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PAN - Fitofarmaci 
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Avrei desiderato inserirmi in questa discussione, ma provando a leggere mi sono reso conto che la dissertazione si è molto spostata dal tema iniziale.
Francamente, per quanto abbia un minimo di cultura giuridica, mi risulta molto faticoso seguire le fin troppo sottili argomentazioni prodotte tanto che a un certo punto mi perdo, perciò mi limito a riportare un articolo, immagino scritto da persona competente, che mi pare inquadri piuttosto bene il problema
http://ordinecosenza.conaf.it/sites/ord ... egrata.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Provo a riassumere:
- la figura del consulente non sembra ancora ben delineata
- la difesa integrata diventa obbligatoria, ma è possibile adottare misure più virtuose
- non ci possono essere persone diverse dal consulente di difesa fitosanitaria che esercitino la stessa funzione
- il consulente è soggetto a responsabilità e sanzioni
- non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF (diversamente se trattasi di consulenze su committenza pubblica)
- la ricettazione dei PF non è obbligatoria in quanto non specificatamente prevista
- la decisione finale circa l'impiego dei PF spetta all'utilizzatore

Quanto al ricorso al TAR presentato dal Collegio Agrotecnici, relativo all'annullamento per tale cateogia professionale dell'obbligo di frequentazione corso ed esame per l'abilitazione alla consulenza, leggo che è stato respinto nel 2016 (personalmente ritengo sia un bene e che sia giusto frequentare un corso e superare un esame). Riporto la sentenza così chi crede può approfondire gli elementi giuridici prodotti dal Tribunale
http://www.peritiagrari.it/wp-content/u ... IO-PAN.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank


15/12/2017, 20:02
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Ma chi l'ha detto che,rispetto al PAN, gli Agronomi hanno tenuto una posizione diversa dagli Agrotecnici e dai Periti agrari? Proprio l'Ordine degli Agronomi ha deciso di andare fino al Consiglio di Stato contro le previsioni del PAN e connesse . Si legga il comunicato a questo link http://www.conaf.it/node/117060" target="_blank


16/12/2017, 6:30
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Provo a riassumere:
- la figura del consulente non sembra ancora ben delineata
- la difesa integrata diventa obbligatoria, ma è possibile adottare misure più virtuose
- non ci possono essere persone diverse dal consulente di difesa fitosanitaria che esercitino la stessa funzione
- il consulente è soggetto a responsabilità e sanzioni
- non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF (diversamente se trattasi di consulenze su committenza pubblica)
- la ricettazione dei PF non è obbligatoria in quanto non specificatamente prevista
- la decisione finale circa l'impiego dei PF spetta all'utilizzatore


Sottoscrivo tutto anche perché hai schematizzato bene, oltre che l'articolo, quello che ho scritto in alcuni dei messaggi precedenti. In definitiva secondo me (ribadisco)... tanto rumore per nulla. La consulenza in ambito fitosanitario di fatto ancora non è stata istituzionalizzata. Un agricoltore con abilitazione da utilizzatore può comprare e distribuire senza l'intervento di terzi.


16/12/2017, 11:27
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Ponzio ha scritto:
Ma chi l'ha detto che,rispetto al PAN, gli Agronomi hanno tenuto una posizione diversa dagli Agrotecnici e dai Periti agrari?


Non io e non saprei chi altri.
Per il vero non capisco quale aspetto intendi sollevare. Io ho citato e riportato per sintesi i termini del ricorso al TAR prelevando da una fonte in rete: ...FATTO Con il ricorso in epigrafe, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (nonché gli altri ricorrenti indicati in epigrafe....).

Se si chiede di sapere per esteso chi siano i ricorrenti allora si deve andare a leggere l'intero dispositivo della sentenza (cmq tutti sappiamo cercare le notizie in rete): https://www.giustizia-amministrativa.it ... EXOOW354&q" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Poi se ci saranno ricorsi in appello al Consiglio di Stato da parte di uno o più ricorrenti e relative sentenze staremo a vedere.

Al momento tiene fede la sentenza del TAR che non mi pare faccia distinzione tra i vari ricorrenti: ciò a me sembra un principio logico anche se ovviamente ci sono notevoli differenze di preparazione ad esempio tra un laureato in Scienze e tecnologie agrarie (dove nel corso di studi esiste un'area della Difesa), e un diplomato in Isituto Istruzione Superiore con indirizzo agrario, quando con i nuovi ordinamenti in tali istituti tecnici ex-agrari la patologia vegetale e l'entomologia agraria non sono più previste come materie autonome di insegnamento ed è scomparsa la botanica (omettendo peraltro per bontà d'animo ogni giudizio sul livello medio di preparazione e di conoscenza specifica dei PF e delle moderne strategie IPM, non solo di tali diplomati ma dei vari attori che pretendono un riconoscimento speciale).

