di quanto esposto ed in assenza di normativa secondaria di dettaglio tali criteri devono essere a mio parere autodeterminati dall’azienda su base statistico-agronomica fintanto che essi non vengano fissati da una norma .

L’azienda agricola che abbia prescelto un sistema di contabilità forfettizzata a seguito di tale proiezione statistica valuterà se il suo allevamento rientri o meno nei limiti generali stabiliti dagli artt. 2135 c.c. e art 32 comma 2 lettera b del TUIR (autoproduzione potenziale di almeno un quarto dei mangimi da somministrare agli animali allevati).

Se a seguito di tale valutazione la densità allevatoriale risulta essere fissata nei limiti disposti dal predetto comma 2 lettera b l’attività è da considerarsi come agricola quindi il contribuente provvederà a compilare unicamente il quadro RA dell’ UNICO con relativa imputazione dei redditi derivanti dall’allevamento dei lombrichi al reddito agrario.

In caso contrario ( laddove questi limiti vengano quindi superati ) l’azienda procederà alla determinazione ANALITICA del reddito (quadro RF o RG) come tutte le altre aziende agricole che utilizzano il sistema di contabilità ordinaria essendo a quest’ultima precluso di valutare forfettariamente l’eccesso di reddito d’impresa (commerciale) posto che il DM 10/06/2010 non contiene gli indici di ragguaglio riferibili alla lombricoltura.

Preciso che a prescindere dal tipo di contabilità prescelta dall’azienda (quindi forfettizata o analitica che sia) il calcolo relativo alla sostenibilità dell'allevamento (secondo me) deve essere comunque effettuato al fine di porsi al riparo da qualsiasi tipo di contestazione.

La tesi secondo cui in mancanza di una norma specifica il reddito da lombricoltura debba essere considerato TOTALMENTE come reddito derivante da attività commerciale mi lascia a dir poco perplesso perché equivarrebbe a dire che l’attività di lombricoltura è attività commerciale e ciò darebbe luogo ad una evidente disparità di trattamento tra aziende agricole che esercitano attività allevatoriale di specie animali incluse nell’ DM 10/05/2010 e aziende non incluse nel predetto elenco; si aprirebbe quindi lo spazio a sicuri rilievi di incostituzionalità (art.3 cost.)

Inoltre sostenere una tesi del genere significherebbe dire:

1) che l’attività di sola lombricoltura pur essendo attività allevatoriale in senso proprio possa essere esercitata unicamente sotto forma di attività commerciale con conseguente preclusione delle imprese che esercitano tale attività dall’accesso ad ogni forma di beneficio riservato alle aziende agricole.
2) l’impossibilità per le imprese agricole di svolgere attività di lombricoltura né sotto forma di attività principale né sotto forma di attività connessa (ricordo a tutti che le attività connesse sono solo quelle dirette alla lavorazione trasformazione e commercializzazione degli alimenti ed alla fornitura di beni e servizi ).

E’ parimenti non condivisibile la tesi prospettata da Alessandro secondo cui l’attività di lombricoltura se praticata come attività principale debba essere considerata come commerciale mentre diventerebbe agricola se praticata in connessione con altra attività principale.

Non mi stancherò infatti mai di ripetere (unitamente al moderatore del forum ) che l’attività di lombricoltura è già di per sé attività AGRICOLA PRINCIPALE e francamente non riesco a comprendere a cosa debba o possa essere connessa. (nell’ipotesi in cui in un’azienda agricola si allevino sia mucche sia lombrichi non saremmo in presenza di un’attività principale di allevamento di bovini ed un’attività connessa di lombricoltura bensì di due attività allevatoriali distinte ).

Delle due l’una quindi o l’allevamento di lombrichi è da considerarsi attività agricola ai sensi degli artt. art. 2135 c.c. e 32 TUIR oppure è attività commerciale senza possibilità di modificazioni a proprio uso e consumo.

Per concludere riassumo le due tesi per porle a confronto; ognuno si senta poi libero di aderire all’una piuttosto che all’altra o proporne di nuove:

PRIMA TESI

1) L’attività di lombricoltura è attività agricola principale;
2) può essere esercitata autonomamente o disgiuntamente ad altre attività agricole
3) per ciò che riguarda la tassazione si può optare per la contabilità ordinaria (si dichiarano tutti i redditi percepiti ma si può compensare o chiedere a rimborso l’IVA sugli acquisti se in eccesso ); ovvero si può scegliere di esercitare la lombricoltura in regime forfettario. in entrambi i casi ( e fino a quando i lombrichi non verranno inseriti nella tabella ministeriale) a mio modo di vedere si deve procedere ad autodeterminazione della propria densità allevatoriale parametrata alla capacità produttiva dei fondi. Per quanto riguarda la contabilità forfettizata in caso di riscontro positivo si procederà a dichiarare unicamente il reddito agrario considerato assorbente anche del reddito derivante dagli allevamenti (quadro RA). In caso di riscontro negativo si procederà invece alla compilazione del reddito in via analitica.

SECONDA TESI

1) L’attività di lombricoltura ai sensi dell’art. 2135 c.c. è attività agricola poiché però l’art 32 comma 3 del TUIR stabilisce che un decreto ministeriale dovrà dettare i criteri per il calcolo della proporzionalità della densità allevatoriale delle varie specie allevabili e tale decreto (DM 10/05/2010 ) non contempla i lombrichi “fiscalmete” è considerata attività commerciale.
2) La lombricoltura pertanto non può essere esercitata autonomamente da imprese agricole ma solo da imprese commerciali. Tuttavia esercitata in “connessione” con altre attività agricole essa diventa agricola.
3) Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi si dovrà sempre e comunque procedere a determinare il reddito in via analitica.

