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PAN - Fitofarmaci 
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Vorrei anche ricordare che a partire dal D.L. n.148 del 2011 fino al Decreto legge, cosiddetto "liberalizzazioni", n.1 del 2012 , il legislatore italiano si è indirizzato verso il principio di "Stretta interpretazione" di tutte quelle norme che limitino l'iniziativa economica individuale (il che ovviamente vale anche a proposito delle norme che limitano la libertà di esercizio del lavoro autonomo e quindi anche delle libere professioni di Agronomo Agrotecnico e Perito agrario). Per cui se l'art.8 del D.Lgs 150 del 2012 aggrava i requisiti abilitativi necessari per poter rendere consulenza prevedendo la necessità di una apposita abilitazione per prescrivere fitofarmaci e loro coadiuvanti, non appare ragionevole estendere la portata precettiva di questo articolo a casi sui quali esso tace come quelli delle pratiche di difesa alternativa.

Riferimenti

Art. 3 Decreto legge n.148 del 2011

"1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
"

Art.1 comma 2 del Decreto legge n.1 del 2012
"2 Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse
pubblico generale
, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
"


20/11/2017, 23:35
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Egregio Tecmn : io non sarei così sicuro che è necessaria l'abilitazione ex art. 8 D.Lgs 150 del 2012 per rendere la consulenza fitoiatrica con prescrizione di agrofarmaci solo nel caso in cui la consulenza si inserisca in attività di impresa che applichi misure del PSR. Non ne sarei così sicuro perché il D.Lgs 150 del 2012 non recita esplicitamente questa limitazione dei casi in cui vale l'obbligo di abilitazione . Sull'efficacia precettiva diretta del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN) ho espresso prima i miei dubbi. Nel dubbio l'abilitazione è meglio prenderla se si vuole fare prescrizione di agrofarmaci , anche solo per prescriverli nell'ambito della difesa del verde ornamentale, per non correre rischi di subire sanzioni amministrative (quelle si espressamente previste dal D.Lgs 150 del 2012 ).


Sono d'accordo con Lei ! infatti io ho frequentato il corso (ed ero anche tutor), ho fatto il mio esamino ed ho preso il mio attestato di consulente corso base ancora nel novembre 2015.
Questo non toglie che la maggior parte dei colleghi (ben 180) che hanno frequentato quel corso e con cui sono ancora in contatto l'abbiano usato solo per acquisire crediti formativi.
Solo 3-4 hanno avuto incarichi da concessionarie autostradali/ferroviarie di formulare piani di diserbo (e seguire i lavori) altri 6-7 seguono il verde pubblico, altrettanti seguono aziende che hanno aderito alle misure del PSR citate. Totale non piu' di 15-20 su 180.

Motivo secondo me è che di fatto gli agrofarmaci si possono ancora acquistare senza una vera e propria ricetta (a differenza dei farmaci):

-Aziende agricole: comprano di "loro testa" senza alcun consiglio/prescrizione o al massimo seguono linee guida generali stilate da chi vende (ma non mirate sul singolo caso), ed ancora molti tecnici di campo sono comunque senza corso ma la cosa è tollerata da tutti
-Verde urbano: si tende ad usare metodi meccanici e non chimici ed anche qui la consulenza anche sui metodi non chimici non sempre è attuata... e poi basta max uno/due tecnici in una provincia

INsomma credo che pur essendosi smosso qualcosa, siamo ben lontani da quanto avviene in ambito medico coi farmaci. Sbaglio?


01/12/2017, 18:21
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Ponzio ha scritto:
non appare ragionevole estendere la portata precettiva di questo articolo a casi sui quali esso tace come quelli delle pratiche di difesa alternativa.


La difesa alternativa di cui parli fa parte delle metodologie di difesa integrata. In Italia non esiste una "difesa alternativa". Nel PAN, per esempio, si prevede che l'abilitazione da consulente venga sospesa se: "Fornisce informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di integrata e biologica." E secondo te a cosa si riferisce quando parla di tecniche di difesa integrata e biologica?


02/12/2017, 21:36
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Per i rilievi legislativi che hai fatto dico solo che se fosse stato così semplice gli ordini professionali avrebbero vinto facile (cosa che non è avvenuta, per ora)


02/12/2017, 21:38
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Apprendo ha scritto:
Ponzio ha scritto:
non appare ragionevole estendere la portata precettiva di questo articolo a casi sui quali esso tace come quelli delle pratiche di difesa alternativa.


La difesa alternativa di cui parli fa parte delle metodologie di difesa integrata. In Italia non esiste una "difesa alternativa". Nel PAN, per esempio, si prevede che l'abilitazione da consulente venga sospesa se: "Fornisce informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di integrata e biologica." E secondo te a cosa si riferisce quando parla di tecniche di difesa integrata e biologica?


