Salve io e mio fratello riceveremo tramite donazione dei terreni agricoli dai nostri genitori, i quali manterranno l'usufrutto sugli stessi. Se i miei facessero, a mia insaputa, un contratto di affitto a mio fratello sui terreni a me destinati, e loro poi venissero a mancare, i terreni tornerebbero in mio possesso o bisognerebbe aspettare la fine del contratto di affitto per tutti gli anni rimanenti? Come potrei tutelarmi? Grazie
Secondo me nel caso che esponi non puoi tutelarti, perché i tuoi genitori avrebbero fatto il contratto d'affitto mentre erano pieni proprietari. Non potrebbero però farlo in qualità d'usufruttuari perché non credo che si possa affittare un terreno ad un proprietario, seppur "nudo proprietario". Ciao
Quando si estingue un usufrutto il contratto d'affitto prosegue con gli eredi dell'usufruttuario. Dal momento che nel vostro caso gli eredi dell'usufruttuario sareste voi, che oltre ad essere eredi siete però anche nudi proprietari, il contratto d'usufrutto si estinguerebbe per forza per "confusione", ossia riunione, ovvero combacimento nella stessa persona di conduttore e proprietario.
In caso diverso, ossia se si affittasse un usufrutto a terzi, alla morte dell'usufruttuario il contratto può proseguire al max per 5 anni dalla morte.
Ti consiglio comunque di evitare il "fai da te" e rivolgerti ad un professionista per formalizzare il tutto.
Il codice civile disciplina l'ipotesi nella quale l'usufruttuario possa e come concedere in locazione un fondo/immobile. Dovresti prima partire da quella legislazione
ivanocimatti ha scritto:Il codice civile disciplina l'ipotesi nella quale l'usufruttuario possa e come concedere in locazione un fondo/immobile. Dovresti prima partire da quella legislazione
scusa ma lui il quesito l'ha posto completo, ergo la risposta gliela darei intera
evidentemente non hai letto le regole del forum. In questo forum, come negli altri, non è possibile ottenere un parere professionale ma solo un consiglio /indicazione di massima. Il Codice civile (del 1942) che si puà consultare anche on line contiene alcune norme sul punto.
Dispositivo dell'art. 999 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (artt. 978-1026) → Capo I - Dell'usufrutto → Sezione II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto (1), purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto [151
ivanocimatti ha scritto:evidentemente non hai letto le regole del forum. In questo forum, come negli altri, non è possibile ottenere un parere professionale ma solo un consiglio /indicazione di massima. Il Codice civile (del 1942) che si puà consultare anche on line contiene alcune norme sul punto.
Le ho lette, ma ho anche visto che in altri post i pareri vengono dati anche piuttosto dettagliatamente
Ad ogni modo l'utente -al quale comunque avevo scritto di evitare il fai da te stante un parere che proprio perche si è su di un forum può essere solo generico- aveva prospettato un caso così particolare che solamente leggendo le norme sull'usufrutto non potrebbe risolvere, a meno di non avere una certa preparazione giuridica.