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Gestione dell'allevamento, alimentazione, incubazione, ricoveri, predatori, razze e curiosità
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Re: Regolamentazione macello casalingo

30/11/2013, 23:09

delfina ha scritto:Sì, siamo decisamente fuori tema.

La mia non è un'idea, ma un travaglio interiore, cominciato da quando abito in campagna e da quando sono circondata da gente che ritiene che gli animali non umani siano stati messi qui, nel mondo, per servire l'uomo.

Non sono io ad avere certezze.


Nemmeno io e rispetto le tue idee...

Ciao

Re: Regolamentazione macello casalingo

04/12/2013, 0:48

delfina ha scritto:Sì, siamo decisamente fuori tema.

La mia non è un'idea, ma un travaglio interiore, cominciato da quando abito in campagna e da quando sono circondata da gente che ritiene che gli animali non umani siano stati messi qui, nel mondo, per servire l'uomo.

Non sono io ad avere certezze.




delfina, purtroppo questi sono principi di etica che non tutti si fanno, non ci sono regolamentazioni ahimè e senza di quelle rimane un qualcosa di puramente personale. Sta poi alla sensibilità di chi alleva di trattare questi animali nella maniera corretta. Io ad esempio sono del parere che bisognerebbe far delle leggi di regolamentazione almeno per il benessere di qualsiasi animale, come ci sono regole per cani e gatti, dovrebbero essercene anche per gli avicoli. Ma non ci sono e per tanto tutto dipende dalle coscienze di chi possiede questi animali. Un saluto.