Il PAN è un allegato, che riporta "azioni", in calce ad un decreto ministeriale con un articolo solo, queste "azioni" potranno essere elaborate fin che si vuole ma sono dotate di efficacia prima di tutto "amministrativa", cioè che serve a indirizzare la discrezionalità di Regioni ed enti pubblici. A parte questo, nei confronti dei privati, il PAN da solo non ha efficacia precettiva diretta, ma ha solo quell'efficacia precettiva indiretta che attraverso l'interpretazione si può rinvenire nel D.Lgs. n.150 del 2012, nella misura in cui tale decreto legislativo richiami le "azioni" del PAN. E' l'interprete che ad esempio leggendo l'art. 24 del D.Lgs. n.150 del 2012 , quello che prevede sanzioni e norme precettive vere e proprie, deve motivare: questa azione del PAN è coperta da sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.150/2012, quest'altra azione invece no.

Seguendo questa ermeneutica appare che dal combinato disposto degli artt. 8 e 24 del D.Lgs. n.150 del 2012 non discende la previsione di alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o reale o personale per il caso della consulenza resa in carenza di abilitazione concernente metodi di difesa alternativa o integrata o biologica che dir si voglia (Si noti che l'art. 24 del D.Lgs n.150 del 2012 prevede sanzione pecuniaria solo per il diverso caso di consulenze rese in carenza di abilitazione su prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti , e si noti che l'art. 8 del D.Lgs. n.150 del 2012 a proposito della consulenza prescrive l'ottenimento di apposita abilitazione per la consulenza su "prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" - non anche per le consulenze su tutto il resto delle pratiche di difesa, come precisato prima-).

Se poi si vuole alludere all'ipotesi che una Regione o altro ente pubblico semplicemente applicando il PAN possa direttamente sospendere un'abilitazione di consulente in caso di accertata cattiva consulenza sull'applicazione di tecniche di difesa integrate e biologiche, io valuterei per tale ipotesi la possibile illegittimità della condotta amministrativa per violazione dell'art.1 della legge n. 689 dell'81 (legge generale sul sistema sanzionatorio amministrativo) sotto il profilo del mancato rispetto del principio di legalità e determinatezza della fattispecie sanzionatoria amministrativa: infatti non è così pacifico che una fonte derivata di basso livello come un decreto ministeriale (il PAN è allegato a un Decreto ministeriale) possa introdurre una nuova fattispecie di sanzione amministrativa costituita dalla sospensione di titolo abilitativo, facendolo "praeter legem", cioè oltre ai casi espressamente previsti dal D.Lgs. n.150 del 2012. Per fare questo occorrerebbe quanto meno una ulteriore norma di legge regionale.

Riferimenti
Art. 1 L 689 del 1981
"Principio di legalità
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
"


05/12/2017, 2:28
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... ERGO ....quando la legge non funzione si deve CAMBIARE ...si deve arrivare all'utilizzo delle RICETTA ...per poter acquistare un anticrittogamico od un insetticida ...per il momento ... Sic Stantibus rebus .... caro Ponzio ... tutti continueranno a lavarsi le mani ...può esser che ciò faccia comodo ai più ;) ciao Elmo


07/12/2017, 17:10
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elmo ha scritto:
... ERGO ....quando la legge non funzione si deve CAMBIARE ...si deve arrivare all'utilizzo delle RICETTA ...per poter acquistare un anticrittogamico od un insetticida ...per il momento ... Sic Stantibus rebus .... caro Ponzio ... tutti continueranno a lavarsi le mani ...può esser che ciò faccia comodo ai più ;) ciao Elmo


Ma questo di Elmo è un discorso, condivisibile o meno, sull' "opportunità politica", e non giuridico. Io francamente essendo di orientamento liberale sono sorpreso che si applichino in Italia, pedissequamente, delle direttive comunitarie, tarate apposta per adattarsi anche ai paesi mitteleuropei e dell'est europeo dove magari certi principi giuridici occidentali sono "diversamente compresi", e che lo si faccia senza un minimo di adattamento a norme e principi che sono scontati nel diritto italiano. Chi ha votato il D.Lgs 150 del 2012 ed emanato il D.M. 22 gennaio 2014 forse avrebbe dovuto ricordarsi che in Italia esiste il "principio di legalità e determinatezza delle sanzioni amministrative" , che esiste, benché molto bistrattata ultimamente, la libertà di iniziativa economica individuale riconosciuta in Costituzione, e che esiste anche l'autonomia regionale parimenti riconosciuta in Costituzione.