( Che Alessandro o Giulia mi correggano se non ho compreso pienamente quanto sostenuto da loro e dai loro tecnici ).

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 13:59

Nicodemo78 ha scritto:Premetto che questo sarà probabilmente il mio ultimo intervento perché operando in questi termini si rischia di banalizzare l’argomento e la materia al contrario meriterebbe di essere approfondita

Bisogna considerare che si tratta di argomenti di portata generale ed applicabili a molti altri ambiti ( si pensi agli altri allevamenti di specie non catalogate, alle coltivazioni idroponiche e fuori terra, alle coltivazioni in serre altamente specializzate, alla funghicoltura ecc…)

Inoltre scusate ma ho l’impressione che da qualche tempo a questa parte si tenda a ripetere gli stessi concetti; Premetto che non ho alcuna pretesa di convincere gli altri ad inquadrare la questione dal mio punto di vista (ognuno può operare nel modo che ritiene più opportuno) ma esprimo solo la mia opinione sull’argomento.

Avevo chiesto ad Alessandro di far redigere preventivamente un parere motivato sull’inquadramento normativo e fiscale della lombricoltura nell’ambito di un’impresa agricola e se possibile pubblicarlo sul forum.

Questo evidentemente non è stato fatto .

Art.32 TUIR

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.



In questa sede confermo e richiamo entrambi i miei due interventi precedenti.

Come è stato fatto giustamente notare dal moderatore si tende ancora a confondere l’inquadramento normativo di un’attività non già con il suo trattamento fiscale ( che è e rimane agricolo ) bensì con una delle tante modalità di dichiarazioni del reddito.

L’articolo 2135 c.c. ( legge ordinaria statale nella gerarchia delle fonti ) rappresenta la norma madre da cui prendere avvio per qualsiasi discussione.

Esso elenca (per categorie generali) quali sono le attività agricole principali e quali siano le connesse; tra le prime è sicuramente compresa la lombricoltura.

L’art. 32 del TUIR comma 2 lettera b stabilisce quali siano i criteri di proporzionalità affinché un’attività possa considerarsi agricola stabilendo dei limiti di densità colturale ed allevatoriale. Tali limiti sono fissati per l’allevamento di animali nella possibilità di produrre in via potenziale sui propri terreni almeno un quarto dei MANGIMI somministrabili agli animali allevati ( apro una parentesi per molte specie animali i mangimi rappresentano solo una frazione della razione giornaliera ad altre specie animali i mangimi non si somministrano per nulla, a questo punto la domanda che mi pongo e vi pongo è: quali mangimi si somministrano ai lombrichi?).

Rispettando tali parametri il reddito prodotto dall’azienda è e rimane agricolo e l’impresa deve essere considerata come tale continuando a mantenere tutti i privilegi che spettano a questa particolare categoria d’imprese (accesso a contributi comunitari,infallibilità ecc..).

Laddove questo limite del quadruplo della capacità produttiva dei terreni venga superato e solo ed esclusivamente con riferimento alla parte di reddito prodotta in eccesso quest’ultimo viene considerato come proveniente da attività d’impresa (commerciale).

A questo punto il contribuente potrà determinare il suo reddito:

1) FORFETTARIAMENTE (l’eccesso di reddito è considerato sempre come proveniente da attività commerciale ma viene determinato in base ad un calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati moltiplicato con degli indici contenuti nel quadro RD dell’UNICO) (DM 10/05/2010 del ministero delle finanze)
2) IN VIA ANALITICA ( rapporto costi/ricavi effettivi).

Questo non significa assolutamente che l’azienda possa essere considerata commerciale ma unicamente che una parte del suo reddito verrà tassato come tale.

PROBLEMATICA FISCALE

L’art. 32 del TUIR (legge ordinaria statale) al comma 3 opera un rinvio ad una norma secondaria ( nello specifico al Decreto Ministeriale 10//05/2010 ossia ad un atto amministrativo che ai sensi dell’art.56 del TUIR doveva essere rinnovato con cadenza biennale) per quanto riguarda la fissazione dei parametri di proporzionalità di cui al comma 2 lettera b dello stesso articolo (anche l’art.56 del TUIR opera e un rinvio alla suddetta normativa per quanto riguarda la determinazione degli indici utilizzati per calcolare la redditività dei predetti allevamenti in caso di sforamento del tetto . In ogni caso la fissazione di entrambi gli indici è contenuta nel medesimo decreto che contiene due tabelle: la prima necessaria per calcolare il numero di capi allevabili per ettaro, la seconda per calcolare l’ammontare forfettizato del reddito d’impresa qualora di cui al punto 1 ).

In tale decreto al momento non sono inseriti i lombrichi.

Ciò non toglie che l’attività di lombricoltura essendo classificata come attività primaria di allevamento possa essere comunque svolta come attività agricola nell’ambito e nei limiti generali stabiliti dal coordinato disposto degli artt. 2135 c.c. e 32 comma 2 lettera b del TUIR.

A ciò aggiungo che il nostro è un sistema di diritto positivo quindi laddove una norma non dispone non vieta.

Considerando inoltre il fatto che tale attività risulta essere sicuramente consentita e regolamentata dalla legge come agricola il problema si riduce solo all’individuazione dei criteri di proporzionalità affinché essa possa essere qualificata come tale nell’ambito dei LIMITI GENERALI fissati dalla legge.