Re: Regolamentazione macello casalingo

26/12/2013, 14:47

LA MACELLAZIONE A DOMICILIO
Il R.D. n. 3298 del 20.12.1928 prevede all'art.1 la possibilità di eseguire la macellazione a domicilio, fuori dai pubblici macelli, soltanto per motivi eccezionali e, quando fondati motivi giustificano il provvedimento, con le modalità stabilite dal successivo art. 13 che così recita: "I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni".
Quindi, nonostante l'intenzione del legislatore di relegare tale pratica nell'ambito della "eccezionalità" considerati gli aspetti socio-economici del periodo bellico e post bellico, periodo di difficoltà economica che si è protratto fino ai primi anni '50, l'eccezione si è trasformata successivamente in regola di comportamento. La percentuale di macellazioni che, comunque, sfuggiva al controllo sanitario, restava maggiore nelle zone di montagna, quindi di difficile accesso e nei periodi in cui vi era carenza di personale veterinario.
In tempi più recenti, a partire dalla prima legge di riforma in poi, anche per l'aumento delle competenze del servizio veterinario e la difficoltà oggettiva di svolgere un controllo presso privati che non siano allevatori, il numero delle ispezioni per macellazioni a domicilio è diminuito pressoché dappertutto. Gli artt. 1 e 13 non sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 286/1994, che detta le norme di recepimento di direttive comunitarie sull'immissione in commercio di carni fresche, per cui l'unica fattispecie di macellazione consentita al di fuori dei macelli riconosciuti o autorizzati è quella domiciliare, che ha finalità di natura esclusivamente personale o comunque familiare. Il citato art. 13 fa un preciso riferimento al luogo ove è consentita la macellazione, il quale coincide con il "domicilio", che giuridicamente è il luogo in cui vivono e svolgono le loro attività le persone fisiche.
Dunque le carni così prodotte debbono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento delle persone fisiche che facciano capo al domicilio ove la macellazione è eseguita, e che quindi il più delle volte coincide con l'ambito familiare. Riguardo poi alla definizione di "privato", quest'ultima è stata chiarita anche dal Ministero della Sanità, che identifica come privato non soltanto l'allevatore, ma qualsiasi cittadino che intenda macellare a domicilio per autoconsumo. La stessa normativa comunitaria con la DIR. 88/409/CEE, all'art. 1 così dispone:"La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali relative alla macellazione di un animale per il fabbisogno personale dell'allevatore, purché tali normative prevedano garanzie per controllare che le carni di detto animale non siano immesse sul mercato".
Specie animali e numero di capi
Il R.D. n. 3298/1928 fa riferimento alle specie c.d. da macello (art. 1): bovini, equini, ovi-caprini e suini; mentre il successivo art. 13 non specifica alcunché al riguardo, per cui tali specie, in teoria, potrebbero essere macellate a domicilio. Il D.Lgs. n. 333/1998 così come modificato dalla Legge n. 526/99 (protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento), all'art. 9, co. 2, fa un elenco degli animali di cui è possibile la macellazione da parte dei privati a domicilio in deroga totale o parziale alle norme di cui al D.Lgs. n. 333/98 che sono: suini, ovini, caprini, conigli e volatili da cortile, con esclusione quindi delle specie bovine ed equine. Il DPR 317/1996 (identificazione e registrazione degli animali) all'art.2 esclude dal campo di applicazione del regolamento n.1 capo della specie suina destinato all'uso o consumo personale. Le circolari ACIS n. 95 del 14.09.1950 e n. 43 del 5. 6.1951 citano come oggetto della macellazione a domicilio il suino il quale resta, per tradizione culturale, l'animale "per eccellenza" per questo tipo di macellazione. In alcune regioni, specie in occasione delle festività natalizie e soprattutto pasquali, vi è l'agnello ed il capretto. Comunque la recente normativa sul benessere animale durante la macellazione (D.Lgs. n. 333/98) non lascia adito ad alcun dubbio, per cui le uniche specie per cui è possibile la macellazione a domicilio, previa autorizzazione ex art. 13, sono: la suina, l'ovina e la caprina; mentre per conigli e volatili da cortile non è prevista alcun tipo di autorizzazione, sempreché la destinazione sia il consumo personale. Per quanto attiene al numero dei capi che si possono macellare, il legislatore non si pronuncia. La questione riveste particolare importanza, soprattutto in relazione alla possibilità, purtroppo frequente, che tali carni possano essere poi sezionate e formare oggetto di vendita, creando così un mercato parallelo che sfugga a qualsiasi controllo sanitario e fiscale.
LA MACELLAZIONE NELL'INTERESSE DEL PRIVATO
Nessuna norma vieta al privato, sia esso un allevatore o altro comune cittadino, di far macellare un animale in un macello riconosciuto CEE o autorizzato a capacità limitata, sempreché le carni siano destinate al consumo diretto e non al commercio. Della questione è stato investito il Ministero della Sanità, il quale con due note ha stabilito che:
a) la produzione di dette carni può essere effettuata nei macelli a capacità limitata nei limiti eccedenti il tetto massimo in UGB, purché si rispetti la potenzialità oraria dell'impianto;
b) per le carni destinate al consumo diretto da parte del privato debbono essere individuate modalità di bollatura o identificazione delle carni che escludano ogni confusione con la bollatura prevista dal D.Lgs. n. 286/94:
c) l'autorità sanitaria competente può consentire l'effettuazione della macellazione ad uso privato anche in macelli riconosciuti CEE, sempre però con modalità di bollatura come al punto b).
Altro problema importante che si pone é la vigilanza su possibili abusi volti ad eludere le leggi sanitarie in materia di commercializzazione delle carni. Come anzidetto, la direttiva 88/409/CEE impone agli Stati Membri di prevedere idonei controlli, affinché le carni macellate per uso personale non siano immesse sul mercato. Su questo punto il Ministero della Sanità ritiene opportuno che il privato che voglia far macellare animali debba effettuare una richiesta di nullaosta preventivo al Servizio Veterinario competente, nonché sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad utilizzare le suddette carni per il ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare.
Per quanto riguarda le specie, non essendoci alcuna norma che lo vieti, è possibile macellare tutte le specie previste dal D.Lgs. 286/1994. Sorgono, tuttavia, alcune perplessità soprattutto per quanto riguarda i quantitativi di carne che possono essere considerati necessari per l'approvvigionamento di un privato che ne faccia uso familiare.


