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PROPRIETA' SOPRASSUOLO VIGNETO 
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Iscritto il: 05/02/2018, 15:29
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Non mi sembra così scontato... anzi!
Per un terreno che "ieri" aveva un valore di 50-80 mila euro/ha ed oggi di quasi 1 milione/ha ... troppi interessi in ballo!
Siamo in zona Prosecco Docg

Simo95 ha scritto:
fatto sta che la proprietà del soprassuolo è tua

domani o alla scadenza del contratto potresti anche decidere di radere al suolo la vigna e nessuno potrebbe dire nulla
questo gioca a tuo vantaggio


06/02/2018, 9:09
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Iscritto il: 05/02/2018, 15:29
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Quando i giornalisti scrivono che il successo di una denominazione fa bene al territorio,
si dimenticano degli agricoltori.
Noi di mestiere non facciamo gli speculatori.
Scusate la "polemica"!


06/02/2018, 9:12
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Buongiorno,
Attenzione, la normativa vigente non pone il “soprassuolo” inteso, in questo caso, come impianto del vigneto in forma a se stante ma è inteso come miglioramento. Quindi se non diversamente stabilito, specifica che:

L’affittuario che ha eseguito opere di miglioramento, sempre nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dell’art 16 della legge 203/82, ha diritto ad indennità corrispondente ad un “aumento valore di mercato conseguito del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, rispetto al valore attuale di mercato del fondo non trasformato”. Le parti si possono accordare per liquidare indennità anche prima della fine del contratto di locazione.

In mancanza di accordo, una delle parti si rivolge al Servizio Decentrato Agricoltura che delibera entità dell’indennità dovuta all’affittuario, detraendo eventuali contributi pubblici ottenuti da quest’ultimo.

Il locatore può trattenere il fondo fino a quando proprietario non abbia erogato l’indennità fissata, salvo che il proprietario non presti idonea garanzia determinata dall’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice, tuttavia, tenendo conto delle condizioni economiche del proprietario, può stabilire il versamento di un’indennità in cinque rate, maggiorate degli interessi legali e di un “risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria intervenuta tra la data accertamento del diritto e la data pagamento somma dovuta”.

In caso di vendita del fondo, il cedente deve far registrare nell’atto “l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario”.

Per quanto riguarda i diritti di impianto, nella Unione europea è stato abolito il regime dei diritti di impianto dei vigneti, sostituito dal 1° gennaio 2016 con un nuovo sistema di autorizzazioni che rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2030.
I viticoltori che intendono impiantare un vigneto non dovranno più possedere o acquistare i diritti di impianto. Dovranno invece avere un’autorizzazione di impianto o reimpianto dal Ministero per le politiche agricole.

Saluti, Gianni


06/02/2018, 9:43
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Iscritto il: 28/07/2010, 18:15
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Località: Pordenone, FVG
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gianni58 ha scritto:
Buongiorno,
Attenzione, la normativa vigente non pone il “soprassuolo” inteso, in questo caso, come impianto del vigneto in forma a se stante ma è inteso come miglioramento. Quindi se non diversamente stabilito, specifica che:

L’affittuario che ha eseguito opere di miglioramento, sempre nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dell’art 16 della legge 203/82, ha diritto ad indennità corrispondente ad un “aumento valore di mercato conseguito del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, rispetto al valore attuale di mercato del fondo non trasformato”. Le parti si possono accordare per liquidare indennità anche prima della fine del contratto di locazione.

In mancanza di accordo, una delle parti si rivolge al Servizio Decentrato Agricoltura che delibera entità dell’indennità dovuta all’affittuario, detraendo eventuali contributi pubblici ottenuti da quest’ultimo.

Il locatore può trattenere il fondo fino a quando proprietario non abbia erogato l’indennità fissata, salvo che il proprietario non presti idonea garanzia determinata dall’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice, tuttavia, tenendo conto delle condizioni economiche del proprietario, può stabilire il versamento di un’indennità in cinque rate, maggiorate degli interessi legali e di un “risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria intervenuta tra la data accertamento del diritto e la data pagamento somma dovuta”.

In caso di vendita del fondo, il cedente deve far registrare nell’atto “l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario”.

Per quanto riguarda i diritti di impianto, nella Unione europea è stato abolito il regime dei diritti di impianto dei vigneti, sostituito dal 1° gennaio 2016 con un nuovo sistema di autorizzazioni che rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2030.
I viticoltori che intendono impiantare un vigneto non dovranno più possedere o acquistare i diritti di impianto. Dovranno invece avere un’autorizzazione di impianto o reimpianto dal Ministero per le politiche agricole.

Saluti, Gianni


tutto ciò non toglie che la proprietà di ciò che sta sul terreno nudo è dell'affittuario, e che lo stesso può farne ciò che vuole
e i diritti con cui 10 anni fa ha piantato sono di proprietà della sua azienda e in caso di estirpo l'azienda stessa riceverà l'autorizzazione al reimpianto

sul discorso autorizzazioni, fatta la legge era già pronto l'inganno
i "diritti di reimpianto" vengono comunque venduti in forma diversa

in ogni caso, vista la zona e coltivazione, si parla di centinaia di migliaia di euro l'ettaro, quindi una visita ad un legale e alla tua associazione di categoria la farei per sapere come agire nel caso ti venga negato l'estirpo (mi sembra il tuo obiettivo sia reimpiantare il vigneto in altri terreni, non lasciarlo lì pur venendo indennizzato)


06/02/2018, 13:15
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