Alla luce di quanto esposto ed in assenza di normativa secondaria di dettaglio tali criteri devono essere a mio parere autodeterminati dall’azienda su base statistico-agronomica fintanto che essi non vengano fissati da una norma .

L’azienda agricola che abbia prescelto un sistema di contabilità forfettizzata a seguito di tale proiezione statistica valuterà se il suo allevamento rientri o meno nei limiti generali stabiliti dagli artt. 2135 c.c. e art 32 comma 2 lettera b del TUIR (autoproduzione potenziale di almeno un quarto dei mangimi da somministrare agli animali allevati).

Se a seguito di tale valutazione la densità allevatoriale risulta essere fissata nei limiti disposti dal predetto comma 2 lettera b l’attività è da considerarsi come agricola quindi il contribuente provvederà a compilare unicamente il quadro RA dell’ UNICO con relativa imputazione dei redditi derivanti dall’allevamento dei lombrichi al reddito agrario.

In caso contrario ( laddove questi limiti vengano quindi superati ) l’azienda procederà alla determinazione ANALITICA del reddito (quadro RF o RG) come tutte le altre aziende agricole che utilizzano il sistema di contabilità ordinaria essendo a quest’ultima precluso di valutare forfettariamente l’eccesso di reddito d’impresa (commerciale) posto che il DM 10/06/2010 non contiene gli indici di ragguaglio riferibili alla lombricoltura.

Preciso che a prescindere dal tipo di contabilità prescelta dall’azienda (quindi forfettizata o analitica che sia) il calcolo relativo alla sostenibilità dell'allevamento (secondo me) deve essere comunque effettuato al fine di porsi al riparo da qualsiasi tipo di contestazione.

La tesi secondo cui in mancanza di una norma specifica il reddito da lombricoltura debba essere considerato TOTALMENTE come reddito derivante da attività commerciale mi lascia a dir poco perplesso perché equivarrebbe a dire che l’attività di lombricoltura è attività commerciale e ciò darebbe luogo ad una evidente disparità di trattamento tra aziende agricole che esercitano attività allevatoriale di specie animali incluse nell’ DM 10/05/2010 e aziende non incluse nel predetto elenco; si aprirebbe quindi lo spazio a sicuri rilievi di incostituzionalità (art.3 cost.)

Inoltre sostenere una tesi del genere significherebbe dire:

1) che l’attività di sola lombricoltura pur essendo attività allevatoriale in senso proprio possa essere esercitata unicamente sotto forma di attività commerciale con conseguente preclusione delle imprese che esercitano tale attività dall’accesso ad ogni forma di beneficio riservato alle aziende agricole.
2) l’impossibilità per le imprese agricole di svolgere attività di lombricoltura né sotto forma di attività principale né sotto forma di attività connessa (ricordo a tutti che le attività connesse sono solo quelle dirette alla lavorazione trasformazione e commercializzazione degli alimenti ed alla fornitura di beni e servizi ).

E’ parimenti non condivisibile la tesi prospettata da Alessandro secondo cui l’attività di lombricoltura se praticata come attività principale debba essere considerata come commerciale mentre diventerebbe agricola se praticata in connessione con altra attività principale.

Non mi stancherò infatti mai di ripetere (unitamente al moderatore del forum ) che l’attività di lombricoltura è già di per sé attività AGRICOLA PRINCIPALE e francamente non riesco a comprendere a cosa debba o possa essere connessa. (nell’ipotesi in cui in un’azienda agricola si allevino sia mucche sia lombrichi non saremmo in presenza di un’attività principale di allevamento di bovini ed un’attività connessa di lombricoltura bensì di due attività allevatoriali distinte ).

Delle due l’una quindi o l’allevamento di lombrichi è da considerarsi attività agricola ai sensi degli artt. art. 2135 c.c. e 32 TUIR oppure è attività commerciale senza possibilità di modificazioni a proprio uso e consumo.

Per concludere riassumo le due tesi per porle a confronto; ognuno si senta poi libero di aderire all’una piuttosto che all’altra o proporne di nuove:

PRIMA TESI

1) L’attività di lombricoltura è attività agricola principale;
2) può essere esercitata autonomamente o disgiuntamente ad altre attività agricole
3) per ciò che riguarda la tassazione si può optare per la contabilità ordinaria (si dichiarano tutti i redditi percepiti ma si può compensare o chiedere a rimborso l’IVA sugli acquisti se in eccesso ); ovvero si può scegliere di esercitare la lombricoltura in regime forfettario. in entrambi i casi ( e fino a quando i lombrichi non verranno inseriti nella tabella ministeriale) a mio modo di vedere si deve procedere ad autodeterminazione della propria densità allevatoriale parametrata alla capacità produttiva dei fondi. Per quanto riguarda la contabilità forfettizata in caso di riscontro positivo si procederà a dichiarare unicamente il reddito agrario considerato assorbente anche del reddito derivante dagli allevamenti (quadro RA). In caso di riscontro negativo si procederà invece alla compilazione del reddito in via analitica.

SECONDA TESI

1) L’attività di lombricoltura ai sensi dell’art. 2135 c.c. è attività agricola poiché però l’art 32 comma 3 del TUIR stabilisce che un decreto ministeriale dovrà dettare i criteri per il calcolo della proporzionalità della densità allevatoriale delle varie specie allevabili e tale decreto (DM 10/05/2010 ) non contempla i lombrichi “fiscalmete” è considerata attività commerciale.
2) La lombricoltura pertanto non può essere esercitata autonomamente da imprese agricole ma solo da imprese commerciali. Tuttavia esercitata in “connessione” con altre attività agricole essa diventa agricola.
3) Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi si dovrà sempre e comunque procedere a determinare il reddito in via analitica.

