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Usucapione fondo 
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Buongiorno a tutti,

volevo porvi un quesito di natura giuridica sull’usucapione di fondi agricoli ricorrendo ad un esempio.

Immagine

Caio è proprietario del fondo a SUD , mentre TIZIO proprietario di quello a nord.

Caio vorrebbe realizzare un ulteriore accesso (oltre a quello comune posto a Ovest) al suo fondo (nell’immagine “ACCESSO CAIO). Questo viottolo viene manutenuto regolarmene da CAIO con sfalci d’erba, pulizia ramaglia etc.

Circa un paio di volte l’anno TIZIO però, previo consenso di CAIO, transita sull’accesso di CAIO per avere accesso al proprio fono.

Come può CAIO tutelarsi dall’usucapione di TIZIO (dopo 15 anni)?

Grazie a tutti


12/09/2016, 12:07
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Per come posta la cosa, secondo me, non esiste alcuna possibilità di usucapione o di acquisire altro diritto in quanto non vi sono le condizioni e gli elementi stabiliti dalla legge per procedere all'usucapione e Tizio ha già il suo accesso al fondo.
Saluti, Gianni


12/09/2016, 12:20
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Ciao gianni, grazie per la risposta. nello specifico quali elementi non sussiterebbero? Il fatto che Tizio abbia un altro accesso è sufficiente?


12/09/2016, 12:24
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spero che quando tizio ha acquistato il terreno, sull'atto non era riportato che caio gli avrebbe dato il passaggio e caio ha apposto la firma sull'atto

non sono esperto, ma ci sarebbe la valutare attentamente che non rientri nei casi previsti dall'art. 1051 del codice civile
"Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica (1) né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (2), ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica (3).
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti."

ciao romeo


12/09/2016, 12:46
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Grazie Vespucci.

No in questo caso l'accesso ci sarebbe a prescindere da quello creato da CAIO.

No nessun atto con riportato il diritto di passaggio. Il viottolo non esisteva sino alla stagione scorsa.


12/09/2016, 14:06
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Uno dei requisiti essenziali, oltre il decorso dei termini di legge, è il possesso che ai sensi del Codice civile deve essere:
- inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
- pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino. Se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.
- continuato e non interrotto: è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
Il possesso può essere sia di buona che di mala fede. La distinzione (tra possesso in buona fede e possesso in mala fede) influisce solo sull'individuazione del tempo necessario per il compimento dell'usucapione.

In questo caso Tizio non possiede (e non detiene) la porzione di terreno di Caio ma semplicemente vi transita, un paio di volte l’anno, con il permesso di Caio.

Non capisco perché, pur avendo il suo accesso indipendente, Tizio acceda al suo fondo, seppur sporadicamente, dal terreno di Caio.
Saluti, Gianni


12/09/2016, 14:15
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Grazie a tutti.

@gianni. Sì Tizio vi accede solo per lavori di manutenzione corso d'acqua di sua competenza (in blu a dx nell'immagine) quando la coltura non può essere calpestata accedendo dalla strada comune.

Ciònonostante non sussistono le ragioni per un usucapione. mi sembra di capire.

Grazie


12/09/2016, 15:25
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura

Iscritto il: 22/05/2008, 15:13
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la legge prevede che colui che pretenda l'acquisto, a titolo originario, di un diritto reale deve comprovare di aver utilizzato, per venti anni, e goduto di un bene altrui coll'animo possidendi e cioè di possedere come fosse lui il proprietario. Quindi, colui che riconosce la sussistenza dell'altrui diritto, pagando un premio, indennità non può agire per usucapione
IC

_________________
avv. Ivano Cimatti


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