ADEMPIMENTI FORMALI DEL PRIVATO E DEL SERVIZIO VETERINARIO

Macellazione a domicilio
Come sopra detto il privato che voglia macellare presso il proprio domicilio animali delle specie suine, ovine e caprine dovrà munirsi di autorizzazione sanitaria ex art.13 R.D.
3298/1928. Nessuna autorizzazione è prevista per la macellazione di volatili da cortile e conigli, sempreché siano destinati al consumo personale. Diversamente, per gli agricoltori che effettuano la vendita diretta, è richiesta l'autorizzazione sanitaria alla macellazione (ex art. 2, Legge n. 283/62), come disposto dall'art.4, DPR n. 559/92 (conigli) e dall'art. 4, DPR n. 495/97 (volatili da cortile). Nel caso dei suini, se questi non sono stati allevati direttamente dall'agricoltore e dunque sono stati acquistati presso allevamenti industriali (spesso annessi a caseifici), evento che si verifica frequentemente in Emilia e Lombardia, è necessario che gli stessi, quando inviati al macello,siano scortati da mod.4 integrato (come previsto dal DPR n. 317/96 e dal D.Lgs. 336/99). Si ritiene che tale dichiarazione sia necessaria anche nei casi di macellazione a domicilio, e questo in base alla ratio della norma, che mira ad escludere la presenza di residui in quantità pericolose nelle carni destinate al consumo umano. Per quanto riguarda gli adempimenti del veterinario ufficiale, anche per la macellazione a domicilio questi deve compilare il registro così come previsto dall'art.17 del R.D. n. 3298/1928. La visita ispettiva ante e post mortem andrà condotta mutatis mutandis secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1994. Per quanto riguarda invece la bollatura sanitaria, essendo stato esplicitamente abrogato l'art. 16 del R.D. n. 3298/1928 e non potendo eseguire la bollatura come previsto dal D.Lgs. 286/1994, in quanto le carni non sono destinate alla commercializzazione, si pone comunque il problema di identificarle. Il Ministero della Sanità con propria nota dà indicazioni sull'opportunità di individuare modalità di bollatura o identificazione delle carni ove ciò non fosse già disciplinato a livello regionale. Il problema si pone in maniera ancor più sentita nel caso della macellazione nell'interesse del privato.