( Che Alessandro o Giulia mi correggano se non ho compreso pienamente quanto sostenuto da loro e dai loro tecnici ).


Riprendo un passaggio del tuo messaggio
"La tesi secondo cui in mancanza di una norma specifica il reddito da lombricoltura debba essere considerato TOTALMENTE come reddito derivante da attività commerciale mi lascia a dir poco perplesso perché equivarrebbe a dire che l’attività di lombricoltura è attività commerciale e ciò darebbe luogo ad una evidente disparità di trattamento tra aziende agricole che esercitano attività allevatoriale di specie animali incluse nell’ DM 10/05/2010 e aziende non incluse nel predetto elenco; si aprirebbe quindi lo spazio a sicuri rilievi di incostituzionalità (art.3 cost.)"

e ti chiedo: la modalità di determinazione del reddito è di per sé sufficiente a qualificare il tipo di attività? A rigore di logica dovrebbe essere così ma non sempre logica e diritto coincidono. Non c'è dubbio che si ponga una questione di incostituzionalità per difformità di trattamento ma in ogni caso dovrebbe essere rimandata da un giudice alla Corte Costituzionale e lì definita

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 14:01

Nicodemo78 ha scritto:Premetto che questo sarà probabilmente il mio ultimo intervento perché operando in questi termini si rischia di banalizzare l’argomento e la materia al contrario meriterebbe di essere approfondita

Bisogna considerare che si tratta di argomenti di portata generale ed applicabili a molti altri ambiti ( si pensi agli altri allevamenti di specie non catalogate, alle coltivazioni idroponiche e fuori terra, alle coltivazioni in serre altamente specializzate, alla funghicoltura ecc…)

Inoltre scusate ma ho l’impressione che da qualche tempo a questa parte si tenda a ripetere gli stessi concetti; Premetto che non ho alcuna pretesa di convincere gli altri ad inquadrare la questione dal mio punto di vista (ognuno può operare nel modo che ritiene più opportuno) ma esprimo solo la mia opinione sull’argomento.

Avevo chiesto ad Alessandro di far redigere preventivamente un parere motivato sull’inquadramento normativo e fiscale della lombricoltura nell’ambito di un’impresa agricola e se possibile pubblicarlo sul forum.

Questo evidentemente non è stato fatto .

Art.32 TUIR

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.



In questa sede confermo e richiamo entrambi i miei due interventi precedenti.

Come è stato fatto giustamente notare dal moderatore si tende ancora a confondere l’inquadramento normativo di un’attività non già con il suo trattamento fiscale ( che è e rimane agricolo ) bensì con una delle tante modalità di dichiarazioni del reddito.

L’articolo 2135 c.c. ( legge ordinaria statale nella gerarchia delle fonti ) rappresenta la norma madre da cui prendere avvio per qualsiasi discussione.

Esso elenca (per categorie generali) quali sono le attività agricole principali e quali siano le connesse; tra le prime è sicuramente compresa la lombricoltura.

L’art. 32 del TUIR comma 2 lettera b stabilisce quali siano i criteri di proporzionalità affinché un’attività possa considerarsi agricola stabilendo dei limiti di densità colturale ed allevatoriale. Tali limiti sono fissati per l’allevamento di animali nella possibilità di produrre in via potenziale sui propri terreni almeno un quarto dei MANGIMI somministrabili agli animali allevati ( apro una parentesi per molte specie animali i mangimi rappresentano solo una frazione della razione giornaliera ad altre specie animali i mangimi non si somministrano per nulla, a questo punto la domanda che mi pongo e vi pongo è: quali mangimi si somministrano ai lombrichi?).

Rispettando tali parametri il reddito prodotto dall’azienda è e rimane agricolo e l’impresa deve essere considerata come tale continuando a mantenere tutti i privilegi che spettano a questa particolare categoria d’imprese (accesso a contributi comunitari,infallibilità ecc..).

Laddove questo limite del quadruplo della capacità produttiva dei terreni venga superato e solo ed esclusivamente con riferimento alla parte di reddito prodotta in eccesso quest’ultimo viene considerato come proveniente da attività d’impresa (commerciale).

A questo punto il contribuente potrà determinare il suo reddito:

1) FORFETTARIAMENTE (l’eccesso di reddito è considerato sempre come proveniente da attività commerciale ma viene determinato in base ad un calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati moltiplicato con degli indici contenuti nel quadro RD dell’UNICO) (DM 10/05/2010 del ministero delle finanze)
2) IN VIA ANALITICA ( rapporto costi/ricavi effettivi).

Questo non significa assolutamente che l’azienda possa essere considerata commerciale ma unicamente che una parte del suo reddito verrà tassato come tale.

PROBLEMATICA FISCALE

L’art. 32 del TUIR (legge ordinaria statale) al comma 3 opera un rinvio ad una norma secondaria ( nello specifico al Decreto Ministeriale 10//05/2010 ossia ad un atto amministrativo che ai sensi dell’art.56 del TUIR doveva essere rinnovato con cadenza biennale) per quanto riguarda la fissazione dei parametri di proporzionalità di cui al comma 2 lettera b dello stesso articolo (anche l’art.56 del TUIR opera e un rinvio alla suddetta normativa per quanto riguarda la determinazione degli indici utilizzati per calcolare la redditività dei predetti allevamenti in caso di sforamento del tetto . In ogni caso la fissazione di entrambi gli indici è contenuta nel medesimo decreto che contiene due tabelle: la prima necessaria per calcolare il numero di capi allevabili per ettaro, la seconda per calcolare l’ammontare forfettizato del reddito d’impresa qualora di cui al punto 1 ).