Altra questione ancora se sia sufficiente un breve corso, come quelli previsti, per formare convenientemente il consulente in argomento...si spera quantomeno che l'esame conclusivo faccia almeno un po' di onesta selezione.
Di certo gli agricoltori veramente professionisti se sanno di più, almeno nell'ambito di ciò che producono, di tanti improbabili futuri consulenti.


16/12/2017, 12:14
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Ponzio ha scritto:
Ma chi l'ha detto che,rispetto al PAN, gli Agronomi hanno tenuto una posizione diversa dagli Agrotecnici e dai Periti agrari? Proprio l'Ordine degli Agronomi ha deciso di andare fino al Consiglio di Stato contro le previsioni del PAN e connesse . Si legga il comunicato a questo link http://www.conaf.it/node/117060" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank


Ponzio non hai capito a cosa mi riferivo: il PAN, prima di essere approvato, è stato posto in consultazione e chiunque poteva formulare delle osservazioni e suggerire correzioni. Avevo trovato una pagina in cui c'era, tra gli altri, solo l'ordine degli agronomi ( http://www.minambiente.it/pagina/risult ... -nazionale" target="_blank" target="_blank ); di li la mia considerazione sulle altre due categorie professionali. In realtà, approfondendo, ho trovato la pagina del sito del MIPAAF in cui sono raccolte tutte le osservazioni pervenute e tutti i portatori di interessi che le hanno formulate, compresi anche i collegi nazionali dei periti agrari e degli agrotecnici
https://www.politicheagricole.it/flex/c ... agina/6034" target="_blank" target="_blank

La prima consultazione, mi pare di capire, si sia tenuta nel 2009/2010 (primo link) poi ce n'è stata una seconda fra la fine del 2012 ed il gennaio 2013.

Alessandro l'articolo da te citato risale a prima che il PAN fosse approvato per cui affermare che
Alessandro1944 ha scritto:
non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF
è errato sia per principio (parere personale, naturalmente) che per via del fatto che il PAN lo vieta espressamente. Un rappresentante ha, come obiettivo primario, quello di vendere non di fare consulenza (il conflitto di interessi sarebbe gigantesco). Gli argomenti che porta il Dr. Zecchin nell'articolo, a favore di una consulenza svolta anche da queste persone, sono, secondo me, abbastanza deboli (non a caso il divieto del PAN).

tecmn ha scritto:
La consulenza in ambito fitosanitario di fatto ancora non è stata istituzionalizzata


Io invece credo che sia chiaro chi può fare cosa; che poi, in realtà, pochi agricoltori richiedano il consulente ecc. ecc.. (il discorso fatto da te in precedenza) non significa che uno possa fare consulenza senza avere l'abilitazione necessaria

tecmn ha scritto:
Un agricoltore con abilitazione da utilizzatore può comprare e distribuire senza l'intervento di terzi


Ovvio. E poi nessuno ha mai affermato il contrario

Per concludere: DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2014
"A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza.
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi."

In claris non fit interpretatio

Su questo siamo d'accordo o no?


17/12/2017, 19:34
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Alessandro ... mi sembra ...che Tu faccia confusione ... Nell'Albo degli Agrotecnici ed Agrotecnici LAUREATI ... ci sono oltre I Diplomati Agrotecnici o Periti Agrari che si sono Abilitati alla Professione ...ormai più Laureati e più abilitati che tra gli Agronomi ... infatti dalle statistiche potrai vedere laureati vecchio ordinamento 4 anni ( passati agli Agrotecnici per questione di mera convenienza leggi Pensioni ) laureati Quinquennali anche forestali ...le competenze sono praticamente le stesse...leggi ultime sentenze ...laureati in Scienze Naturali ... Biotecnologi ...etc...etc....quindi questi signori hanno tutti superato un esame di abilitazione che prevede la conoscenza dell'Entomologia e della Patologia Vegetale ... mentre la maggior parte hanno superato gli esami all'università delle materie in questione ... essendo una Vessata Questio ...credevo di non dover ricordare ciò ... ma Repetita Juvant ;-).... Ergo Gli AGROTECNICI hanno tutti i diritti a fare Ricette come gli AGRONOMI ... in unfuturo prossimo posto che queste leggi sono da riformulare ..Deinde ...come direbbe il nostro Ponzio ...vedo che l'unicità dell'Albo non è ancora ...dal Venir a giudicare i vivi ed i morti :lol: :lol:


17/12/2017, 20:19
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e sono in accordo con Apprendo ..
;)


17/12/2017, 20:24
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Alessandro l'articolo da te citato risale a prima che il PAN fosse approvato per cui affermare che
Alessandro1944 ha scritto:
non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF
è errato sia per principio (parere personale, naturalmente) che per via del fatto che il PAN lo vieta espressamente. Un rappresentante ha, come obiettivo primario, quello di vendere non di fare consulenza (il conflitto di interessi sarebbe gigantesco). Gli argomenti che porta il Dr. Zecchin nell'articolo, a favore di una consulenza svolta anche da queste persone, sono, secondo me, abbastanza deboli (non a caso il divieto del PAN).