Macellazione nell'interesse del privato
In questi casi la macellazione è effettuata in un macello riconosciuto CEE o autorizzato a capacità limitata, per cui la documentazione per l'inoltro al macello è quella prevista normalmente: dichiarazione di provenienza integrata ai sensi del DPR n. 317/1996. È opportuno che il veterinario annoti sul registro (ex art. 17, R.D. n. 3298/28) la destinazione per uso privato. Riguardo alla bollatura sanitaria, in considerazione dell'attuale vuoto normativo che ci si augura venga colmato, qualora le Regioni non abbiano legiferato in proposito (ed in gran parte non l'hanno fatto) è necessario che a livello locale l'autorità sanitaria disciplini, con apposita ordinanza o modificando il Regolamento locale di Igiene Veterinaria, le modalità della bollatura sanitaria, secondo le indicazioni del Ministero della Sanità. In alcune regioni, come ad esempio Emilia Romagna e Piemonte, si è adottato il bollo di forma triangolare riportante le diciture dell'ASL e USO PRIVATO o MUF (Macellazione Uso Famiglia). La Regione Marche, invece, ha previsto un bollo di forma rettangolare. A nostro parere la forma triangolare è quella che differenzia meglio (ricordiamo che la forma del bollo prevista dal D.Lgs. 286/1994 e dal D. Min. San. 13.06.1994 è l'ovale od il rettangolo). Altro aspetto che va disciplinato è quello relativo alle specie animali, al numero dei capi, nonché alla effettuazione dei controlli al domicilio. Prendiamo in considerazione alcuni esempi di Regioni che hanno disciplinato la materia.
La Regione Marche, per le macellazioni nell'interesse del privato presso i macelli prevede:
- modalità di bollatura sanitaria (con bollo triangolare);
- specie animali (equine, bovine, suine, ovi-caprine);
- concessione di un nullaosta al privato sulla base di una dichiarazione del richiedente (ai sensi della L. n. 15/1968) contenente:
1) dati dell'animale e sua provenienza,
2) domicilio di destinazione delle carni,
3) luogo di sezionamento o lavorazione,
4) dati dei componenti il nucleo familiare.
Il nullaosta è concesso tenuto conto dei consumi medi per famiglia rilevati dall'ISTAT.
La Regione Piemonte prevede anch'essa una richiesta di nullaosta con indicazioni simili a quelle previste dalla Regione Marche. Nello stesso provvedimento dell'amministrazione piemontese si fa riferimento anche alle specie macellabili a domicilio (la suina ed il vitello) per i quantitativi massimi di 2 suini/anno o 2 vitelli/anno riferiti ad una famiglia media, indicando una quota pari a tre volte il consumo medio ISTAT.
Si fa notare, infine, che in quest'ultima Regione la materia è disciplinata fin dal 1985, e che nel corso del 1997 la stessa rileva ripetute segnalazioni di macellazioni clandestine effettuate per lo più da allevatori.
APPARATO SANZIONATORIO
- Le violazioni dell'art.13 del R.D. 3298/1928: macellazione senza autorizzazione comunale (1°comma) o senza visita ante e post mortem da parte del veterinario (2°comma), sono sanzionate dall'art.62 del citato Regio Decreto il quale rimanda all'art.358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934, così come modificato dall'art.16 del D.Lgs. n. 196/1999, con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 18 milioni quando le carni sono destinate al consumo diretto.
- Se invece le carni sono regolarmente macellate per uso privato ma successivamente vendute al consumatore finale, si ha la violazione dell'art.29 del R.D. 3298/1928 (esercizio senza autorizzazione di uno spaccio carni) punito con la sanzione suddetta (art.3 58, T.U.LL.SS.).
- Chiunque, poi, proceda a sezionare o depositare in stabilimenti non autorizzati o riconosciuti carni, seppur regolarmente macellate, per la successiva vendita non al consumatore finale, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.20 del D.Lgs. n. 286/1994 da lire 10 miliono a lire 60 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato (sanzione depenalizzata dal D.Lgs. n. 507/1999). La stessa sanzione è applicabile anche in sede di commercializzazione, qualora si rinvengano carni prive del prescritto bollo sanitario; tali carni sono sequestrate ed assegnate alla distruzione (art. 9, co. 5, D.Lgs. n. 286/94).
- Comunque, qualora si abbia prova dell'avvenuta commercializzazione di carni prive di bollatura sanitaria e che, dunque, non sono state regolarmente macellate e/o sezionate, si integra perfettamente il reato di frode in commercio previsto dall'art. 515 c.p.. In tal caso si avrà la consegna aliud pro alio di una cosa, cioè, diversa (per origine, provenienza o qualità) da quella richiesta. È da tener presente che, qualora le carni suddette si trovino in un esercizio commerciale senza che sia avvenuta la vendita, è da ritenersi configurabile il reato di tentata frode in commercio, previsto e punito ai sensi degli artt. 56 e 515 c.p..

Re: Regolamentazione macello casalingo

26/12/2013, 15:25

Inoltre la pratica di legare gli arti posteriori è vietata dall’art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, esiste anche nuovo regolamento CE che entrerà in vigore nel 2013

Re: Regolamentazione macello casalingo

27/12/2013, 20:44

tarpare le ali? ma gli taglia le ali a questi polli, o solo le penne senza sanguinare. E' sicura sig.a delfina di non essere ispirata da animosità. Un'altra cosa: perchè ha sottolineato che che il suo vicino è un militare in pensione, per sottolineare che non ha problemi di sostentamento o per sottolineare l'appartenenza ad una categoria di "mediocrità culturale" del suo vicino.
Io ho problemi con i miei vicini perchè i miei cani abbaiano, perchè i miei cani fanno la puppù ( eppure io pulisco una volta al giorno), nel mio giardino .Quello che ho scoperto ( anche perchè sono un simil militare che si occupa di società civile) e che niente stimola i conflitti sociali da vicinato più degli animali. Su questi si riversano tutti i conflitti individuali, sociali, collettivi, ecc. ecc.
A pensar male degli esseri umani , si fa peccato , ma si coglie sempre nel segno" diceva un signore che non è più tra noi .
Non eccediamo in furori che oltre ad essere ideologici possono essere negativi anche se sono morali, di sensibilità o dovuti ad altro.
Basta con quelli che : le disposizioni europeee ........., il mondo anglosassone ..... (andate su You Tube c'è un filmato molto interessante su come sventrare i conigli selvatici), possibile che gli italiani .... ( ovvero mi vergogno di essere italiano\a.... è il passo successivo).