In tale decreto al momento non sono inseriti i lombrichi.

Ciò non toglie che l’attività di lombricoltura essendo classificata come attività primaria di allevamento possa essere comunque svolta come attività agricola nell’ambito e nei limiti generali stabiliti dal coordinato disposto degli artt. 2135 c.c. e 32 comma 2 lettera b del TUIR.

A ciò aggiungo che il nostro è un sistema di diritto positivo quindi laddove una norma non dispone non vieta.

Considerando inoltre il fatto che tale attività risulta essere sicuramente consentita e regolamentata dalla legge come agricola il problema si riduce solo all’individuazione dei criteri di proporzionalità affinché essa possa essere qualificata come tale nell’ambito dei LIMITI GENERALI fissati dalla legge.

Alla luce di quanto esposto ed in assenza di normativa secondaria di dettaglio tali criteri devono essere a mio parere autodeterminati dall’azienda su base statistico-agronomica fintanto che essi non vengano fissati da una norma .

L’azienda agricola che abbia prescelto un sistema di contabilità forfettizzata a seguito di tale proiezione statistica valuterà se il suo allevamento rientri o meno nei limiti generali stabiliti dagli artt. 2135 c.c. e art 32 comma 2 lettera b del TUIR (autoproduzione potenziale di almeno un quarto dei mangimi da somministrare agli animali allevati).

Se a seguito di tale valutazione la densità allevatoriale risulta essere fissata nei limiti disposti dal predetto comma 2 lettera b l’attività è da considerarsi come agricola quindi il contribuente provvederà a compilare unicamente il quadro RA dell’ UNICO con relativa imputazione dei redditi derivanti dall’allevamento dei lombrichi al reddito agrario.

In caso contrario ( laddove questi limiti vengano quindi superati ) l’azienda procederà alla determinazione ANALITICA del reddito (quadro RF o RG) come tutte le altre aziende agricole che utilizzano il sistema di contabilità ordinaria essendo a quest’ultima precluso di valutare forfettariamente l’eccesso di reddito d’impresa (commerciale) posto che il DM 10/06/2010 non contiene gli indici di ragguaglio riferibili alla lombricoltura.

Preciso che a prescindere dal tipo di contabilità prescelta dall’azienda (quindi forfettizata o analitica che sia) il calcolo relativo alla sostenibilità dell'allevamento (secondo me) deve essere comunque effettuato al fine di porsi al riparo da qualsiasi tipo di contestazione.

La tesi secondo cui in mancanza di una norma specifica il reddito da lombricoltura debba essere considerato TOTALMENTE come reddito derivante da attività commerciale mi lascia a dir poco perplesso perché equivarrebbe a dire che l’attività di lombricoltura è attività commerciale e ciò darebbe luogo ad una evidente disparità di trattamento tra aziende agricole che esercitano attività allevatoriale di specie animali incluse nell’ DM 10/05/2010 e aziende non incluse nel predetto elenco; si aprirebbe quindi lo spazio a sicuri rilievi di incostituzionalità (art.3 cost.)

Inoltre sostenere una tesi del genere significherebbe dire:

1) che l’attività di sola lombricoltura pur essendo attività allevatoriale in senso proprio possa essere esercitata unicamente sotto forma di attività commerciale con conseguente preclusione delle imprese che esercitano tale attività dall’accesso ad ogni forma di beneficio riservato alle aziende agricole.
2) l’impossibilità per le imprese agricole di svolgere attività di lombricoltura né sotto forma di attività principale né sotto forma di attività connessa (ricordo a tutti che le attività connesse sono solo quelle dirette alla lavorazione trasformazione e commercializzazione degli alimenti ed alla fornitura di beni e servizi ).

E’ parimenti non condivisibile la tesi prospettata da Alessandro secondo cui l’attività di lombricoltura se praticata come attività principale debba essere considerata come commerciale mentre diventerebbe agricola se praticata in connessione con altra attività principale.

Non mi stancherò infatti mai di ripetere (unitamente al moderatore del forum ) che l’attività di lombricoltura è già di per sé attività AGRICOLA PRINCIPALE e francamente non riesco a comprendere a cosa debba o possa essere connessa. (nell’ipotesi in cui in un’azienda agricola si allevino sia mucche sia lombrichi non saremmo in presenza di un’attività principale di allevamento di bovini ed un’attività connessa di lombricoltura bensì di due attività allevatoriali distinte ).

Delle due l’una quindi o l’allevamento di lombrichi è da considerarsi attività agricola ai sensi degli artt. art. 2135 c.c. e 32 TUIR oppure è attività commerciale senza possibilità di modificazioni a proprio uso e consumo.

Per concludere riassumo le due tesi per porle a confronto; ognuno si senta poi libero di aderire all’una piuttosto che all’altra o proporne di nuove:

PRIMA TESI

1) L’attività di lombricoltura è attività agricola principale;
2) può essere esercitata autonomamente o disgiuntamente ad altre attività agricole
3) per ciò che riguarda la tassazione si può optare per la contabilità ordinaria (si dichiarano tutti i redditi percepiti ma si può compensare o chiedere a rimborso l’IVA sugli acquisti se in eccesso ); ovvero si può scegliere di esercitare la lombricoltura in regime forfettario. in entrambi i casi ( e fino a quando i lombrichi non verranno inseriti nella tabella ministeriale) a mio modo di vedere si deve procedere ad autodeterminazione della propria densità allevatoriale parametrata alla capacità produttiva dei fondi. Per quanto riguarda la contabilità forfettizata in caso di riscontro positivo si procederà a dichiarare unicamente il reddito agrario considerato assorbente anche del reddito derivante dagli allevamenti (quadro RA). In caso di riscontro negativo si procederà invece alla compilazione del reddito in via analitica.