Grazie per la correzione...peraltro il PAN consta di 50 pgg e 40 allegati, dunque meno male che c'è chi legge per tutti.
Io ho provato a far domanda di partecipazione al corso di formazione per consulente PF, diciamo per curiosità e forma di aggiornamento e possibilità di relazioni in ambito fitosanitario, in quanto mai in prospettiva eserciterò quella funzione. Se mi ammetteranno avrò nozione dei contenuti del corso.

Per quanto precisato da Elmo, confesso che sono alquanto in arretrato sugli attuali ordinamenti dei corsi di studio e albi professionali (conosco solo la nuova organizzazione didattica degli istituti ex-istitui tecnici ed ex-professionali a indirizzo agrario per via di una mia collaborazione con un Editore che si occupa di testi per quel tipo di scuole): dunque prendo nota di quanto mi si chiarisce.
Rimango tuttavia della mia idea circa la preparazione di base nelle discipline fitoiatriche delle varie figure aspiranti alla funzione di consulente PF (ciò per mie conoscenze dirette).


17/12/2017, 22:01
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Per botta fortuita ho trovato al volo il divieto di cui ha parlato Apprendo. Sta all'azione A.1.3, con qualche qualche piccola deroga/precisazione (però logica).


17/12/2017, 22:20
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Apprendo ha scritto:

Per concludere: DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2014
"A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza.
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi."

In claris non fit interpretatio

Su questo siamo d'accordo o no?


Non c'è accordo proprio su questo punto invece. Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 è un atto dotato di validità ed efficacia inferiori al decreto Legislativo n.150 del 2012, tale decreto ministeriale laddove interpretato nel senso di stabilire fattispecie di sanzioni amministrative in capo ai privati più stringenti di quelle stabilite dal D.LGs. n.150 del 2012 sarebbe da considerarsi illegittimo (in virtù del principio di stretta legalità di cui all'art 1 della Legge n.689 del 1981). Come ho già scritto la lettera del D.LGs n.150 del 2012, nel combinato disposto tra l'art. 8 e l'art. 24, non prevede una specifica fattispecie di illecito amministrativo che punisca chi, in carenza di apposita abilitazione, renda consulenza su tutto quanto va oltre la materia dei prodotti fitosanitari e co-formulanti e coadiuvanti relativi, quindi non c'è espressa previsione sanzionatoria per il caso di chi in difetto del conseguimento dell'abilitazione da consulente renda consulenza sui metodi di difesa alternativi e sulle pratiche di difesa integrata e biologica.
Se proprio fa piacere ai sostenitori del PAN si può dire ce la Azione A.1.3 sopracitata (e consimili) contiene una previsione che è sfornita di sanzione nella parte in cui si riferisce alla consulenza sui metodi di difesa alternativi e sulle pratiche di difesa integrata e biologica che non prevedano l'uso di prodotti fitosanitari di sintesi.

Per quanto poi riguarda i motivi dei ricorsi presentati da Ordini e Collegi professionali avverso suddetto Decreto ministeriale 24 gennaio 2014, premettendo che prima di dare valutazioni definitive converrebbe leggere il testo dei ricorsi (che però non è pubblico) e per quello che appare dai contenuti dei comunicati diffusi in internet, mi viene il dubbio che forse queste impugnazioni non hanno "centrato il punto" perché non hanno aperto una questione sulla reale validità ed efficacia del D.M.22 gennaio 2014 (PAN) : cioè se tale Decreto ministeriale, per quanto riguarda l'allegato PAN, sia un atto dotato validità ed efficacia regolamentare che possa incidere direttamente nei diritti e negli obblighi dei privati, oppure esso sia semplicemente (come ritengo io) un atto di indirizzo amministrativo rivolto a fornire criteri alle Regioni e agli enti locali per orientare la loro discrezionalità amministrativa.
Forse a sostegno della tesi per cui il DM 22 gennaio 2014, relativamente all'allegato PAN, sarebbe mero atto di indirizzo politico-amministrativo che non vincola direttamente i privati si potrebbe portare il fatto che questo PAN ( Piano di azione nazionale) è articolato in "azioni" e non in articoli, ed inoltre il termine "Piano" è tipicamente riferito agli atti di indirizzo, per cui l'interpretazione letterale condurrebbe a pensare che tale PAN abbia valore non precettivo ma di indirizzo e programmatico, e si potrebbe portare anche il fatto che ad esempio la Regione Sicilia con suo Decreto dirigenziale n.3957 del 13 giugno 2016 ha disposto il riconoscimento "ai fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e dal relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria" degli esami sostenuti in una laurea magistrale in materie attinenti alla difesa delle produzioni agricole (presumibilmente patologia vegetale e materie affini), così chiaramente derogando a quanto previsto dal detto PAN. Questo Decreto dirigenziale della Regione Sicilia è visibile al seguente link http://pti.regione.sicilia.it/portal/pl ... 577476.PDF" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank


18/12/2017, 21:26
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