07/12/2017, 18:38
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Ponzio cosa vuoi che ti dica, non sono un avvocato per cui sui tecnicismi giuridici non saprei che dirti. Quello che so è che gli Stati Membri devono recepire quanto indicato nelle direttive comunitarie, ed in quella che ci interessa era espressamente previsto il PAN. Dubito che il Legislatore non sappia quanto da te indicato, se così stanno le cose da un punto di vista giuridico. Detto questo, uno degli obiettivi della direttiva (e della normativa nazionale di recepimento) è quello di promuovere l'utilizzo di metodi di difesa integrata e/o biologica, riducendo al minimo ed al necessario l'utilizzo di fitofarmaci: ed è proprio in questo contesto che bisogna inquadrare la figura del consulente prevista dal PAN; perciò quando si parla di consulente che consiglia tecniche di "difesa alternativa" (ossia i metodi previsti in difesa integrata e biologica) rispetto all'uso di fitofarmaci non si sta parlando di nient'altro che della figura prevista dalla direttiva, dal D.Lgs. di recepimento e dal PAN.

Inoltre credo che le aziende agricole (non hobbysti, naturalmente) che non usino affatto prodotti fitosanitari (comprese quelle in regime bio, dove pure si usano i pp.ff.) probabilmente, se ci sono, si possano contare sulle dita di una mano.

Poi, sinceramente, non condivido il discorso sulla limitazione della libertà di iniziativa economica che deriverebbe dall'applicazione della direttiva: ti fai il tuo corso, prendi l'attestato e, se ne sei in grado, fai la tua consulenza. Nessuno ti vieta nulla


10/12/2017, 19:43
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Apprendo ha scritto:
Ponzio cosa vuoi che ti dica, non sono un avvocato per cui sui tecnicismi giuridici non saprei che dirti. Quello che so è che gli Stati Membri devono recepire quanto indicato nelle direttive comunitarie, ed in quella che ci interessa era espressamente previsto il PAN. Dubito che il Legislatore non sappia quanto da te indicato, se così stanno le cose da un punto di vista giuridico. Detto questo, uno degli obiettivi della direttiva (e della normativa nazionale di recepimento) è quello di promuovere l'utilizzo di metodi di difesa integrata e/o biologica, riducendo al minimo ed al necessario l'utilizzo di fitofarmaci: ed è proprio in questo contesto che bisogna inquadrare la figura del consulente prevista dal PAN; perciò quando si parla di consulente che consiglia tecniche di "difesa alternativa" (ossia i metodi previsti in difesa integrata e biologica) rispetto all'uso di fitofarmaci non si sta parlando di nient'altro che della figura prevista dalla direttiva, dal D.Lgs. di recepimento e dal PAN.

Inoltre credo che le aziende agricole (non hobbysti, naturalmente) che non usino affatto prodotti fitosanitari (comprese quelle in regime bio, dove pure si usano i pp.ff.) probabilmente, se ci sono, si possano contare sulle dita di una mano.

Poi, sinceramente, non condivido il discorso sulla limitazione della libertà di iniziativa economica che deriverebbe dall'applicazione della direttiva: ti fai il tuo corso, prendi l'attestato e, se ne sei in grado, fai la tua consulenza. Nessuno ti vieta nulla


Penso che a questo punto della discussione qui siano giunte a scontrarsi due posizioni inconciliabili: chi ritiene che il diritto sia un limite al potere delle istituzioni e chi ritiene che il diritto sia uno strumento nelle mani del potere delle istituzioni ; o anche: chi ritiene che le buone pratiche agronomiche debbano essere liberamente accolte solo perché hanno un utilità tecnologica auto-evidente e chi ritiene che invece le pratiche agronomiche debbano cercare l'approvazione e la sanzione dell'autorità e della politica. Non ho altro da aggiungere


14/12/2017, 20:20
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Ponzio ha scritto:
o anche: chi ritiene che le buone pratiche agronomiche debbano essere liberamente accolte solo perché hanno un utilità tecnologica auto-evidente e chi ritiene che invece le pratiche agronomiche debbano cercare l'approvazione e la sanzione dell'autorità e della politica. Non ho altro da aggiungere


E quando "l'autorità" e la "politica" avrebbero sanzionato le buone pratiche agronomiche?

Ponzio ha scritto:
chi ritiene che il diritto sia un limite al potere delle istituzioni e chi ritiene che il diritto sia uno strumento nelle mani del potere delle istituzioni

Tanto per chiarire: il PAN non è il frutto della decisione di un qualche "potere" calato dall'alto; per la sua stesura sono stati coinvolti tutti gli stakeholders possibili ed immaginabili a livello nazionale, richiedendone suggerimenti ed osservazioni. Tra gli altri si sarebbero potuti esprimere anche gli ordini delle professioni tecniche coinvolte; gli unici a farlo sono stati gli agronomi mentre agrotecnici e periti agrari non mi risulta abbiano avuto alcuna osservazione da fare

Il tema del discorso, comunque, era: si può prestare consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria senza aver frequentato il corso apposito? Per quel che ho capito io no poi, il tempo e la giurisprudenza, probabilmente, chiariranno le idee.

Saluti


15/12/2017, 18:06
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