SECONDA TESI

1) L’attività di lombricoltura ai sensi dell’art. 2135 c.c. è attività agricola poiché però l’art 32 comma 3 del TUIR stabilisce che un decreto ministeriale dovrà dettare i criteri per il calcolo della proporzionalità della densità allevatoriale delle varie specie allevabili e tale decreto (DM 10/05/2010 ) non contempla i lombrichi “fiscalmete” è considerata attività commerciale.
2) La lombricoltura pertanto non può essere esercitata autonomamente da imprese agricole ma solo da imprese commerciali. Tuttavia esercitata in “connessione” con altre attività agricole essa diventa agricola.
3) Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi si dovrà sempre e comunque procedere a determinare il reddito in via analitica.

( Che Alessandro o Giulia mi correggano se non ho compreso pienamente quanto sostenuto da loro e dai loro tecnici ).



grazie, non credo che discuterne con un interlocutore come te possa banalizzare l'argomento, anzi andrebbe appunto approfondito e messo a disposizione per chiunque si approccia a questa attività.

Da quel che posso capire, la questione è di natura molto tecnica e forse non la riesco a comprendere fino in fondo proprio perché non ho le competenze in materia adeguate, comunque pure io sostengo la prima tesi, ma pure tu dicendo
"in entrambi i casi ( e fino a quando i lombrichi non verranno inseriti nella tabella ministeriale) a mio modo di vedere si deve procedere ad autodeterminazione della propria densità allevatoriale parametrata alla capacità produttiva dei fondi. Per quanto riguarda la contabilità forfettizata in caso di riscontro positivo si procederà a dichiarare unicamente il reddito agrario considerato assorbente anche del reddito derivante dagli allevamenti (quadro RA). In caso di riscontro negativo si procederà invece alla compilazione del reddito in via analitica."

individui un buco normativo(che lo superi dando le motivazioni che hai descritto) e non permette un esatta identificazione di questa attività come agricola, quello che ho voluto sostenere proprio dall'inizio non è che debba essere un'attività commerciale ma che c'è un vuoto normativo tale che rende l'argomento privo di una vera normativa. Quindi è proprio questa cosa politicamente dovrebbe essere risolta.

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 14:04

ingenuus ha scritto:per regime agricolo intendi regime fiscale agricolo?



si...comunque ti ripeto, se sei d'accordo raccogli in un tread questi post che siano a disposizione e magari capiamo se qualcuno al ministero si sia accorto che esiste anche la Lombricoltura

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 14:21

Lo farò senz'altro

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 19:25

se posso ulteriormente integrare, vorrei aggiungere la risposta del secondo tecnico, con particolare interesse al file in pdf che mi ha scannerizzato e che ora provo a postare:


"Aspetto civilistico e una cosa,

mentre l’aspetto fiscale è un altro (non a caso, dalla riforma, nell’art. 32 del TUIR è stato tolto il richiamo all’art. 2135 del CC).



Non essendo il sottoscritto probabilmente troppo credibile provvedo ad allegarti l’estratto di due libri:



· Il 1° è quello di Tosoni del 2003 ove esplicitamente scrive che sono da considerare a “bilancio” le attività di allevamento non previste nel noto elenco quali i cani ed i LOMBRICHI;

· Il 2° è quello di Tosoni e Preziosi del 2012 ove esplicitamente “lascia fuori” dal reddito agrario solo la lombricoltura perché, nel frattempo,

i cani sono stati inseriti nel famoso elenco."
http://www.scribd.com/doc/240579977/Lombricoltura-Tosoni-e-Preziosi


che ne dite?

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 19:37

Rispondo prima a Francesco:

Quello che qualifica l’imprenditore è il tipo di attività in concreto esercitata in termini di tempo lavoro/reddito (2135 c.c. o 2195 c.c.) come avrai capito il mio era solo un ragionamento iperbolico per far comprendere le conseguenze pratiche di un ragionamento del genere.

In altre parole se mi si dice il reddito prodotto dalla lombricoltura è reddito d’impresa al 100% (cosa che evidentemente non è) io rispondo che allora l’attività di lombricoltura è attività commerciale.

Non so se mi sono spiegato ma non esiste l’imprenditore “fiscalmente” agricolo e l’imprenditore “fiscalmete” commerciale. Esistono l’imprenditore agricolo ( allevamento silvicoltura ecc…) e l’imprenditore commerciale (produzione di beni e servizi,intermediazione, trasporti ecc..) che sono sottoposti a due discipline diverse dal punto di vista legislativo e tributario.

L’ imprenditore agricolo poi è destinatario di una particolare disciplina di favore in quanto gli è consentito di svolgere alcune attività che sono proprie dell’imprenditore commerciale ma in regime agricolo (quindi con tutti i vantaggi del caso).

Tutto ciò a condizione che tali attività (quindi ad esempio ristorazione, ospitalità,lavorazione e vendita prodotti ecc..) vengano esercitate in connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente in termini di tempo lavoro reddito. Ci sono poi altre leggi che stabiliscono quali sono queste proporzioni (ad esempio le varie leggi regionali sull’agriturismo, la legge sulle imposte dirette ecc..)

Insomma il succo è che deve comunque permanere un legame abbastanza forte con la coltivazione del fondo. Se questo legame si spezza l’imprenditore agricolo perde le sue prerogative e a volte la sua qualifica.

