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Agriturismo otto posti letto...

07/02/2017, 16:05

Buongiorno.
Come dicevo nella mia presentazione, stiamo per iniziare i lavori della nostra vecchia casa, per aprire un agriturismo, 4 camere doppi con bagno e colazione.
In varie vecchie discussioni ho letto che se il numero degli ospiti non supera il 10, si possono servire i pasti usando la cucina di casa.
Vorrei sapere se è una legge vecchia, se le cose son cambiate, perché il mio architetto dice che non posso, per servire pasti, devo avere cucina a norma, spogliatoio con bagno, stanza adibita al macello e non so quante altre cose.
Grazie

Re: Agriturismo otto posti letto...

07/02/2017, 22:55

doretta ha scritto:Buongiorno.
Come dicevo nella mia presentazione, stiamo per iniziare i lavori della nostra vecchia casa, per aprire un agriturismo, 4 camere doppi con bagno e colazione.
In varie vecchie discussioni ho letto che se il numero degli ospiti non supera il 10, si possono servire i pasti usando la cucina di casa.
Vorrei sapere se è una legge vecchia, se le cose son cambiate, perché il mio architetto dice che non posso, per servire pasti, devo avere cucina a norma, spogliatoio con bagno, stanza adibita al macello e non so quante altre cose.
Grazie

La normativa base dell'agriturismo dice che fino a 10 posti si può usare la cucina di casa.
controlla la normativa della tua regione. A proposito qual'è?
dì all'architetto di pazientare qualche giorno che devi controllare la normativa, anche perchè rischi di fare un investimento non necessario

Re: Agriturismo otto posti letto...

08/02/2017, 18:14

In che senso un investimento non necessario? Non ho intenzione di fare quel che dice lui.
Noi facciamo solo le 4 camere con colazione, non ho lo spazio per fare laboratori vari.
Chiedevo in caso volessi preparare una cena ad un ospite, se lo posso fare.
Sono a Venezia e ho letto la normativa ma non riesco a trovare quel che mi interessa.

Re: Agriturismo otto posti letto...

08/02/2017, 18:50

doretta ha scritto:In che senso un investimento non necessario? Non ho intenzione di fare quel che dice lui.
Noi facciamo solo le 4 camere con colazione, non ho lo spazio per fare laboratori vari.
Chiedevo in caso volessi preparare una cena ad un ospite, se lo posso fare.
Sono a Venezia e ho letto la normativa ma non riesco a trovare quel che mi interessa.

Essendo azienda minima (meno di 10 posti) può usare la cucina familiare. Di seguito la normativa.
Allegati
502_AllegatoA_320983.pdf
(246.01 KiB) Scaricato 125 volte

Re: Agriturismo otto posti letto...

08/02/2017, 20:45

Ho letto la normativa, ma io leggo che vale solo per gli agriturismi di montagna, sbaglio?

ALLEGATOA alla Dgr n. 502 del 19 aprile 2016 pag. 4/19
Aziende minime
Il requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime. Le aziende minime sono:
a) quelle che svolgono esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone
complessivamente non superiore a dieci;
b) quelle ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a
dieci.
Queste deroghe previste dalla legge interessano solo il requisito della prevalenza e non esonerano l’operatore dall’ottenere il riconoscimento relativamente agli altri requisiti che rimangono comunque preservati.
Per le aziende agrituristiche di cui alla lettera b) del capoverso precedente, la somministrazione di spuntini e bevande è assimilata ai pasti completi e le persone che ne usufruiscono rientrano nel computo del numero massimo consentito di dieci unità.
Per le aziende di entrambe le tipologie, essendo i limiti commisurati al numero di persone e non al numero di posti, con il piano agrituristico può essere approvato, per ciascuna attività, il numero di posti corrispondente al limite stabilito in termini di persone.

Re: Agriturismo otto posti letto...

08/02/2017, 21:18

doretta ha scritto:Ho letto la normativa, ma io leggo che vale solo per gli agriturismi di montagna, sbaglio?

ALLEGATOA alla Dgr n. 502 del 19 aprile 2016 pag. 4/19
Aziende minime
Il requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime. Le aziende minime sono:
a) quelle che svolgono esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone
complessivamente non superiore a dieci;
b) quelle ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a
dieci.
Queste deroghe previste dalla legge interessano solo il requisito della prevalenza e non esonerano l’operatore dall’ottenere il riconoscimento relativamente agli altri requisiti che rimangono comunque preservati.
Per le aziende agrituristiche di cui alla lettera b) del capoverso precedente, la somministrazione di spuntini e bevande è assimilata ai pasti completi e le persone che ne usufruiscono rientrano nel computo del numero massimo consentito di dieci unità.
Per le aziende di entrambe le tipologie, essendo i limiti commisurati al numero di persone e non al numero di posti, con il piano agrituristico può essere approvato, per ciascuna attività, il numero di posti corrispondente al limite stabilito in termini di persone.

Avendo meno di 10 posti lei é azienda minima e pertanto:
Caratteristiche dei locali di somministrazione
I locali di somministrazione degli alimenti e bevande devono avere una superficie adeguata per permettere ad
ogni commensale di fruire agevolmente del servizio.
Per il servizio di prima colazione, per la somministrazione di spuntini e bevande, nonché per le attività delle
aziende minime deve essere individuato uno spazio idoneo che comunque sia diverso dalla zona cucina, ancorché
all’interno dello stesso locale. Per il servizio di prime colazioni e la somministrazione di spuntini, nonché per le
attività delle aziende minime vale quanto previsto circa la fruibilità agevole del servizio.
Per le aziende agrituristiche minime e per le aziende che svolgono attività di alloggio e/o spuntini, in assenza di
ristorazione, la preparazione di prime colazioni, spuntini e bevande può essere svolta nella cucina familiare. In tal
caso i requisiti di riferimento sono quelli previsti dall’Allegato II, Capitolo III del Reg. (CE) 852/2004 tra cui un
piano di lavoro lavabile e disinfettabile

Re: Agriturismo otto posti letto...

09/02/2017, 0:09

Quindi spuntini, non pasti completi.

Re: Agriturismo otto posti letto...

10/02/2017, 13:54

doretta ha scritto:Quindi spuntini, non pasti completi.

nella normativa, non esiste una definizione di spuntini, quindi...
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