Re: Regolamentazione macello casalingo

27/12/2013, 20:50

ninconanco ha scritto:tarpare le ali? ma gli taglia le ali a questi polli, o solo le penne senza sanguinare. E' sicura sig.a delfina di non essere ispirata da animosità. Un'altra cosa: perchè ha sottolineato che che il suo vicino è un militare in pensione, per sottolineare che non ha problemi di sostentamento o per sottolineare l'appartenenza ad una categoria di "mediocrità culturale" del suo vicino.
Io ho problemi con i miei vicini perchè i miei cani abbaiano, perchè i miei cani fanno la puppù ( eppure io pulisco una volta al giorno), nel mio giardino .Quello che ho scoperto ( anche perchè sono un simil militare che si occupa di società civile) e che niente stimola i conflitti sociali da vicinato più degli animali. Su questi si riversano tutti i conflitti individuali, sociali, collettivi, ecc. ecc.
A pensar male degli esseri umani , si fa peccato , ma si coglie sempre nel segno" diceva un signore che non è più tra noi .
Non eccediamo in furori che oltre ad essere ideologici possono essere negativi anche se sono morali, di sensibilità o dovuti ad altro.
Basta con quelli che : le disposizioni europeee ........., il mondo anglosassone ..... (andate su You Tube c'è un filmato molto interessante su come sventrare i conigli selvatici), possibile che gli italiani .... ( ovvero mi vergogno di essere italiano\a.... è il passo successivo).


Bravo, prima c'erano gli esseri umani, poi i maiali, poi gli avicoli, poi il prosciutto che non va, poi il burro che non và, poi...poi...
poi...poi... :mrgreen:

Re: Regolamentazione macello casalingo

28/12/2013, 19:58

Chi è Jack13? Non si è presentato...

Non male come primo messaggio in un forum che parla di allevamento di polli eh....

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Re: Regolamentazione macello casalingo

28/12/2013, 20:09

Ho letto solo ora tutto il post.
Ho letto la frase dove delfinia dice : c'è una legge anglosassone dove dice che i polli devono soffrire il meno possibile e lei se dovrebbe macellare un suo animale lo farebbe seguendo questa regola .
Primo :siamo in Italia e non ci interessano regole di altri paesi.
Secondo:vorrei vedere a loro macellare un pollo , certo sono contrario a chi decapita un pollo lasciandolo mezzo vivo per più di mezz' ora (ma mi pare che non sia questo il problema.
Terzo:Io sono contrario ai vegetariani , ma mica faccio campagne contro l'allevamento, la caccia ecc... scioperando in più di 1000 persone causando disagi per il traffico ecc...mettendomi in televisione con la faccia dell'agnello morto (come è successo a pasqua) ecc...
Ora dico voi siete contrari e allora non mangiate carne , ma lasciateci in pace.

Re: Regolamentazione macello casalingo

31/12/2013, 20:38

Io allevo i miei animali nel mio giardino,non vi dico come li uccido,ma lo faccio davanti agl'altri animali,dopo li appendo ad un patibolo per dissanguarli,mentre gli altri animali continuano beatamente a pascolare senza nessun tipo di strilli.
Per fortuna non ho vicini come la signora....
Credo seriamente che siamo al limite della perversione!
Ci inorridiamo per come vengono macellati gli animali( si è sempre fatto in 2 o 3 modi,chi viene da una famiglia contadina lo sà). Poi,ci sembra una cosa giusta,per chi non lo desidera,uccidere una creatura UMANA fino a 3/5 mesi di vita nel grembo materno. Questo dovrebbe inorridirci!!! Nessuno escluso!!
Altro che legare le zampe a un pollo. Guardate come esseri umani ammazzano e seppelliscono(in scatole da spazzatura) bambini innocentihttp://www.madeindesio.it/la-foto-choc-desio-bambini-abortiti-smaltiti-al-cimitero-come-rifiuti-speciali/
P.S.
Questo a molti,farà molto arrabbiare. E non mi stupirò se questo mess verrà eliminato.

Re: Regolamentazione macello casalingo

31/12/2013, 20:57

Nino e Dalmonte, avete sforato il regolamento, per il prossimo anno, 10 Ave Maria e 250 Pater Noster.... :?
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