Dal punto di vista tributario l’art 32 del TUIR fissa questo limite al comma 2 lettera b: in sostanza mi si dice se vuoi essere considerato imprenditore agricolo puoi svolgere attività di allevamento (anche intensivo) l’importante è che tu possa produrre almeno un quarto dei mangimi che dai agli animali dal tuo terreno.

Non è importante che poi quei terreni vengano messi effettivamente a coltura quello che viene fissato è solo un parametro quantitativo per quantificare la “forza” di questo legame (potremmo definirlo “un indice virtuale di sostenibilità allevatoriale”) (perdonami ma non riuscivo a descriverlo in altro modo).

Se superi questo limite l’eccesso di reddito te lo tasso come se fosse proveniente da attività commerciale. Se poi questi introiti diventano il 100% del tuo reddito allora sei un imprenditore commerciale perché in realtà tu non coltivi proprio nulla.

Se non si ragionasse in questi termini anche gli enormi stabilimenti che allevano polli in batteria e ne macellano 10.000 al giorno potrebbero essere considerati imprenditori agricoli ( ai sensi del 2135 c.c. per allevamento si considera anche solo una parte del ciclo biologico quindi anche solo accrescimento o solo ingrasso).

Chiudo dicendo che una certa disparità di trattamento comunque permane perché non inserendo i lombrichi nella tabella relativa al calcolo del reddito commerciale forfettizato (quadro RD dell’UNICO per capirci non quella relativa al calcolo delle unità foraggere) si preclude comunque al’imprenditore agricolo di calcolare “l’eccesso di reddito” in misura forfettizata e di fatto gli si impone di farlo in via analitica (nulla che però possa giustificare addirittura un conflitto di costituzionalità a mio parere).

Adesso rispondo ad Alessandro:

guarda in realtà la cosa è piuttosto lineare.

In pratica la lombricoltura è attività agricola di allevamento e su questo non ci piove perché lo dice l’articolo 2135 c.c. (lì non c’è proprio nessun buco normativo te lo assicuro).

L’articolo 32 del TUIR al comma 2 lettera b (lo conoscete a memoria ormai penso) mi dice che i lombrichi li posso allevare a patto che io gli possa dare da mangiare almeno un quarto di quello che loro consumano in un anno.

Il comma 3 mi dice che un successivo atto ( che non è una legge ma un semplice atto amministrativo gerarchicamente subordinato allo stesso TUIR ed al codice civile che sono entrambi legge ordinaria statale) fisserà i criteri di calcolo per le varie specie animali per calcolare in pratica quanto mangime consumano all’anno.

Questo decreto si è dimenticato i lombrichi.

La legge comunque stabilisce qual è la massima densità allevatoriale che devi rispettare per essere tassato in regime agricolo (lascia perdere ordinario o forfettizato perchè non c’entra niente in questa fase) ?
Si, art.32 comma 2 lettera b a questo punto io conosco già quale è il mio limite produttivo

Ora tu lo sai quanto letame consumano all’anno i tuoi lombrichi e quanto terreno hai ?
presumo di si

Quante mucche potrebbero starci su quei terreni usando la tabella del ministero ?

Adesso apri un libro di agronomia e verifica di media quanto letame produce all’anno una mucca e tieniti prudente.

Ecco il tuo indice (quali magici calcoli pensi abbiano usato o useranno al ministero dell’agricoltura per trovare quei valori ? ).
Se ci stai dentro ( e probabilmente ci stai ) dichiara il reddito agrario normalmente (quadro RA) altrimenti fai l’analitico per la parte che avanza.

La risposta che invece mi hai dato tu è siccome l’indice non c’è TUTTO il reddito che IO produco dai lombrichi lo dichiaro come reddito COMMERCIALE DA ATTIVITA' CONNESSA negli altri quadri dell’ UNICO. Ed è per questo che tu dici che la lombricoltura da sola non si può esercitare. (infatti come tutti sapranno il reddito da attività agrituristica ed il reddito da attività connesse che hanno ad oggetto beni provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo è produttivo di reddito d’impresa ossia COMMERCIALE e và determinato in via analitica nei quadri RF o RG).
In sostanza è come se sui tuoi terreni non si potesse allevare neppure un lombrico !!!


Quindi in definitiva dico solo una cosa molto semplice: non è la dichiarazione dei redditi che qualifica l’attività che svolgi ma la legge.
________________________________________________________________________________

Adesso faccio io una domanda a voi (ovviamente è rivolta a chiunque avrà voglia di rispondermi):
In caso di una ipotetica contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la proporzionalità dell’allevamento rispetto alla superficie utilizzata quale criterio ( o tabella ) dovrebbe essere utilizzata da quest’ultima per la determinazione del superamento della densità allevatoriale consentita ?

Concludo fornendovi un’ ulteriore soluzione molto concreta e attuabile in tempi ragionevoli . Ponete un quesito all’Agenzia delle Entrate sotto forma di Interpello o di Consulenza Giuridica (quest’ultima potete porla solo tramite associazione di categoria o sindacato) facendo presente il problema e chiedendo quale sistema di calcolo dovreste usare in mancanza degli indici stabiliti dal DM 10/05/2010 (ovviamente rimarcando il fatto che si tratta di attività allevatoriale principale ai sensi del 2135 c.c. ecc…).

Di solito rispondono abbastanza velocemente e se lo riterranno necessario saranno loro ad interessare il Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui hanno rapporti diretti per chiedere chiarimenti. (tenete presente che con l’interpello se l’Agenzia non risponde entro 90 giorni ai sensi della legge 241/90 si forma il silenzio assenso con conseguente accoglimento della tesi giuridica prospettata dal contribuente).

L’istanza è gratuita ed esente anche dall’imposta di bollo (quindi otterrete il vostro risultato al prezzo di una raccomandata).

Vi avverto però che questa è un’arma a doppio taglio e vi consiglio di esporre molto bene la questione perché una volta che vi avranno risposto o vi atterrete alla risposta che vi daranno o l’unica via d’uscita sarà quella di aprire un contenzioso.

Per maggiori informazioni e differenze tra interpello e consulenza giuridica :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... differenze" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

22/09/2014, 20:50

Sei credibile quanto chiunque altro; ripeto qui ognuno esprime il suo punto di vista.
Da quell’estratto non è che si capisca molto ma comunque penso di aver capito.
Penso ci si riferisca all’art 56 comma 5 del TUIR ossia alla determinazione forfettaria del reddito d’impresa nel caso in cui si superino i limiti del’art 32 (per capirci il quadro RD dell’unico di cui ho già parlato diffusamente anche nell’ultimo intervento) le due tabelle sono contenute nel medesimo decreto ministeriale (una determina gli indici di allevamento l’altra ti dice come calcolare i redditi in caso di sforamento).
In questo caso ( se superi la soglia del quadruplo) puoi scegliere come determinare il tuo reddito d’IMPRESA
1. Sempre in via forfettaria (quindi reddito forfettario ma COMMERCIALE)
2. In via analitica
Tuttavia l’opzione può essere esercitata solo se i terreni sono posseduti a titolo di proprietà
Gli animali sono quelli inseriti nella tabella (quella che calcola i redditi forfettari non quella che determina la capacità allevatoriale).
Quindi non credo che la cosa sia attinenete al discorso che stiamo affrontando che riguarda invece ai redditi prodotti rispettando la capacità di allevamento.

Ti posto qualcosa di più recente e lo incollo qui in estratto per chi avesse la voglia di leggerlo visto che si aprono altri problemi di cui non voglio parlare :lol:

http://www.fiscooggi.it/attualita/artic ... ovo-tuir-2" target="_blank

L'attività di allevamento
Per quanto riguarda l'attività di allevamento, ai sensi dell'articolo 56 del Tuir, produce reddito d'impresa per la parte eccedente i limiti fissati dall'articolo 32 del Tuir.
Pertanto, l'attività di allevamento produrrà:

reddito agrario, nel caso in cui gli animali siano allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno (compilazione quadro RA della dichiarazione dei redditi)
reddito d'impresa, per la parte eccedente tale limite.

Il reddito d'impresa può essere determinato:

in modo ordinario, in base alle risultanze contabili (compilazione quadro RF o RG)
in modo forfetario, secondo le disposizioni dell'articolo 56 del Tuir (compilazione del quadro RD, sezione I).

Il criterio di determinazione del reddito di cui all'articolo 56 costituisce la normale modalità da adottare, salva la facoltà per l'allevatore di optare per la determinazione del reddito secondo il regime che gli è proprio (ordinario o semplificato).
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono stati prodotti.
Il regime forfetario può essere adottato dall'imprenditore agricolo se si verificano le seguenti condizioni:

l'attività di allevamento è esercitata su terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto. Non è richiesto che i terreni siano sede materiale dell'allevamento, è sufficiente che gli stessi siano collegati all'attività di allevamento mediante la destinazione della produzione di mangime al nutrimento del bestiame
gli animali allevati devono essere quelli indicati nel decreto ministeriale.

I soggetti che non rispecchiano tali condizioni (assenza di terreni agricoli o animali esclusi dal decreto ministeriale) determinano il reddito secondo le regole ordinarie stabilite per la determinazione del reddito d'impresa, cioè a costi e ricavi effettivi.

Per quanto concerne il calcolo forfetario relativo al reddito di allevamento di animali per la parte eccedente il limite di cui all'articolo 32, esso viene determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie (il valore medio e il coefficiente sono stati stabiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/12/2003).
Il reddito imponibile dell'impresa di allevamento dovrà essere dichiarato in aggiunta al reddito agrario.
Il coefficiente di maggiorazione non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Per quanto riguarda infine gli obblighi contabili, ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 18-bis del Dpr 600/73, i soggetti che svolgono attività di allevamento devono tenere un registro di carico e scarico degli animali allevati, distinti per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta (nel caso di opzione per la determinazione analitica del reddito di allevamento, la tenuta del registro suddetto, pur non essendo obbligatoria è opportuna).
L'obbligo nasce nel momento in cui si supera il limite delle potenzialità del terreno e cessa quando, dalla situazione contabile alla fine del periodo d'imposta, non risultano capi eccedenti i limiti stessi.
Il registro cronologico deve essere numerato prima della messo in uso; inoltre:

le registrazioni devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data in cui è stata effettuata l'operazione soggetta a registrazione
deve essere conservato fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

Re: ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA

24/09/2014, 13:31

Nel lontano 1988 sulla scia dell’entusiasmo del momento qualcuno alla lombricoltura ci pensava…poi deve essere finito tutto in un cassetto fino a quando non è arrivata la riforma del 2135 c.c. che ha reso l’idea praticamente inutile.
Il progetto di legge era un pò scarno e per certi aspetti poco condivisibile però la cosa interessante è che le tabelle le avevano già da allora.

Leggete e stupite…..

http://www.camera.it/_dati/leg10/lavori ... 240001.pdf
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